"Osservatorio Giuridico dell'Immigrazione", diretto dall'Avv. Fabio Loscerbo, è un blog dedicato all'analisi delle normative, giurisprudenza e politiche sull'immigrazione. Offre articoli e commenti su temi come protezione internazionale, ricongiungimenti familiari e permessi di soggiorno, con un focus su aggiornamenti legislativi e giuridici. Uno spazio per approfondire e comprendere le dinamiche migratorie con rigore e chiarezza.
📌 Lavoro stagionale e permesso di soggiorno: un chiarimento necessario
Con una sentenza depositata il 5 febbraio 2026 (n. 217), il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna ha ribadito un principio che continua a generare equivoci: chi entra in Italia con un visto per lavoro stagionale non ha diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Il lavoro stagionale segue una disciplina propria, diversa dal lavoro subordinato ordinario. Se il rapporto non si perfeziona o si interrompe, il visto e il nulla osta perdono efficacia e non possono essere “trasformati” in un titolo per restare in Italia in attesa di un nuovo impiego. Le circolari amministrative non possono derogare a una norma chiara di legge.
È un punto fermo, ormai confermato dalla giurisprudenza, che serve a evitare illusioni, contenzioso inutile e conseguenze spesso molto pesanti per i lavoratori stranieri coinvolti.
Sin domicilio estable, sin renovación: la justicia administrativa confirma la línea estricta
Una reciente sentencia del Tribunal Administrativo Regional del Lacio refuerza una orientación cada vez más rigurosa en materia de renovación de permisos de residencia: la falta de un domicilio real y verificable puede ser motivo suficiente para el rechazo.
Mediante la sentencia n.º 3262 de 20 de febrero de 2026 (procedimiento n.º 16545 de 2022), la Sección Primera Ter confirmó la legalidad de la decisión adoptada por la Jefatura de Policía de Roma, que había denegado la renovación de un permiso de residencia por trabajo por cuenta ajena.
En el caso analizado, la Administración constató que el solicitante no disponía de un domicilio efectivo y comprobable. Las verificaciones realizadas en la dirección declarada concluyeron con un acta de búsquedas infructuosas, lo que llevó a considerar al interesado en situación de falta de localización.
El Tribunal consideró legítimo el rechazo, recordando que la certeza de la situación habitacional constituye un requisito esencial para la concesión o renovación del permiso de residencia. El hecho de contar con un empleo no garantiza automáticamente el mantenimiento del derecho a residir en Italia.
La sentencia adopta además una posición firme respecto a la declaración de direcciones inexactas. Indicar un domicilio que no corresponde a la realidad no es una simple irregularidad formal, sino un elemento determinante que puede justificar el rechazo de la solicitud.
Otro aspecto relevante es la aplicación del principio tempus regit actum: la legalidad del acto administrativo debe evaluarse en función de la situación existente en el momento de su adopción. Por ello, una declaración de alojamiento presentada con posterioridad a la denegación no puede subsanar retroactivamente una carencia anterior.
Esta decisión confirma una tendencia clara en el derecho administrativo italiano: la integración no se limita al empleo. La estabilidad del domicilio, la posibilidad de localizar al interesado y el cumplimiento riguroso de las obligaciones formales forman parte esencial de la evaluación.
Para los ciudadanos extranjeros y para los profesionales del sector jurídico, el mensaje es evidente: antes de presentar una solicitud de renovación, la situación habitacional debe estar perfectamente acreditada y documentada. En derecho de extranjería, los detalles administrativos pueden determinar el resultado final.
Nota de transparencia: este artículo se basa exclusivamente en el texto oficial de la sentencia del Tribunal Administrativo Regional del Lacio, Sección Primera Ter, n.º 3262 de 20 de febrero de 2026, procedimiento n.º 16545 de 2022, tal como se publica en el enlace indicado.
Seasonal Permit Conversion in Italy: Not Automatic
A recent decision of the Regional Administrative Court of Tuscany confirms an important point: converting a seasonal residence permit into a work permit in Italy is not automatic.
Under Italian law, a seasonal worker must prove at least three months of regular work and present a valid job offer. In the agricultural sector, this is interpreted as a minimum of 39 working days over three months.
