domenica 29 marzo 2026

La segnalazione Schengen nel procedimento amministrativo: natura, limiti e obblighi istruttori alla luce della giurisprudenza recente

 La segnalazione Schengen nel procedimento amministrativo: natura, limiti e obblighi istruttori alla luce della giurisprudenza recente

Abstract
La segnalazione nel Sistema Informativo Schengen (SIS) costituisce uno strumento di cooperazione tra Stati membri, frequentemente utilizzato nei procedimenti amministrativi in materia di immigrazione. Tuttavia, la sua rilevanza giuridica non può essere intesa in termini automatici. Il presente contributo analizza la natura della segnalazione Schengen, i suoi presupposti normativi e i limiti del suo utilizzo quale motivo ostativo nei procedimenti relativi al soggiorno dello straniero, alla luce della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Il sistema Schengen si fonda su un meccanismo di cooperazione tra Stati volto a garantire la sicurezza interna e la gestione coordinata delle frontiere. In tale contesto, la segnalazione ai fini della non ammissione nel territorio costituisce uno strumento informativo disciplinato, tra l’altro, dall’articolo 96 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, resa esecutiva in Italia con legge 30 settembre 1993, numero 388.

La norma prevede che i dati relativi agli stranieri segnalati siano inseriti sulla base di decisioni adottate dalle autorità nazionali competenti, nel rispetto delle garanzie procedurali previste dagli ordinamenti interni. Le ragioni della segnalazione possono essere molteplici: dalla sussistenza di una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, fino a ipotesi più circoscritte, quali la violazione delle norme sull’ingresso e soggiorno.

Proprio questa pluralità di presupposti impone una riflessione sul valore giuridico della segnalazione nel contesto dei procedimenti amministrativi nazionali. La prassi amministrativa ha spesso attribuito alla segnalazione Schengen una valenza automaticamente ostativa, considerandola sufficiente, di per sé, a giustificare il rigetto di istanze di regolarizzazione o di rilascio del permesso di soggiorno.

Tale impostazione è stata oggetto di un significativo ridimensionamento da parte della giurisprudenza amministrativa. In particolare, una recente decisione del Consiglio di Stato, Sezione Terza, pubblicata il 22 gennaio 2026, relativa al procedimento con ruolo generale numero 8865 del 2023 , ha chiarito che la mera esistenza di una segnalazione nel sistema Schengen non può essere considerata automaticamente ostativa.

Il Collegio ha evidenziato come l’amministrazione sia tenuta a verificare in concreto le ragioni che hanno determinato l’inserimento della segnalazione. Tale verifica assume rilievo dirimente, in quanto solo la conoscenza del presupposto sostanziale consente di valutare la reale incidenza della segnalazione sul procedimento amministrativo in corso.

In altri termini, la segnalazione Schengen non costituisce un fatto giuridico uniforme, ma un dato che deve essere qualificato in relazione al suo contenuto. La distinzione tra segnalazioni fondate su esigenze di sicurezza e quelle derivanti da mere irregolarità amministrative assume, in tale prospettiva, un rilievo decisivo.

Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, l’amministrazione aveva fondato il diniego esclusivamente sulla presenza di una segnalazione proveniente da un altro Stato membro, senza procedere ad alcuna istruttoria sulle ragioni sottese alla stessa e senza considerare la circostanza che la segnalazione risultava nel frattempo revocata o non rinnovata.

Il giudice amministrativo ha ritenuto tale comportamento viziato sotto il profilo del difetto di istruttoria e della carenza di motivazione. La decisione si inserisce, pertanto, in un orientamento che valorizza i principi generali del diritto amministrativo, imponendo all’amministrazione un obbligo di valutazione concreta e individualizzata.

Sotto il profilo sistematico, tale impostazione appare coerente con i principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché con l’esigenza di garantire una tutela effettiva dei diritti dello straniero. L’automatismo amministrativo, infatti, rischia di tradursi in una compressione indebita delle posizioni giuridiche soggettive, in contrasto con i principi costituzionali e sovranazionali.

La segnalazione Schengen, pertanto, deve essere considerata come un elemento istruttorio, suscettibile di incidere sul procedimento, ma non idoneo a determinarne automaticamente l’esito. La sua rilevanza dipende dalla natura della segnalazione, dalla sua attualità e dalla sua incidenza concreta sulla posizione dello straniero.

In conclusione, la giurisprudenza recente conferma la necessità di superare approcci meramente formali, riportando al centro del procedimento amministrativo la valutazione sostanziale dei fatti. In tale contesto, la segnalazione Schengen non può essere utilizzata come scorciatoia decisionale, ma deve essere oggetto di un’attenta e motivata analisi.

Dichiarazione di trasparenza delle fonti
Il presente contributo si fonda sulla normativa vigente in materia di Sistema Informativo Schengen e sulla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, pubblicata il 22 gennaio 2026, relativa al procedimento con ruolo generale numero 8865 del 2023, consultabile nel documento allegato . Le fonti sono state utilizzate nel rispetto dei criteri di accuratezza, coerenza e aggiornamento.

Firma
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

Nessun commento:

Posta un commento

Benvenuti su "Osservatorio Giuridico dell'Immigrazione"

Benvenuti su "Osservatorio Giuridico dell'Immigrazione" , un blog dedicato all'analisi approfondita delle normative, della...