Vittima di tratta: non basta stabilire che non rischierà di essere nuovamente reclutata

Con Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13502/2026, depositata il 9 maggio 2026, la Suprema Corte ha affrontato il caso di una cittadina nigeriana vittima di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, chiarendo un punto essenziale nella valutazione della vulnerabilità.

Il giudice di merito aveva riconosciuto il passato traumatico della donna, ma aveva concentrato l’analisi soprattutto sull’assenza di un rischio attuale di reinserimento nella medesima rete criminale. La Cassazione censura questa impostazione: la valutazione non può essere limitata al solo rischio di re-trafficking.

Occorre considerare la condizione concreta della vittima nel Paese di origine anche indipendentemente dalla possibilità di essere nuovamente assoggettata alla stessa organizzazione. Restano quindi rilevanti lo stigma sociale, la situazione familiare, la vulnerabilità psicologica, la capacità di reinserimento, il rischio di nuove forme di sfruttamento e l’effettività della protezione disponibile.

La decisione ha una ricaduta immediata sulla costruzione dei ricorsi. La morte della madame, l’estinzione del debito o l’assenza di contatti con la vecchia rete non esauriscono l’istruttoria. La vulnerabilità può sopravvivere alla cessazione del rapporto con l’organizzazione criminale e deve essere valutata nella sua dimensione attuale e complessiva.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

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