In the case examined by the Court (Judgment no. 329/2026), the worker did not reach the required threshold and argued that bad weather prevented him from completing enough working days. The Court rejected the appeal, emphasizing that such claims must be supported by concrete and documented evidence.
The message is clear: real work, proper documentation, and strict compliance with administrative criteria are essential.
تبدیل اجازه اقامت فصلی: دادگاه شرط ۳۹ روز کاری را تأیید کرد
رأی اخیر دادگاه اداری منطقهای توسکانا توضیحات مهمی درباره شرایط قانونی تبدیل اجازه اقامت فصلی به اجازه اقامت برای کار وابسته در ایتالیا ارائه میدهد.
این رأی که توسط شعبه دوم با شماره 329 سال 2026 صادر و در تاریخ 11 فوریه 2026 منتشر شده است، به تفسیر ماده 24 بند 10 از فرمان تقنینی شماره 286 سال 1998 میپردازد؛ مقررهای که چارچوب اصلی تبدیل مجوزهای فصلی را تعیین میکند.
بر اساس حقوق ایتالیا، کارگر فصلی میتواند درخواست تبدیل مجوز را ارائه کند مشروط بر اینکه دو شرط اساسی را احراز نماید: نخست، انجام فعالیت کاری منظم در ایتالیا به مدت حداقل سه ماه؛ دوم، داشتن پیشنهاد شغلی معتبر برای کار وابسته، چه با قرارداد مدتدار و چه نامحدود.
موضوع اختلاف در این پرونده، نحوه تفسیر شرط «سه ماه» در بخش کشاورزی بود؛ بخشی که ماهیت آن اغلب ناپیوسته و وابسته به شرایط آبوهوایی است. بخشنامههای اداری برای روشن شدن این موضوع معیار مشخصی تعیین کردهاند: میانگین حداقل سیزده روز کاری در هر ماه، معادل مجموع سیونه روز در یک دوره سهماهه.
در پرونده مورد بررسی، متقاضی به این حد نصاب نرسیده بود و ادعا کرده بود که شرایط نامساعد جوی مانع از تکمیل تعداد روزهای لازم شده است. با این حال، اداره مربوطه درخواست را رد کرد و موضوع به دادگاه اداری ارجاع شد.
دادگاه تصمیم اداره را تأیید کرد. به نظر دادگاه، تبدیل معیار «سه ماه» به تعداد مشخصی از روزهای کاری نهتنها با قانون در تعارض نیست، بلکه با هدف آن سازگار است؛ هدفی که تضمین تجربه کاری واقعی و مؤثر پیش از اعطای وضعیت اقامتی پایدارتر است.
رأی همچنین بر اهمیت ارائه ادله تأکید میکند. ادعاهای مربوط به شرایط استثنایی، مانند بدی آبوهوا، باید با مدارک دقیق و مستند اثبات شوند. اظهارات کلی و فاقد پشتوانه کافی نیست.
Seasonal Permit Conversion: Court Confirms the 39-Day Requirement
A recent ruling by the Regional Administrative Court of Tuscany provides important clarification on the legal requirements for converting a seasonal residence permit into a standard subordinate work permit in Italy.
The judgment, delivered by the Second Section as decision no. 329 of 2026 and published on 11 February 2026, focuses on the interpretation of Article 24, paragraph 10, of Legislative Decree no. 286 of 1998, the key provision governing the conversion of seasonal permits.
Under Italian law, a seasonal worker may request conversion if two conditions are met: first, the worker must have carried out regular employment in Italy for at least three months; second, there must be a valid job offer for subordinate employment, either fixed-term or open-ended.
The legal debate concerned how to interpret the “three months” requirement in the agricultural sector, where work is often discontinuous and strongly affected by weather conditions. Administrative circulars have translated this period into a concrete benchmark: an average of at least thirteen working days per month, for a total of thirty-nine days over three months.
In the case examined by the Court, the applicant had not reached this threshold. He argued that adverse weather conditions had prevented him from working enough days. The administration rejected the request, and the matter was brought before the administrative court.
