mercoledì 11 marzo 2026

Protezione complementare e tutela della vita privata dello straniero – osservazioni a Tribunale ordinario di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, sentenza 6 marzo 2026, R.G. 5636/2025

 

Protezione complementare e tutela della vita privata dello straniero – osservazioni a Tribunale ordinario di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, sentenza 6 marzo 2026, R.G. 5636/2025


La sentenza del Tribunale ordinario di Bologna del 6 marzo 2026 offre un contributo significativo alla ricostruzione dell’istituto della protezione complementare previsto dall’art. 19 del d.lgs. 286/1998. La decisione affronta questioni di particolare interesse sistematico, tra cui l’individuazione della disciplina applicabile ratione temporis dopo le modifiche normative del 2023, il valore del parere della Commissione territoriale e, soprattutto, il ruolo del radicamento sociale e lavorativo dello straniero quale parametro di valutazione del rischio di violazione dell’art. 8 CEDU. La pronuncia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che riconosce alla protezione complementare una funzione di tutela dei diritti fondamentali della persona e, in particolare, del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

La decisione del Tribunale ordinario di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, resa in data 6 marzo 2026 nel procedimento iscritto al numero R.G. 5636/2025, rappresenta un esempio significativo di applicazione della disciplina della protezione complementare prevista dall’art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998, numero 286. La controversia trae origine dal ricorso proposto da un cittadino albanese avverso il provvedimento del Questore di Reggio Emilia del 25 agosto 2023 con cui era stata respinta la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il provvedimento amministrativo si fondava sul parere negativo espresso dalla Commissione territoriale di Bologna, secondo cui non sarebbero emersi elementi idonei a dimostrare un effettivo inserimento sociale tale da rendere il rimpatrio una indebita ingerenza nella vita privata e familiare dell’interessato ai sensi dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il ricorrente contestava tale valutazione, sostenendo che il diniego della protezione speciale determinasse una lesione del proprio diritto al rispetto della vita privata, evidenziando la durata del soggiorno nel territorio nazionale, lo svolgimento di attività lavorativa e la progressiva costruzione di relazioni sociali nel contesto italiano. Il Tribunale, ritenendo sussistenti i presupposti cautelari, disponeva inizialmente la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato e procedeva successivamente all’istruzione della causa mediante audizione del ricorrente e acquisizione di ulteriore documentazione. Nel corso del giudizio emergeva che lo straniero aveva ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato come addetto al lavaggio di veicoli presso un autolavaggio situato nella provincia di Modena, percependo una retribuzione mensile compresa tra 1200 e 1300 euro e dimostrando una progressiva stabilizzazione della propria posizione lavorativa.

Uno dei passaggi più rilevanti della decisione riguarda l’individuazione della disciplina applicabile. Il Tribunale affronta infatti il problema dell’interferenza tra la normativa introdotta dal decreto-legge 21 ottobre 2020, numero 130, che aveva ampliato l’ambito della protezione speciale, e le successive modifiche restrittive introdotte dal decreto-legge 10 marzo 2023, numero 20, convertito con legge 5 maggio 2023, numero 50. Il Collegio osserva che, nel caso di specie, deve trovare applicazione la disciplina previgente al decreto-legge del 2023, in virtù della clausola transitoria contenuta nell’art. 7, secondo comma, del medesimo decreto, secondo cui alle domande presentate prima dell’entrata in vigore della nuova normativa continua ad applicarsi la disciplina precedente. Il Tribunale valorizza a tal fine un dato di prassi amministrativa particolarmente significativo nel sistema della gestione delle domande di protezione: la circostanza che la formalizzazione dell’istanza presso la Questura avvenga spesso diversi mesi dopo la richiesta di appuntamento. Da ciò deriva che, se l’appuntamento era stato concesso quando era ancora vigente la disciplina precedente, l’intero procedimento deve essere regolato da tale normativa.

La parte centrale della motivazione è dedicata all’interpretazione dell’art. 19, comma 1.1, del Testo unico sull’immigrazione, disposizione che vieta l’espulsione o il respingimento dello straniero quando l’allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall’art. 8 CEDU. Il Tribunale richiama espressamente la giurisprudenza della Corte di cassazione e, in particolare, la sentenza delle Sezioni Unite numero 24413 del 2021, che ha chiarito come la riforma del 2020 abbia ancorato il divieto di espulsione non soltanto all’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, relativo al divieto di trattamenti inumani o degradanti, ma anche all’art. 8 della stessa Convenzione. Secondo tale orientamento, la tutela della vita privata dello straniero non si esaurisce nella dimensione strettamente familiare, ma comprende l’insieme delle relazioni sociali, affettive e lavorative che contribuiscono a definire l’identità personale dell’individuo.

