Accesso ai dati SIS e tutela giurisdizionale: conoscere la segnalazione per potersi difendere

Una segnalazione SIS può produrre conseguenze molto concrete senza che l’interessato conosca immediatamente chi l’abbia inserita e perché. Per questo il diritto di accesso ai dati e alle informazioni utilizzabili assume un ruolo centrale nella tutela.

Il SIS contiene categorie di dati disciplinate dal diritto dell’Unione e opera attraverso una struttura europea e componenti nazionali. L’accesso non coincide quindi con il normale accesso documentale a un fascicolo amministrativo italiano e può incontrare limiti collegati alla sicurezza, alle indagini e ai diritti di terzi.

Ciò non significa però che il soggetto possa essere lasciato privo di strumenti. La disciplina europea riconosce diritti relativi ai dati personali trattati nel sistema e consente, secondo le procedure applicabili, di chiedere accesso, rettifica o cancellazione quando i dati siano inesatti o trattati illecitamente.

La giurisprudenza italiana evidenzia il collegamento tra conoscibilità della segnalazione e diritto di difesa. Il TAR Lazio n. 8353/2026 riguarda proprio un’istanza di accesso formulata nei confronti dell’amministrazione centrale in relazione al dato inserito nel SIS.

Altre pronunce hanno affrontato la sufficienza della motivazione del diniego quando l’interessato non riceve le informazioni essenziali sull’iscrizione. Il problema è evidente: non si può contestare efficacemente un presupposto che rimane completamente indeterminato.

L’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea impone di preservare una tutela effettiva. Questo principio deve essere coordinato con le eccezioni previste dalla disciplina SIS, ma impedisce di considerare la segretezza come una risposta automatica e indifferenziata.

Sul piano difensivo occorre distinguere l’accesso al dato SIS dall’accesso agli atti del procedimento italiano. Il primo serve a comprendere e, se necessario, correggere la segnalazione; il secondo consente di verificare come l’autorità italiana l’abbia acquisita, interpretata e utilizzata nel provvedimento.

Quando la segnalazione proviene da un altro Stato può essere inoltre necessario attivare gli strumenti disponibili nell’ordinamento dello Stato segnalante. La dimensione transnazionale della vicenda richiede quindi una strategia che non si fermi necessariamente alla Questura o all’Ambasciata italiana.

La crescente interoperabilità delle banche dati europee rende questo tema destinato a diventare ancora più importante. Più l’amministrazione decide attraverso informazioni condivise digitalmente, più devono essere chiari i meccanismi per conoscere, verificare e correggere il dato quando esso incide sui diritti individuali.

Riferimenti: TAR Lazio n. 8353/2026; TAR Lazio n. 3809/2025; TAR Firenze n. 330/2025; Carta dei diritti fondamentali UE, art. 47; Regolamento (UE) 2018/1861.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

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