Osservatorio Giuridico sull'Immigrazione
"Osservatorio Giuridico dell'Immigrazione", diretto dall'Avv. Fabio Loscerbo, è un blog dedicato all'analisi delle normative, giurisprudenza e politiche sull'immigrazione. Offre articoli e commenti su temi come protezione internazionale, ricongiungimenti familiari e permessi di soggiorno, con un focus su aggiornamenti legislativi e giuridici. Uno spazio per approfondire e comprendere le dinamiche migratorie con rigore e chiarezza.
domenica 29 marzo 2026
Les conditions pour obtenir la protection spéciale selon une décision du Tribunal de Venise
La segnalazione Schengen nel procedimento amministrativo: natura, limiti e obblighi istruttori alla luce della giurisprudenza recente
La segnalazione Schengen nel procedimento amministrativo: natura, limiti e obblighi istruttori alla luce della giurisprudenza recente
Abstract
La segnalazione nel Sistema Informativo Schengen (SIS) costituisce uno strumento di cooperazione tra Stati membri, frequentemente utilizzato nei procedimenti amministrativi in materia di immigrazione. Tuttavia, la sua rilevanza giuridica non può essere intesa in termini automatici. Il presente contributo analizza la natura della segnalazione Schengen, i suoi presupposti normativi e i limiti del suo utilizzo quale motivo ostativo nei procedimenti relativi al soggiorno dello straniero, alla luce della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Il sistema Schengen si fonda su un meccanismo di cooperazione tra Stati volto a garantire la sicurezza interna e la gestione coordinata delle frontiere. In tale contesto, la segnalazione ai fini della non ammissione nel territorio costituisce uno strumento informativo disciplinato, tra l’altro, dall’articolo 96 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, resa esecutiva in Italia con legge 30 settembre 1993, numero 388.
La norma prevede che i dati relativi agli stranieri segnalati siano inseriti sulla base di decisioni adottate dalle autorità nazionali competenti, nel rispetto delle garanzie procedurali previste dagli ordinamenti interni. Le ragioni della segnalazione possono essere molteplici: dalla sussistenza di una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, fino a ipotesi più circoscritte, quali la violazione delle norme sull’ingresso e soggiorno.
Proprio questa pluralità di presupposti impone una riflessione sul valore giuridico della segnalazione nel contesto dei procedimenti amministrativi nazionali. La prassi amministrativa ha spesso attribuito alla segnalazione Schengen una valenza automaticamente ostativa, considerandola sufficiente, di per sé, a giustificare il rigetto di istanze di regolarizzazione o di rilascio del permesso di soggiorno.
Tale impostazione è stata oggetto di un significativo ridimensionamento da parte della giurisprudenza amministrativa. In particolare, una recente decisione del Consiglio di Stato, Sezione Terza, pubblicata il 22 gennaio 2026, relativa al procedimento con ruolo generale numero 8865 del 2023 , ha chiarito che la mera esistenza di una segnalazione nel sistema Schengen non può essere considerata automaticamente ostativa.
Il Collegio ha evidenziato come l’amministrazione sia tenuta a verificare in concreto le ragioni che hanno determinato l’inserimento della segnalazione. Tale verifica assume rilievo dirimente, in quanto solo la conoscenza del presupposto sostanziale consente di valutare la reale incidenza della segnalazione sul procedimento amministrativo in corso.
In altri termini, la segnalazione Schengen non costituisce un fatto giuridico uniforme, ma un dato che deve essere qualificato in relazione al suo contenuto. La distinzione tra segnalazioni fondate su esigenze di sicurezza e quelle derivanti da mere irregolarità amministrative assume, in tale prospettiva, un rilievo decisivo.
Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, l’amministrazione aveva fondato il diniego esclusivamente sulla presenza di una segnalazione proveniente da un altro Stato membro, senza procedere ad alcuna istruttoria sulle ragioni sottese alla stessa e senza considerare la circostanza che la segnalazione risultava nel frattempo revocata o non rinnovata.
Il giudice amministrativo ha ritenuto tale comportamento viziato sotto il profilo del difetto di istruttoria e della carenza di motivazione. La decisione si inserisce, pertanto, in un orientamento che valorizza i principi generali del diritto amministrativo, imponendo all’amministrazione un obbligo di valutazione concreta e individualizzata.
Sotto il profilo sistematico, tale impostazione appare coerente con i principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché con l’esigenza di garantire una tutela effettiva dei diritti dello straniero. L’automatismo amministrativo, infatti, rischia di tradursi in una compressione indebita delle posizioni giuridiche soggettive, in contrasto con i principi costituzionali e sovranazionali.
La segnalazione Schengen, pertanto, deve essere considerata come un elemento istruttorio, suscettibile di incidere sul procedimento, ma non idoneo a determinarne automaticamente l’esito. La sua rilevanza dipende dalla natura della segnalazione, dalla sua attualità e dalla sua incidenza concreta sulla posizione dello straniero.
