Cassazione n. 33265/2026: domanda d’asilo pendente e mandato d’arresto europeo
La Cassazione penale, con la sentenza n. 33265 del 10 settembre 2026, ha affrontato una questione di particolare interesse nei casi in cui protezione internazionale e cooperazione giudiziaria europea si sovrappongano: la pendenza in Italia di una domanda d’asilo impedisce automaticamente l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo verso un altro Stato membro?
La Corte ha risposto negativamente, distinguendo con chiarezza piani giuridici differenti. Il principio di non-refoulement impedisce che una persona venga trasferita verso un Paese nel quale rischierebbe persecuzione o danno grave. Ma la consegna alla Francia, nel caso esaminato, non equivaleva di per sé alla consegna all’Algeria, Paese rispetto al quale erano stati prospettati i rischi.
La pendenza della domanda di protezione internazionale in Italia non costituisce quindi, da sola, una causa automatica di rifiuto della consegna nell’ambito del mandato d’arresto europeo. Occorre verificare quale sia concretamente lo Stato di destinazione immediata e quale rischio sia giuridicamente rilevante rispetto a quel trasferimento.
Rimangono naturalmente ferme le ulteriori garanzie previste dal diritto dell’Unione e dalla disciplina del mandato d’arresto europeo. Se emergessero rischi sistemici o individuali nello Stato membro di consegna, questi dovrebbero essere valutati secondo i parametri propri della cooperazione giudiziaria europea.
La pronuncia è utile perché evita una confusione frequente tra tre questioni diverse: il diritto a non essere rinviati nel Paese di origine in violazione del non-refoulement; il diritto a permanere materialmente in Italia durante la procedura di asilo; gli obblighi di cooperazione giudiziaria tra Stati membri dell’Unione europea.
Dal punto di vista professionale, nei casi in cui domanda d’asilo e mandato d’arresto europeo si sovrappongano, la difesa deve quindi verificare con precisione la destinazione della consegna, i rischi esistenti nello Stato richiedente, l’eventuale rischio di successivo trasferimento verso il Paese di origine e le garanzie offerte dalle autorità coinvolte.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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