Asilo, la soglia del 20% non è una presunzione di infondatezza

Le prime applicazioni del Regolamento (UE) 2024/1348 stanno facendo emergere un punto destinato a diventare centrale nella pratica della protezione internazionale: il tasso medio di riconoscimento inferiore o pari al 20 per cento non può essere utilizzato come automatismo per comprimere l’esame individuale della domanda.

Quattro decreti del Tribunale di Palermo del 25, 27 e 29 luglio 2026, adottati da tre diversi magistrati della sezione specializzata, hanno affrontato l’articolo 42, paragrafo 1, lettera j), del Regolamento, che include tra i presupposti della procedura accelerata la provenienza da un Paese per il quale il tasso medio annuale Eurostat di riconoscimento della protezione sia pari o inferiore al 20 per cento.

Secondo l’orientamento espresso nei provvedimenti palermitani, però, il dato statistico non ha natura automaticamente decisiva. Prima di applicare la procedura accelerata, l’autorità deve verificare se la situazione del Paese di origine sia significativamente mutata e, soprattutto, se il richiedente appartenga a una categoria per la quale il dato generale non sia rappresentativo.

Il punto è essenziale perché dalla scelta della procedura derivano conseguenze rilevanti sui termini, sulle garanzie processuali e sul regime della sospensione.

Il solo richiamo alla percentuale Eurostat, secondo questi primi decreti, non è quindi sufficiente a fondare la procedura di frontiera. In assenza di una verifica individualizzata, i giudici hanno ritenuto non validamente instaurato il rito accelerato, con riespansione del rito ordinario e della sospensione automatica.

Occorre mantenere prudenza: si tratta di giurisprudenza di merito e non ancora di un principio consolidato della Corte di cassazione. Tuttavia, il fatto che tre magistrati della stessa sezione abbiano raggiunto conclusioni convergenti nel giro di pochi giorni rende l’orientamento particolarmente significativo per la pratica professionale.

Il dato del 20 per cento può dunque costituire un indicatore, ma non può trasformarsi in una presunzione generalizzata di infondatezza. Anche nel nuovo sistema europeo, la statistica non sostituisce l’esame individuale.

Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
Esperto in diritto dell’immigrazione
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428