In conclusione, la giurisprudenza recente conferma la necessità di superare approcci meramente formali, riportando al centro del procedimento amministrativo la valutazione sostanziale dei fatti. In tale contesto, la segnalazione Schengen non può essere utilizzata come scorciatoia decisionale, ma deve essere oggetto di un’attenta e motivata analisi.
Dichiarazione di trasparenza delle fonti
Il presente contributo si fonda sulla normativa vigente in materia di Sistema Informativo Schengen e sulla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, pubblicata il 22 gennaio 2026, relativa al procedimento con ruolo generale numero 8865 del 2023, consultabile nel documento allegato . Le fonti sono state utilizzate nel rispetto dei criteri di accuratezza, coerenza e aggiornamento.
Firma
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Schengen Alert and Residence Permit
La révocation du permis de séjour UE de longue durée entre appréciation de la dangerosité et obligation de délivrer un titre alternatif : note sous TAR Émilie-Romagne, Première Section, 26 février 2026, n° 334
La révocation du permis de séjour UE de longue durée entre appréciation de la dangerosité et obligation de délivrer un titre alternatif : note sous TAR Émilie-Romagne, Première Section, 26 février 2026, n° 334
La décision rendue par le Tribunal administratif régional pour l’Émilie-Romagne, Première Section, le 26 février 2026, n° 334 (affaire inscrite au rôle général numéro 58 de 2026), offre une contribution significative à l’interprétation de l’article 9 du décret législatif n° 286 du 25 juillet 1998 (Texte unique sur l’immigration), en matière de révocation du permis de séjour UE pour résidents de longue durée.
Le texte intégral de la décision est consultable au lien suivant :
https://www.calameo.com/books/008079775aec2d43b9d32
L’affaire trouve son origine dans la décision de la Questura de Bologne de révoquer le permis de séjour de longue durée d’un ressortissant étranger, au motif d’une dangerosité sociale déduite de condamnations pénales définitives pour des infractions d’une particulière gravité. Le requérant soutenait notamment que la révocation avait été adoptée de manière automatique et que l’administration n’avait pas correctement évalué son intégration sociale, familiale et professionnelle en Italie.
Le Tribunal rappelle que l’article 9, paragraphe 4, du Texte unique prévoit que le permis de séjour UE pour résidents de longue durée ne peut être délivré aux étrangers considérés comme dangereux pour l’ordre public ou la sécurité de l’État. En vertu du paragraphe 7, le titre peut être révoqué lorsque les conditions exigées pour sa délivrance viennent à manquer. Toutefois, la norme impose une appréciation substantielle et individualisée, qui tienne compte de la durée du séjour sur le territoire national ainsi que du degré d’insertion sociale, familiale et professionnelle de l’intéressé.
La décision s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante selon laquelle la révocation du permis de longue durée ne peut résulter d’un automatisme entre condamnation pénale et perte du statut. Une évaluation actuelle de la dangerosité est requise, fondée sur la personnalité du sujet et sur la gravité concrète des faits. En l’espèce, le Tribunal considère que l’administration a procédé à une telle analyse, en examinant la nature des infractions, leur impact sur les droits fondamentaux et la conduite globale du requérant. L’appréciation n’a pas été jugée entachée d’illogisme ou d’irrationalité, et la révocation a donc été confirmée sous cet aspect.
L’élément le plus novateur de la décision concerne toutefois l’article 9, paragraphe 9, du Texte unique. Cette disposition prévoit que, lorsque le permis de longue durée est révoqué et qu’aucune mesure d’expulsion n’est adoptée, l’étranger doit se voir délivrer un autre type de permis de séjour en application de la législation en vigueur. Il s’agit d’une règle garantissant la continuité du statut juridique, empêchant que la révocation du titre renforcé n’entraîne automatiquement une situation d’irrégularité.
Dans le cas d’espèce, la Questura n’avait procédé à aucune évaluation relative à la délivrance d’un titre alternatif. Le Tribunal a donc accueilli partiellement le recours, en annulant la décision dans la mesure où cette obligation légale n’avait pas été respectée. L’administration devra réexaminer la situation du requérant et se prononcer expressément sur la possibilité d’octroyer un autre titre de séjour.
La décision met en lumière un équilibre délicat entre la protection de l’ordre public et la garantie des droits fondamentaux. Si l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire en matière de sécurité, ce pouvoir doit s’exercer dans le respect intégral du cadre normatif. La révocation d’un permis de longue durée ne peut créer un vide juridique ; en l’absence d’expulsion, une nouvelle qualification du séjour doit être envisagée.
Cette jurisprudence confirme ainsi que, même en matière d’immigration, la discrétion administrative demeure encadrée par les principes de proportionnalité, de légalité et de complétude procédurale, au cœur de l’État de droit.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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