Cassazione n. 23979/2026: il non-refoulement resta assoluto anche per chi è pericoloso

Cassazione n. 23979/2026: il non-refoulement resta assoluto anche per chi è pericoloso

La Cassazione civile, Prima Sezione, con la sentenza n. 23979 del 23 luglio 2026, chiarisce in modo particolarmente netto la struttura dell’art. 19 del Testo unico immigrazione e il rapporto tra rimpatrio, sicurezza nazionale e divieto di trattamenti inumani.

Il principio affermato è fondamentale: il divieto di allontanamento verso uno Stato nel quale la persona rischi tortura o trattamenti inumani o degradanti, letto alla luce dell’art. 3 CEDU e degli artt. 4 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ha carattere assoluto.

Ne consegue che tale rischio non può essere bilanciato con esigenze di ordine pubblico, sicurezza nazionale o contrasto al terrorismo. Il principio opera anche quando la persona sia esclusa dalla protezione internazionale per le cause previste dalla legge e anche quando si trovi in stato di detenzione.

La Corte sottolinea inoltre che il rischio deve essere verificato all’attualità, cioè nel momento in cui il rimpatrio deve concretamente essere eseguito. Una valutazione svolta molto tempo prima non esaurisce definitivamente il controllo, perché le condizioni del Paese di destinazione e la situazione individuale possono cambiare.

È importante distinguere questa tutela da quella relativa alla vita privata e familiare. Il rischio di tortura appartiene a un divieto assoluto, mentre la protezione della vita privata e familiare si colloca in un terreno nel quale può operare un giudizio di proporzionalità e bilanciamento con gli interessi pubblici.

La conseguenza pratica è molto chiara: una persona può essere ritenuta pericolosa, può non avere titolo per permanere in Italia e può essere destinataria di un provvedimento di allontanamento; tuttavia lo Stato non può eseguire il rimpatrio verso una destinazione nella quale esista un rischio concreto di tortura o trattamento inumano.

Per la difesa è quindi essenziale separare i diversi livelli della posizione giuridica: titolo al soggiorno, eventuali cause di esclusione dalla protezione, pericolosità, destinazione effettiva del rimpatrio e rischio attuale nel Paese di destinazione. Solo così si evita di confondere il diritto a restare con il divieto assoluto di essere consegnati a trattamenti vietati.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.