The Court upheld the refusal. It ruled that converting the three-month requirement into a minimum number of working days does not contradict the statute, but rather ensures that the purpose of the law is respected: guaranteeing real and effective employment experience before granting a more stable residence status.
The decision also emphasizes the importance of evidence. Claims based on exceptional circumstances, such as bad weather, must be supported by precise and documented proof. General statements are not sufficient.
Precedenti penali e diniego del permesso di soggiorno: il divieto di automatismi amministrativi nella recente giurisprudenza del TAR Bologna
La presente riflessione prende le mosse da una recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna, che affronta un tema di costante attualità nel diritto dell’immigrazione: il rapporto tra precedenti penali dello straniero e diniego del permesso di soggiorno. Si tratta di una questione che, nella prassi delle questure, continua a essere trattata con un approccio spesso semplificato e talvolta apertamente distorsivo del quadro normativo vigente.
La decisione del TAR Bologna si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che esclude in modo netto la possibilità di fondare il diniego del titolo di soggiorno su un automatismo legato all’esistenza di precedenti penali. Il giudice amministrativo ribadisce, con argomentazione lineare e coerente, che la mera indicazione di condanne pregresse non è sufficiente a giustificare un provvedimento negativo, in assenza di una valutazione concreta, individuale e attualizzata della posizione dello straniero.
Il punto di riferimento normativo resta l’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, che impone all’amministrazione un obbligo di valutazione complessiva della situazione personale. Tale disposizione, letta alla luce dei principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa, esclude ogni forma di automatismo e richiede un effettivo bilanciamento tra gli elementi sfavorevoli, quali i precedenti penali, e quelli favorevoli, come la vita privata e familiare, il percorso lavorativo, il radicamento sociale e il tempo trascorso dai fatti oggetto di condanna.
La sentenza analizzata mette in evidenza come il vizio principale del provvedimento impugnato risieda nella carenza di motivazione. L’amministrazione si era limitata a richiamare i precedenti penali senza dar conto di alcuna valutazione discrezionale reale, né della pericolosità sociale attuale dell’interessato, né dell’evoluzione della sua condizione personale. In questo modo, la discrezionalità amministrativa si è trasformata in una decisione meramente automatica, priva di istruttoria effettiva e, proprio per questo, illegittima.
Dal punto di vista sistematico, la pronuncia del TAR Bologna conferma che il diritto dell’immigrazione non tollera scorciatoie decisionali. Il potere dell’amministrazione di incidere sul diritto al soggiorno, che ha ricadute dirette sulla vita privata, familiare e lavorativa della persona, deve essere esercitato con particolare rigore motivazionale. L’assenza di una valutazione individualizzata non rappresenta un vizio formale secondario, ma incide sulla legittimità stessa del provvedimento.
La decisione assume rilievo anche sotto il profilo pratico, poiché ribadisce un principio che dovrebbe orientare l’azione amministrativa quotidiana: i precedenti penali sono un elemento della valutazione, non il suo esito predeterminato. L’amministrazione è chiamata a dimostrare, attraverso una motivazione puntuale, perché tali precedenti risultino ancora oggi rilevanti e incompatibili con il mantenimento o il rinnovo del titolo di soggiorno, alla luce della situazione attuale dello straniero.
In conclusione, la pronuncia del TAR Bologna conferma un principio che dovrebbe essere ormai acquisito: nel diritto dell’immigrazione, la discrezionalità amministrativa non può mai degenerare in automatismo. Ogni decisione sul permesso di soggiorno deve essere il risultato di una valutazione concreta, proporzionata e motivata, capace di restituire centralità alla persona e alla sua storia, nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento.
Precarietà abitativa e rinnovo del permesso di soggiorno: la residenza quale presupposto sostanziale tra ordine pubblico e integrazione
La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Ter, n. 3262 del 20 febbraio 2026 (ricorso iscritto al numero di ruolo generale 16545 del 2022), affronta con chiarezza un nodo strutturale del diritto dell’immigrazione: il rilievo della stabilità abitativa ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
La vicenda sottoposta al vaglio del giudice amministrativo prende le mosse dal diniego opposto dalla Questura al rinnovo del titolo di soggiorno, motivato sulla base della ritenuta irreperibilità dell’istante e della mancanza di un domicilio effettivo e verificabile. In particolare, l’Amministrazione aveva accertato che l’indirizzo indicato non corrispondeva a una situazione abitativa concreta, con esito negativo delle verifiche effettuate.
