Vulnerabilità alla frontiera: lo screening produce conseguenze giuridiche

Nelle procedure di frontiera introdotte dal nuovo Patto europeo, lo screening iniziale non è un adempimento meramente formale. Una recente ordinanza del Tribunale di Palermo del 25 luglio 2026 mostra con chiarezza che le informazioni raccolte nella prima fase possono incidere sulla stessa legittimità della prosecuzione della procedura accelerata.

Nel caso esaminato risultavano già dal modulo di screening patologie importanti e specifiche esigenze di accoglienza. Nonostante ciò, gli atti successivi non contenevano una valutazione realmente individualizzata di quelle condizioni. Il Tribunale ha quindi valorizzato le garanzie previste dal Regolamento (UE) 2024/1348 e dalla Direttiva (UE) 2024/1346, sottolineando che la vulnerabilità, una volta emersa, deve essere presa sul serio e tradotta in conseguenze concrete.

La decisione è importante anche per un secondo profilo: l’informazione al richiedente. Il provvedimento risultava redatto in italiano e non emergeva una prova adeguata che obblighi, conseguenze e rimedi fossero stati effettivamente comunicati in una lingua comprensibile. In una procedura caratterizzata da termini particolarmente brevi e da conseguenze incisive sulla libertà personale e sulla possibilità di difesa, la comprensibilità dell’informazione diventa una garanzia sostanziale.

Per il difensore questo significa che il fascicolo deve essere letto a ritroso, partendo proprio dallo screening. Occorre verificare eventuali patologie, segni di violenza, indicatori di tratta, esigenze terapeutiche, disabilità, condizioni psicologiche, presenza di minori o altri fattori di vulnerabilità. Va inoltre controllata la lingua utilizzata, l’effettiva presenza dell’interprete e il contenuto delle informative consegnate.

La procedura di frontiera non può essere applicata in modo meccanico a chiunque rientri in una determinata categoria astratta. Il diritto europeo impone una verifica individuale e, quando emergono esigenze particolari che non possono essere adeguatamente soddisfatte nel contesto della procedura speciale, l’amministrazione deve trarne le conseguenze.

Il punto è destinato ad assumere un peso crescente nel contenzioso. Il nuovo Patto punta a rendere più rapide alcune procedure, ma non consente che l’accelerazione avvenga ignorando proprio le informazioni che lo Stato ha raccolto nella fase preliminare. Se lo screening serve a individuare vulnerabilità, quelle vulnerabilità non possono poi scomparire nel fascicolo.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428