Alla luce di tali principi, il Tribunale ritiene che nel caso concreto sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione complementare. La decisione evidenzia che il ricorrente, giunto in Italia nel 2022 e privo di precedenti penali, ha progressivamente radicato la propria identità nel territorio nazionale attraverso l’attività lavorativa e le relazioni sociali sviluppate nel contesto locale. La presenza di un contratto di lavoro stabile e l’inserimento nel tessuto sociale italiano rappresentano, secondo il Collegio, elementi idonei a dimostrare l’esistenza di una vita privata ormai strutturata nel territorio dello Stato. Il Tribunale osserva inoltre che alla permanenza in Italia per un periodo di circa tre anni corrisponde un progressivo indebolimento dei legami con il paese di origine, senza che possa assumere valore decisivo la permanenza di rapporti familiari nel territorio albanese.

La decisione affronta anche il tema del livello di integrazione richiesto per il riconoscimento della protezione complementare. Il Tribunale richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui l’integrazione non deve essere intesa come un inserimento pieno e irreversibile nel contesto sociale del paese ospitante, ma può essere dimostrata anche attraverso ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale, quale la partecipazione ad attività lavorative o formative. In questa prospettiva, anche una integrazione lavorativa iniziale o progressiva può essere sufficiente a fondare la tutela prevista dall’art. 19 del Testo unico sull’immigrazione.

Il Tribunale conclude pertanto accertando il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, con durata biennale, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, disponendo la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio affinché provveda al rilascio del titolo di soggiorno. La decisione dispone inoltre la compensazione delle spese di lite, ritenendo che l’esito del giudizio sia stato determinato dalla valutazione ex nunc di elementi formatisi o consolidatisi nel corso del procedimento.

Nel complesso, la sentenza si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che attribuisce alla protezione complementare una funzione di tutela dei diritti fondamentali dello straniero, riconoscendo che il diritto al rispetto della vita privata non riguarda soltanto i rapporti familiari ma anche l’insieme delle relazioni sociali e lavorative che contribuiscono alla costruzione dell’identità personale. In questo senso, l’istituto continua a rappresentare uno dei principali strumenti di bilanciamento tra il potere dello Stato di controllare i flussi migratori e l’esigenza di garantire il rispetto della dignità e dei diritti fondamentali della persona.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428


Título: Una alerta en el sistema SIS no puede provocar automáticamente la anulación de un visado: decisión del tribunal administrativo italiano

 Título: Una alerta en el sistema SIS no puede provocar automáticamente la anulación de un visado: decisión del tribunal administrativo italiano

Una reciente decisión de la jurisdicción administrativa italiana ha aportado una aclaración importante sobre los efectos de las alertas en el Sistema de Información de Schengen (SIS) en los procedimientos relacionados con visados y permisos de residencia.

El caso fue decidido por el Tribunal Administrativo Regional del Lazio (TAR Lazio), Sección Quinta Quater, sentencia número 2728 de 2026, que analizó la relación entre una alerta en el SIS y la facultad de la administración de anular un visado ya concedido.

El texto completo de la sentencia está disponible en la siguiente publicación:
https://www.calameo.com/books/008079775bd3ae1bfaa78

El asunto se refería a una estudiante extranjera que había obtenido un visado por motivos de estudio expedido por una embajada italiana en el extranjero. Posteriormente, las autoridades de otro Estado del espacio Schengen revocaron su permiso de residencia e introdujeron una alerta en el Sistema de Información de Schengen.

A raíz de esta alerta, la autoridad diplomática italiana decidió anular el visado que ya había sido concedido. Como consecuencia directa, la Questura de Milán declaró posteriormente inadmisible la solicitud de permiso de residencia por estudios presentada por la interesada.

La solicitante impugnó estas decisiones ante el tribunal administrativo, sosteniendo que la administración había utilizado la alerta en el SIS como un motivo automático y obligatorio para anular el visado, sin realizar una evaluación administrativa adecuada.

El tribunal administrativo acogió este argumento.