Il Collegio ha ritenuto legittimo il provvedimento di diniego, valorizzando un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui la certezza della situazione abitativa costituisce presupposto indispensabile per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. La decisione si colloca dunque nel solco di una lettura sostanziale dei requisiti di permanenza sul territorio nazionale, nella quale la dimora effettiva assume una funzione non meramente formale ma strutturale.
La pronuncia si fonda su un principio che merita attenzione sistematica: il titolo di soggiorno non è espressione di un automatismo legato al solo dato lavorativo, bensì il risultato di una valutazione complessiva della posizione dello straniero. In tale quadro, la precarietà alloggiativa – soprattutto quando si traduca in irreperibilità – incide direttamente sulla possibilità per l’Amministrazione di esercitare i propri poteri di controllo e di verifica, con evidenti riflessi in termini di ordine pubblico.
Particolarmente significativo è il passaggio in cui il giudice esclude che la falsa indicazione dell’indirizzo possa essere degradata a mera irregolarità formale. Essa viene qualificata come elemento dirimente, idoneo di per sé a giustificare il rigetto dell’istanza. Si tratta di un’affermazione che rafforza la centralità del principio di leale collaborazione e di correttezza nei rapporti tra amministrato e pubblica amministrazione, specialmente in un settore caratterizzato da un elevato tasso di discrezionalità tecnica.
La sentenza richiama inoltre il principio tempus regit actum, escludendo la possibilità di valorizzare dichiarazioni di ospitalità o documentazione sopravvenuta rispetto al momento di adozione del provvedimento. Ne deriva una concezione rigorosa del procedimento amministrativo in materia di immigrazione, nel quale la completezza e la veridicità della documentazione devono essere assicurate sin dall’origine.
Sul piano sistematico, la decisione sollecita una riflessione più ampia sul concetto di integrazione. La stabilità abitativa viene implicitamente elevata a indice di radicamento effettivo sul territorio. Non si tratta soltanto di un requisito tecnico, ma di un elemento che concorre a definire la qualità della presenza dello straniero nello Stato ospitante. L’integrazione, pertanto, non può essere ridotta al solo inserimento lavorativo, ma richiede una presenza reale, tracciabile e conforme alle regole dell’ordinamento.
In prospettiva futura, la pronuncia del TAR Lazio conferma una tendenza verso una crescente valorizzazione dei profili sostanziali della permanenza legale, rafforzando l’idea che la stabilità e la trasparenza della posizione anagrafica costituiscano condizioni imprescindibili per il mantenimento del titolo di soggiorno.
La pubblicazione su Calameo consente un’analisi diretta della motivazione, utile per la prassi forense, per l’attività amministrativa e per l’approfondimento scientifico del tema.
Dichiarazione di trasparenza sulle fonti: il presente contributo si basa esclusivamente sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Ter, n. 3262 del 20 febbraio 2026, ricorso numero di ruolo generale 16545 del 2022, come pubblicata integralmente nel link sopra indicato. I riferimenti giurisprudenziali richiamati sono quelli contenuti nella motivazione della decisione.
Conversión del permiso estacional en Italia: no es automática
Una reciente sentencia del Tribunal Administrativo Regional de Toscana confirma un punto fundamental: la conversión del permiso de residencia estacional en permiso por trabajo no es automática.
La ley italiana exige al menos tres meses de trabajo regular y una oferta laboral válida. En el sector agrícola, esto se traduce en un mínimo de 39 jornadas laborales en tres meses.
En el caso analizado (sentencia n.º 329/2026), el trabajador no alcanzó ese umbral y alegó que el mal tiempo le impidió completar los días necesarios. El Tribunal rechazó el recurso, destacando que estas circunstancias deben probarse con documentación concreta y precisa.
Conclusión: trabajo real, pruebas sólidas y cumplimiento estricto de los requisitos administrativos.