Asilo e credibilità: le contraddizioni non si valutano ignorando le condizioni del colloquio

Con decreto del 27 luglio 2026, nel procedimento R.G. n. 1137/2026, il Tribunale di Caltanissetta ha autorizzato un cittadino del Bangladesh a permanere in Italia durante il giudizio promosso ai sensi dell’articolo 35-ter del d.lgs. n. 25/2008, dopo un rigetto per manifesta infondatezza adottato nell’ambito della procedura accelerata.

Il provvedimento merita attenzione soprattutto per il modo in cui affronta il tema della credibilità del richiedente. Le incongruenze del racconto, secondo il Tribunale, non possono essere isolate dal contesto nel quale le dichiarazioni sono state rese.

Nel caso esaminato assumono rilievo la forte compressione temporale della procedura, l’assenza del difensore nella fase del colloquio, l’informazione ritenuta insufficiente, il possibile condizionamento psicologico conseguente al viaggio e alla permanenza forzata in Libia, nonché la mancata videoregistrazione dell’audizione. Proprio quest’ultimo elemento potrebbe rendere necessaria una nuova audizione in sede giudiziale.

Non si tratta di un principio consolidato della Corte di cassazione, ma di un precedente di merito che segnala un problema destinato a diventare sempre più rilevante con l’applicazione delle procedure accelerate previste dal nuovo sistema europeo.

La valutazione di credibilità, infatti, non riguarda soltanto ciò che il richiedente ha dichiarato. Occorre anche verificare in quali condizioni egli abbia potuto comprendere il procedimento, prepararsi al colloquio, interagire con l’interprete e rappresentare in modo completo la propria vicenda personale.

Per la difesa diventa quindi essenziale ricostruire con precisione la sequenza procedurale: ingresso, informativa, eventuale nomina del difensore, colloquio preparatorio, presenza e qualità dell’interpretariato, audizione, videoregistrazione e tempi intercorsi tra una fase e l’altra.

La rapidità della procedura non rende automaticamente inutilizzabile il colloquio. Tuttavia, quando la compressione dei tempi incide concretamente sulla possibilità del richiedente di comprendere il procedimento e di esporre compiutamente i fatti, tale circostanza può riflettersi direttamente sul valore probatorio delle dichiarazioni raccolte.

Nel nuovo contenzioso sulla protezione internazionale, il diritto di difesa entra dunque sempre più direttamente nella valutazione stessa della credibilità.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

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