Il nuovo articolo 5-ter del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142: l'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico
Il nuovo articolo 5-ter del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142: l'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico
L'articolo 5-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dal decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, rappresenta una delle innovazioni più significative dell'attuazione italiana del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo.
La disposizione introduce una misura fino ad oggi sconosciuta all'ordinamento italiano in materia di protezione internazionale: l'obbligo per il richiedente di risiedere in un luogo specificamente individuato dall'autorità amministrativa.
La norma costituisce una misura intermedia tra la piena libertà di circolazione prevista dal sistema previgente e le più incisive limitazioni della libertà personale rappresentate dal trattenimento nei CPR o dalle procedure di frontiera.
La natura giuridica della misura
Il comma 1 prevede che il prefetto territorialmente competente possa autorizzare il richiedente a risiedere esclusivamente in un luogo specifico.
La disposizione richiama espressamente l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2013/33/UE, norma che già consentiva agli Stati membri di imporre ai richiedenti asilo la residenza in un luogo determinato per ragioni di interesse pubblico, ordine pubblico o per il rapido trattamento della domanda.
La novità consiste nel fatto che il legislatore italiano, fino ad oggi, non aveva mai esercitato in modo sistematico questa facoltà.
L'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico non costituisce formalmente una misura di trattenimento né una misura privativa della libertà personale ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione.
Essa incide tuttavia sulla libertà di circolazione garantita dall'articolo 16 della Costituzione, imponendo al richiedente di stabilire la propria dimora in un luogo determinato dall'autorità.
Sotto il profilo costituzionale la norma si colloca quindi nell'ambito delle limitazioni alla libertà di circolazione e non in quello delle misure restrittive della libertà personale.
Le finalità della misura
Il comma 2 individua tre presupposti alternativi.
L'autorizzazione può essere adottata:
- per garantire il rapido trattamento della domanda;
- per monitorare il richiedente;
- per prevenire il rischio di fuga.
La formulazione appare particolarmente ampia.
La prima ipotesi richiama esigenze di carattere organizzativo e procedimentale.
La seconda introduce una finalità di controllo amministrativo del richiedente.
La terza richiama invece il concetto di rischio di fuga già utilizzato nella disciplina del trattenimento e delle procedure Dublino.
Particolarmente rilevante è il fatto che la norma non richiede la presenza di tutti i presupposti contemporaneamente, essendo sufficiente uno soltanto di essi.
Il contenuto dell'obbligo
L'autorizzazione comporta che il richiedente possa risiedere esclusivamente nel luogo indicato dal prefetto.
Non si tratta di un mero domicilio eletto per le comunicazioni amministrative.
La disposizione attribuisce infatti all'autorità il potere di vincolare territorialmente il richiedente.
Occorrerà comprendere, attraverso le future circolari ministeriali, se il "luogo specifico" possa coincidere con:
- un centro governativo di accoglienza;
- una struttura del sistema di accoglienza;
- un comune determinato;
- una provincia;
- un indirizzo preciso.
La formulazione legislativa lascia aperte tutte queste possibilità interpretative.
Le conseguenze della violazione
Il comma 3 stabilisce che l'allontanamento non autorizzato dal luogo indicato comporta la revoca delle condizioni materiali di accoglienza.
Si tratta di una conseguenza estremamente rilevante.
Il richiedente che si allontani senza autorizzazione rischia infatti di perdere il diritto:
- all'alloggio;
- al vitto;
- al sostegno economico;
- agli ulteriori benefici previsti dal sistema di accoglienza.
La norma introduce quindi un meccanismo sanzionatorio di natura amministrativa collegato al rispetto dell'obbligo di residenza.
I profili di criticità
La disposizione solleva diversi interrogativi.
In primo luogo occorrerà verificare quale livello di motivazione sarà richiesto al prefetto.
La genericità delle finalità indicate dal legislatore potrebbe infatti favorire un utilizzo particolarmente esteso della misura.
In secondo luogo sarà necessario chiarire i rapporti tra l'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico e le esigenze di integrazione del richiedente.
Potrebbero infatti emergere situazioni nelle quali il richiedente dispone di un'abitazione privata, di un rapporto di lavoro o di legami familiari in un territorio diverso da quello individuato dall'amministrazione.
In tali ipotesi la misura potrebbe incidere in modo significativo sulla vita privata e familiare tutelata dall'articolo 8 della CEDU.
Infine, dovrà essere chiarito quali strumenti di impugnazione siano esperibili contro il provvedimento prefettizio e quale giudice sia competente a conoscerne la legittimità.
Considerazioni conclusive
Il nuovo articolo 5-ter introduce nel sistema italiano dell'asilo una misura che rafforza significativamente i poteri di controllo dell'amministrazione sul richiedente protezione internazionale.
Pur non configurando una forma di trattenimento, la disposizione limita concretamente la libertà di scelta del luogo di residenza e collega il rispetto dell'obbligo alla conservazione delle condizioni materiali di accoglienza.
Si tratta di una delle norme che meglio evidenziano il mutamento di paradigma introdotto dal Patto europeo sulla migrazione e l'asilo: accanto alle tradizionali garanzie riconosciute al richiedente, emergono infatti nuovi strumenti di monitoraggio e gestione dei movimenti secondari, destinati a rafforzare il controllo amministrativo durante l'esame della domanda di protezione internazionale.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428