Ceuta, 114,7 milioni dall’UE: come il Patto trasforma solidarietà, screening e rimpatri

La decisione della Commissione europea del 9 settembre 2026 di destinare alla Spagna 114,7 milioni di euro di assistenza d’emergenza per la situazione di Ceuta non è soltanto una misura finanziaria. È uno dei primi esempi concreti di come il nuovo sistema europeo di gestione della migrazione, ormai entrato nella fase applicativa, tenda a integrare in un’unica risposta controllo delle frontiere, screening, accoglienza, tutela dei minori, attività delle agenzie europee e rimpatri. La vicenda consente quindi di osservare il passaggio dal diritto europeo dell’emergenza migratoria a una vera amministrazione integrata delle frontiere esterne.

Una decisione finanziaria che diventa strumento di politica migratoria

La Commissione ha disposto un intervento complessivo di 114,7 milioni di euro in favore della Spagna a seguito degli attraversamenti irregolari su larga scala verificatisi a Ceuta il 30 e 31 luglio 2026. La somma è composta da 82,7 milioni provenienti dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione e da ulteriori 32 milioni provenienti dallo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

La struttura del finanziamento è giuridicamente significativa perché rende evidente la natura ormai composita della gestione delle crisi migratorie. Il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, istituito dal Regolamento (UE) 2021/1147, può finanziare assistenza d’emergenza quando un afflusso eccezionale o sproporzionato di cittadini di Paesi terzi determina esigenze significative e urgenti per le strutture di accoglienza, i sistemi di asilo e, più in generale, la gestione migratoria degli Stati membri. Il Regolamento (UE) 2021/1148, relativo alla gestione delle frontiere e alla politica dei visti, interviene invece sulla capacità dello Stato di proteggere e controllare la frontiera esterna.

Nel caso di Ceuta i due strumenti vengono utilizzati congiuntamente. Non si finanzia, dunque, un singolo segmento della risposta amministrativa, ma l’intera catena: sorveglianza, identificazione, strutture per lo screening, personale, capacità di accoglienza e successiva esecuzione delle decisioni di rimpatrio. È un dato che merita attenzione perché anticipa una possibile caratteristica strutturale della gestione europea delle future pressioni migratorie: la progressiva saldatura tra politica di frontiera, procedura di asilo e politica dei ritorni.

Lo screening diventa infrastruttura permanente della frontiera

Una parte delle risorse è destinata espressamente alla realizzazione di strutture per lo screening dei cittadini stranieri. Il riferimento deve essere letto alla luce del Regolamento (UE) 2024/1356, applicabile dal 12 giugno 2026, che ha introdotto una procedura comune di screening per i cittadini di Paesi terzi che attraversano irregolarmente le frontiere esterne, presentano domanda di protezione internazionale durante i controlli di frontiera oppure vengono sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso.

Lo screening non costituisce una procedura di asilo anticipata né una decisione sul diritto al soggiorno. È una fase preliminare finalizzata a identificare la persona e a indirizzarla verso il procedimento giuridico appropriato. Comprende l’identificazione o verifica dell’identità, la registrazione dei dati biometrici, i controlli di sicurezza, una verifica preliminare delle condizioni sanitarie e delle vulnerabilità, nonché la compilazione del relativo formulario e il successivo rinvio alla procedura di protezione internazionale o alla procedura di rimpatrio.

Proprio per questa funzione di snodo, il nuovo regolamento circonda lo screening di garanzie che non possono essere considerate accessorie. Gli Stati devono assicurare condizioni materiali rispettose della dignità e della salute, prevedere controlli specifici sulle vulnerabilità e istituire un meccanismo indipendente di monitoraggio dei diritti fondamentali. Per i minori, l’interesse superiore del fanciullo deve costituire una considerazione primaria durante l’intera procedura.

La destinazione di risorse europee alla creazione di strutture dedicate a Ceuta dimostra quindi che lo screening sta cessando di essere una previsione normativa astratta per diventare un elemento fisico e organizzativo delle frontiere europee. Il punto di osservazione del diritto dell’immigrazione si sposta conseguentemente dalla sola disciplina della decisione amministrativa alla qualità dell’infrastruttura nella quale quella decisione viene preparata.

Il ruolo delle agenzie europee e la progressiva europeizzazione dell’amministrazione

La Commissione ha inoltre coordinato l’intervento di Frontex, Europol e dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo. La presenza contemporanea delle tre agenzie mostra come una crisi alla frontiera esterna non venga più trattata esclusivamente come questione nazionale.

Frontex può fornire sostegno operativo nella gestione e sorveglianza della frontiera e nelle attività connesse ai rimpatri; l’Agenzia europea per l’asilo può affiancare le autorità nazionali nelle procedure, nelle interviste e nei servizi di interpretazione; Europol interviene invece sul versante della cooperazione di polizia e del contrasto alle reti criminali che organizzano o facilitano gli attraversamenti irregolari.

