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sabato 3 settembre 2022

Mali – Il serio rischio all’incolumità fisica cui sono esposti i civili giustifica il riconoscimento della protezione sussidiaria Due decreti del Tribunale di Catanzaro, luglio 2022

 

Mali – Il serio rischio all’incolumità fisica cui sono esposti i civili giustifica il riconoscimento della protezione sussidiaria

Due decreti del Tribunale di Catanzaro, luglio 2022

Photo credit: Vanna D'Ambrosio

Due decreti estremamente articolati del Tribunale di Catanzaro relativi al riconoscimento della protezione sussidiaria a richiedenti maliani.

Nel primo caso il ricorrente, che avevamo conosciuto durante le proteste davanti al Commissariato di Lamezia di aprile 2016, dopo un primo rigetto della propria domanda di protezione, si era stabilito nella tendopoli di San Ferdinando in cerca di lavoro come bracciante nelle campagne della Piana di Gioia Tauro, spostandosi tra le diverse regioni del Sud in base ai periodi della raccolta. Aveva così proposto istanza reiterata ed intanto aveva intrapreso un percorso di scolarizzazione con la scuola di italiano organizzata da SOS Rosarno ed un percorso di attivismo sindacale con l’USB.

La Commissione di Crotone aveva però rigettato la reiterata ed era stato proposto ricorso dinnanzi al Tribunale di Catanzaro.



Anche nel secondo caso il ricorrente, abitante della tendopoli di San Ferdinando, aveva proposto reiterata tramite l’assistenza dello sportello di USB Soumaila Sacko, ma era stata dichiarata inammissibile dalla Commissione di Crotone e contro questo provvedimento era stato proposto ricorso dinnanzi al tribunale di Catanzaro.

In entrambi i casi il Tribunale di Catanzaro ha riconosciuto la protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 lett. c del D. Lgs n. 251/2007, in quanto “la situazione emergente dalle fonti consultate dimostra il serio rischio all’incolumità fisica cui sono esposti i civili, oltre alla continua e radicata violazione dei diritti fondamentali della persona, che esime dal fornire prova del rischio specifico che il ricorrente correrebbe nel caso di rientro nella zona di provenienza. Alla luce di quanto esposto deve quindi riconoscersi in capo al ricorrente la protezione sussidiaria, in ragione del rischio connesso alla situazione di generale insicurezza nel Paese di provenienza caratterizzato da un conflitto che può dirsi generalizzato, e dunque rischioso per chiunque si trovi sul territorio…“.

Istanza di asilo dichiarata inammissibile al richiedente del Mali, ma per il Tribunale c’è in corso “un conflitto armato generalizzato” Tribunale di Catanzaro, decreto del 21 giugno 2022

 

Istanza di asilo dichiarata inammissibile al richiedente del Mali, ma per il Tribunale c’è in corso “un conflitto armato generalizzato”

Tribunale di Catanzaro, decreto del 21 giugno 2022

Un nuovo Decreto di accoglimento del Tribunale di Catanzaro della protezione sussidiaria per un richiedente proveniente dal Mali.

Il Tribunale conferma così il proprio orientamento in merito al riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) del d.lgs. 251 del 2007 per un richiedente asilo proveniente dal Mali – anche in questo caso istanza reiterata dichiarata inammissibile – per “il rischio di essere coinvolto nella violenza di un conflitto armato generalizzato, quanto meno nelle ipotesi in cui la violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato è tale che “la sola presenza sul territorio” costituisce di per sé “un rischio effettivo” di subire un grave danno ai sensi del diritto internazionale”.

Infatti, “nel caso di specie, tenuto conto di quanto emerge dalle fonti consultate, appaiono sussistere i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, giacché ai sensi dell’art. 14, lett. c) del D.Lgs. n. 251 del 2007, richiamato dall’art. 2, lett. f), del D.Lgs. n. 25 del 2008, il rischio di “danno grave”, al cui riscontro è subordinata la predetta forma di tutela, è correlato a forme di violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato interno. Il Collegio reputa infatti che, oltre alla diffusa violazione dei diritti fondamentali della persona, la situazione politica interna del Mali costituisca una grave minaccia alla vita dei civili…

Pertanto, deve riconoscersi al ricorrente la protezione sussidiaria in ragione del rischio connesso alla situazione di diffusa insicurezza nel Paese di provenienza, caratterizzato da un conflitto armato che può dirsi generalizzato, e dunque rischioso per chiunque si trovi sul territorio dello Stato a prescindere da un suo coinvolgimento diretto nel conflitto o dal suo specifico profilo personale”.

mercoledì 20 luglio 2022

Mali – Il Paese è attraversato da un conflitto pericoloso

 

Mali – Il Paese è attraversato da un conflitto pericoloso

Tribunale di Catanzaro, decreto del 13 giugno 2022

Un ampio e dettagliato decreto di accoglimento della protezione sussidiaria per richiedente proveniente dal Mali. Anche in questo caso si tratta di reiterata dichiarata inammissibile dalla commissione di Crotone con un giudizio totalmente opposto espresso dal Tribunale di Catanzaro.

Infatti, secondo il Tribunale, “sono senz’altro configurabili i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, giacché ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall’art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, il rischio di “danno grave”, al cui riscontro è subordinata la predetta forma di tutela, è correlato, nel caso di specie, a forme di violenza indiscriminata in una situazione di conflitto interno; ciò in particolare avuto riguardo alla zona di provenienza del ricorrente, essendo emerso che la regione Segou rientra tra le regioni in cui la situazione è in forte peggioramento.

Il Collegio ritiene dunque che la situazione emergente dalle fonti consultate dimostra il serio rischio all’incolumità fisica cui sono esposti i civili, oltre alla continua e radicata violazione dei diritti fondamentali della persona, che esime dal fornire prova del rischio specifico che il ricorrente correrebbe nel caso di rientro nella zona di provenienza (v. Sentenza CGUE Grande sezione del 17 febbraio 2009 nel procedimento C465/07, caso Elgafaji).

Alla luce di quanto sopra esposto deve quindi riconoscersi in capo al ricorrente la protezione sussidiaria, in ragione del rischio connesso alla situazione di generale insicurezza nel Paese di provenienza caratterizzato da un conflitto che può dirsi generalizzato e quindi rischioso per chiunque si trovi sul territorio a prescindere da un suo coinvolgimento diretto nel conflitto“.

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