Según los jueces, la existencia de una alerta en el Sistema de Información de Schengen no puede justificar automáticamente la anulación de un visado. Incluso en presencia de una alerta SIS, la administración está obligada a realizar una evaluación autónoma y concreta de la situación individual.

El tribunal recordó que toda decisión administrativa debe respetar principios fundamentales como la proporcionalidad, la adecuación de la medida y la protección de la confianza legítima.

En este caso, la administración había tratado la alerta SIS como si constituyera una obligación automática de cancelar el visado, considerando que no tenía margen de valoración. Esta interpretación fue considerada incompatible con los principios del derecho administrativo.

Los jueces señalaron que la administración debería haber llevado a cabo un examen más profundo del caso antes de adoptar una medida tan restrictiva. Al no haberse realizado dicha evaluación, el tribunal anuló tanto la decisión de cancelar el visado como la posterior decisión que había declarado inadmisible la solicitud de permiso de residencia.

Esta sentencia es especialmente relevante porque reafirma un principio fundamental del derecho europeo de la inmigración: los sistemas de intercambio de información entre Estados, como el SIS, son instrumentos de cooperación, pero no sustituyen el deber de las autoridades nacionales de evaluar cada caso de forma individual.

En la práctica, esto significa que una alerta en el SIS no puede convertirse en un automatismo administrativo. Las autoridades deben garantizar siempre que sus decisiones sean proporcionales, motivadas y basadas en un análisis real de las circunstancias del caso.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

Signalement SIS et visa : le tribunal exclut l’automatisme


 

martedì 10 marzo 2026

العنوان: تنبيه SIS وإلغاء التأشيرة: المحكمة ترفض القرار التلقائي


 

Quando la protezione complementare può aprire la strada al permesso UE di lungo periodo

 Quando la protezione complementare può aprire la strada al permesso UE di lungo periodo

Nel dibattito sul diritto dell’immigrazione si parla spesso di ingressi, espulsioni o procedure di asilo. Molto meno si discute di ciò che accade dopo, cioè del percorso giuridico che porta uno straniero a stabilizzare la propria presenza in Italia quando nel frattempo ha costruito una vita reale nel territorio dello Stato.

Proprio su questo tema ho pubblicato recentemente uno studio dedicato alla protezione complementare e alla possibilità di accedere al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Il lavoro è disponibile online con identificatore scientifico DOI sulla piattaforma Zenodo:
https://doi.org/10.5281/zenodo.18939064

È inoltre consultabile in versione sfogliabile su Calameo:
https://www.calameo.com/books/008079775195280962247

Lo studio nasce dall’osservazione di una situazione che nella pratica giuridica si verifica sempre più spesso. Può accadere che uno straniero presenti domanda di protezione internazionale e che la Commissione territoriale respinga la richiesta. In questi casi la legge consente di proporre ricorso al Tribunale. Durante questo procedimento il giudice può accertare che l’espulsione dello straniero violerebbe i suoi diritti fondamentali e riconoscere quindi la protezione complementare, ordinando alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno.

Questo tipo di tutela deriva dal divieto di espulsione previsto dall’articolo 19 del Testo unico sull’immigrazione, che impedisce l’allontanamento di una persona quando ciò comporterebbe una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, ad esempio in relazione alla vita privata e familiare costruita nel territorio nazionale.

A questo punto emerge una questione giuridica interessante. La normativa italiana prevede che alcuni titoli di soggiorno non consentano l’accesso al permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, cioè lo status che riconosce una stabilità giuridica agli stranieri che vivono regolarmente in Italia da molti anni e che hanno raggiunto un certo livello di integrazione. Tra questi titoli è indicato il permesso per protezione speciale rilasciato dalla Commissione territoriale.

Ma cosa succede quando la protezione complementare non viene riconosciuta dalla Commissione, bensì dal Tribunale?

Il punto centrale della ricerca riguarda proprio questa distinzione. Quando la protezione viene riconosciuta dal giudice, il titolo di soggiorno non nasce da una decisione amministrativa, ma dall’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale che accerta direttamente il diritto della persona a non essere espulsa. In altre parole, non si tratta dello stesso tipo di titolo che la legge indica tra quelli esclusi dall’accesso allo status di lungo periodo.

Questa differenza, che può sembrare tecnica, ha in realtà conseguenze molto concrete. Se il titolo deriva da un accertamento giudiziale del divieto di espulsione, l’estensione automatica della causa di esclusione prevista dalla legge potrebbe risultare problematica dal punto di vista interpretativo.