La Commissione e le autorità spagnole hanno inoltre concordato la costituzione di un gruppo di coordinamento composto da rappresentanti della Commissione, delle agenzie e delle amministrazioni nazionali competenti. È un elemento istituzionale forse meno appariscente del finanziamento, ma particolarmente rilevante. La risposta europea alle pressioni migratorie tende infatti a costruire strutture amministrative miste, nelle quali lo Stato membro conserva formalmente la titolarità delle funzioni, ma l’esecuzione avviene attraverso una cooperazione europea sempre più stabile e organizzata.

Si tratta di un fenomeno che potrebbe incidere profondamente anche sul contenzioso futuro. Più aumenta la partecipazione di autorità e agenzie europee alla preparazione e all’esecuzione delle decisioni, più diventa necessario chiarire la distribuzione delle responsabilità, l’accesso agli atti, la tracciabilità delle operazioni e l’individuazione dell’autorità effettivamente responsabile di eventuali violazioni.

Rimpatri e minori: il limite dell’automatismo

La Commissione ha indicato tra le priorità il rapido rimpatrio delle persone che non abbiano titolo a rimanere a Ceuta. Il finanziamento potrà sostenere anche le attività necessarie alla preparazione e all’esecuzione dei ritorni. Anche sotto questo profilo, tuttavia, l’efficienza amministrativa non elimina la necessità della valutazione giuridica individuale.

La conclusione dello screening indirizza infatti la persona verso la procedura appropriata, ma non può predeterminarne l’esito. Chi manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale deve avere accesso alla relativa procedura; il rimpatrio resta subordinato alla verifica dell’assenza di un titolo al soggiorno, al rispetto del principio di non-refoulement e delle altre garanzie previste dal diritto dell’Unione e dalle convenzioni internazionali.

Una particolare cautela riguarda i minori non accompagnati, che rappresentano una componente significativa della situazione di Ceuta. L’esigenza di ridurre rapidamente la pressione sulle strutture locali non può tradursi nella trasformazione del rimpatrio in una misura collettiva. Per ciascun minore devono essere valutati l’interesse superiore, la situazione familiare, l’esistenza di condizioni adeguate di accoglienza nel Paese di destinazione e le eventuali possibilità di ricongiungimento familiare. L’accelerazione amministrativa è quindi compatibile con il diritto soltanto se riguarda l’organizzazione delle procedure, non la compressione delle verifiche individuali.

Ceuta come laboratorio del nuovo sistema europeo

La decisione del 9 settembre assume infine un rilievo più generale perché interviene pochi mesi dopo l’entrata in applicazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. Il sistema europeo dispone oggi di regole più dettagliate sulla frontiera, sullo screening, sulla responsabilità per l’esame delle domande, sulle procedure di asilo e sul coordinamento tra Stati. La crisi di Ceuta rappresenta pertanto una delle prime situazioni nelle quali questi strumenti vengono messi alla prova in condizioni di forte pressione.

La risposta scelta dalla Commissione indica una direzione precisa: non limitarsi al trasferimento di risorse finanziarie, ma associare il finanziamento a infrastrutture, personale, tecnologia, agenzie europee, coordinamento operativo e procedure di ritorno. Persino gli strumenti tecnologici finanziati — sistemi di osservazione, telecamere termiche, boe e droni subacquei — mostrano come la gestione delle frontiere sia ormai inseparabile dalla digitalizzazione e dalla sorveglianza tecnologica.

Questo sviluppo pone tuttavia un problema istituzionale destinato a diventare centrale nei prossimi anni. Quanto più l’amministrazione migratoria diventa tecnologica, integrata e sovranazionale, tanto più deve diventare verificabile. La capacità di individuare rapidamente una persona, collegare banche dati, controllare una frontiera o predisporre un rimpatrio rappresenta certamente un incremento dell’efficienza pubblica; ma proprio tale capacità rende ancora più importante garantire la correttezza dei dati, la motivazione delle decisioni, l’accesso alla tutela giurisdizionale e la possibilità di individuare con precisione chi abbia compiuto ciascun atto della procedura.

Ceuta dimostra quindi che il nuovo diritto europeo dell’immigrazione non si misura più soltanto sulla qualità delle norme approvate a Bruxelles. La sua effettività dipenderà soprattutto dalla capacità delle amministrazioni nazionali ed europee di trasformarle in procedure concretamente funzionanti senza separare efficienza e garanzie. I 114,7 milioni stanziati dalla Commissione costituiscono, sotto questo profilo, non soltanto una risposta finanziaria a una crisi locale, ma un primo banco di prova della nuova architettura amministrativa europea della migrazione.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

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