Il tema non riguarda soltanto una questione di tecnica giuridica. Tocca anche un punto più ampio del modo in cui l’ordinamento affronta il fenomeno migratorio. In molti casi, infatti, la protezione complementare viene riconosciuta proprio dopo che il giudice ha valutato il livello di integrazione dello straniero nel territorio nazionale, la sua vita familiare, il lavoro svolto e il radicamento sociale costruito nel tempo.

In questo senso la protezione complementare diventa uno dei luoghi nei quali il diritto misura concretamente il rapporto tra presenza dello straniero e integrazione nella società ospitante.

Per questo motivo il tema merita una riflessione più ampia, che va oltre la singola norma. Comprendere come queste forme di tutela funzionano nella pratica significa anche comprendere come il sistema giuridico tenta di trovare un equilibrio tra governo dei flussi migratori e tutela dei diritti fondamentali della persona.

Lo studio pubblicato su Zenodo nasce proprio con questo obiettivo: offrire una lettura del sistema che tenga conto sia delle esigenze di regolazione dell’immigrazione sia del ruolo che l’integrazione reale delle persone può avere nel percorso di stabilizzazione del soggiorno.

Avv. Fabio Loscerbo
https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

domenica 8 marzo 2026

Il fallimento dell’integrazione come dato giuridico, non come tabù politico

Benvenuti a un nuovo episodio del podcast “Integrazione o ReImmigrazione”.

Con questa puntata entriamo in una zona del dibattito pubblico che, da anni, viene evitata, rimossa o trattata come un tabù: il fallimento dell’integrazione. Un tema che viene spesso affrontato solo in chiave politica o ideologica, mentre raramente viene considerato per ciò che realmente è anche, e soprattutto, nel diritto dell’immigrazione: un dato giuridicamente rilevante.

Nel discorso dominante, l’integrazione è quasi sempre rappresentata come un processo inevitabile, progressivo, automatico. Se si dà tempo, se si concede spazio, se si evita di “forzare”, prima o poi l’integrazione arriverebbe. Questa narrazione ha prodotto un effetto paralizzante: l’impossibilità di riconoscere che, in alcuni casi, l’integrazione non si realizza. E se non la si può nominare, non la si può nemmeno governare.

Nel diritto, però, il fallimento non è un giudizio morale. È una constatazione. È l’esito di una verifica. È il risultato di una valutazione fondata su comportamenti, su percorsi, su elementi oggettivi. Negare che l’integrazione possa fallire significa negare la stessa logica del rapporto giuridico che abbiamo ricostruito nei precedenti episodi.

Se la permanenza è un processo, se la tutela è condizionata, se il comportamento conta, allora deve esistere anche l’esito negativo del percorso. Non come eccezione scandalosa, ma come possibilità fisiologica. Ogni sistema serio prevede l’eventualità del fallimento. Solo i sistemi ideologici lo negano.

Il problema nasce quando il fallimento dell’integrazione viene trasformato in un tabù politico. Quando riconoscerlo viene percepito come una resa, come una colpa, come una sconfitta morale. In questo modo, però, lo Stato rinuncia a una delle sue funzioni essenziali: valutare la realtà per quella che è, non per quella che si vorrebbe fosse.

Nel diritto dell’immigrazione, il fallimento dell’integrazione può emergere in molti modi: reiterate violazioni delle regole, comportamenti incompatibili con la convivenza civile, rifiuto sistematico delle condizioni del soggiorno, pericolosità sociale, mancata cooperazione con le autorità. Questi elementi non sono “incidenti di percorso” da minimizzare all’infinito. Sono segnali giuridici che indicano che il rapporto non sta producendo integrazione.

Ignorare questi segnali in nome di un’idea astratta di inclusione produce un effetto devastante. Non rafforza l’integrazione, ma la svuota. Perché trasmette il messaggio che il percorso è irrilevante, che le regole sono opzionali, che le conseguenze non arriveranno mai. E quando le conseguenze non arrivano, il sistema perde credibilità.

Il fallimento dell’integrazione è anche un dato che emerge con forza sul piano sociale: marginalità persistente, conflitti urbani, seconde generazioni in difficoltà, circuiti di illegalità. Ma il punto centrale, qui, non è sociologico. È giuridico. Quando questi fenomeni vengono scollegati dalle decisioni sul soggiorno, lo Stato crea una frattura insanabile tra realtà e diritto.

Riconoscere il fallimento dell’integrazione come dato giuridico non significa rinunciare all’inclusione. Significa renderla selettiva, credibile, esigente. Significa distinguere chi ha costruito un percorso reale da chi non lo ha fatto. Significa proteggere l’integrazione riuscita, non sacrificarla sull’altare dell’indistinzione.

Nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, questo passaggio è centrale. L’integrazione non è un obbligo dello Stato a prescindere dal comportamento dello straniero. È un percorso che può riuscire o fallire. E quando fallisce, lo Stato non deve nascondersi dietro il silenzio o l’inerzia. Deve prendere atto della realtà e chiudere il rapporto in modo ordinato e legittimo.

Il vero tabù, infatti, non è il fallimento dell’integrazione. Il vero tabù è la decisione. Decidere significa assumersi responsabilità. Significa spiegare perché un percorso non ha funzionato. Significa applicare conseguenze. Ma senza decisione non c’è governo, e senza governo non c’è integrazione.

Affrontare il fallimento dell’integrazione come dato giuridico significa, in definitiva, restituire serietà allo Stato di diritto. Significa smettere di fingere che tutto funzioni e iniziare a distinguere ciò che funziona da ciò che non funziona. Solo così l’integrazione può tornare a essere una promessa credibile e non una formula vuota.

Nel prossimo episodio entreremo nel cuore concettuale del paradigma che dà il titolo a questo podcast e affronteremo in modo diretto il significato, i confini e il fondamento giuridico della ReImmigrazione, distinguendola nettamente da altre nozioni e chiarendo perché non si tratta di un’ideologia, ma di una conseguenza sistemica.

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giovedì 5 marzo 2026

TAR Emilia-Romaña: la Jefatura de Policía debe emitir el permiso estacional, no puede archivar la solicitud

 TAR Emilia-Romaña: la Jefatura de Policía debe emitir el permiso estacional, no puede archivar la solicitud

Una importante sentencia del Tribunal Administrativo Regional (TAR) de Emilia-Romaña, Sección Primera, publicada el 27 de febrero de 2026 (recurso inscrito en el registro general número 1845 de 2025), aclara un principio fundamental en materia de derecho de extranjería: el retraso administrativo no puede justificar el archivo de una solicitud válida de permiso de residencia por trabajo estacional.

El texto íntegro de la sentencia está disponible en el siguiente enlace:
https://www.calameo.com/books/00807977501d9892e7353

El caso se refiere a un ciudadano extranjero que había entrado legalmente en Italia con visado de trabajo estacional, había obtenido la autorización laboral correspondiente, firmado el contrato y presentado correctamente la solicitud del permiso de residencia. Además, cumplió con todas las formalidades previstas por la normativa, incluido el trámite de toma de huellas.

A pesar de ello, la Jefatura de Policía no procedió a la emisión material del permiso y posteriormente decidió archivar la solicitud.

La Administración justificó su decisión alegando que, debido al escaso tiempo entre la fase de instrucción y la conclusión del procedimiento administrativo, no fue posible imprimir la tarjeta de residencia dentro del plazo.

El TAR rechazó esta argumentación. Según el Tribunal, un retraso imputable a la Administración no puede perjudicar al solicitante. Cuando se cumplen los requisitos sustanciales y formales exigidos por la ley, las ineficiencias organizativas internas no constituyen una base legítima para archivar la solicitud.

La sentencia tiene además una relevancia práctica importante. El Tribunal señala que la falta de emisión del permiso estacional puede haber afectado directamente la posibilidad de solicitar su conversión en permiso de trabajo subordinado ordinario, conforme al artículo 24 del Decreto Legislativo número 286 de 1998.

Aunque la conversión requiere una solicitud específica del trabajador y no puede ser evaluada de oficio por la Administración, esta última debe, en primer lugar, cumplir con su obligación de emitir el permiso estacional solicitado. Solo después podrá examinarse la eventual conversión.

La decisión reafirma un principio esencial del derecho administrativo: la ineficiencia del aparato público no puede transformarse en una sanción indirecta contra un trabajador extranjero que ha cumplido todas las obligaciones legales.

En un ámbito donde el respeto de los plazos puede determinar la diferencia entre situación regular e irregular, esta sentencia representa una referencia relevante para futuros litigios relacionados con retrasos en la expedición de permisos de residencia.

Avv. Fabio Loscerbo

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