Il 2 settembre 2026 la United States District Court for the District of Maryland ha nuovamente fermato, in via cautelare, il tentativo dell’amministrazione Trump di restringere gli effetti della cittadinanza per nascita. La decisione, resa nel procedimento CASA, Inc. v. Trump, assume un rilievo che va oltre il dibattito statunitense sullo jus soli: essa riguarda il rapporto tra status civitatis, potere esecutivo e vincolo del precedente costituzionale, e mostra quanto sia diversa, sul piano giuridico, la disciplina dell’ingresso e del soggiorno dello straniero dalla determinazione di chi sia cittadino per effetto diretto della Costituzione.
La nuova ordinanza del Maryland
La giudice federale Deborah L. Boardman ha concesso una preliminary injunction contro l’applicazione dell’Executive Order n. 14418 del 6 agosto 2026, intitolato Continuing to Protect the Meaning and Value of American Citizenship, nella parte in cui esso potrebbe incidere sui bambini appartenenti alla classe già certificata nel precedente contenzioso sulla cittadinanza per nascita. L’ingiunzione impedisce al Dipartimento di Stato, al Department of Homeland Security, allo U.S. Citizenship and Immigration Services, alla Social Security Administration e alle altre autorità coinvolte di applicare il nuovo ordine esecutivo nei confronti dei membri della classe o di interferire con il riconoscimento della loro cittadinanza.
La portata della decisione deve essere descritta con precisione. Non siamo ancora davanti a una sentenza definitiva che dichiari invalida, in ogni sua possibile applicazione, ciascuna delle categorie individuate dall’ordine presidenziale. Il giudice ha invece ritenuto che i ricorrenti abbiano dimostrato una elevata probabilità di successo nel merito e un rischio di danno irreparabile, perché la Suprema Corte aveva già stabilito che i bambini ricompresi nella classe processuale acquistano la cittadinanza alla nascita. L’ingiunzione è dunque una misura cautelare, ma si fonda su un precedente della Suprema Corte intervenuto appena due mesi prima e per questo possiede un peso sistematico assai rilevante.
Il precedente Trump v. Barbara
Il punto di partenza è la decisione della Suprema Corte del 30 giugno 2026 nel caso Trump v. Barbara. Con una maggioranza di sei giudici contro tre, la Corte ha stabilito che i bambini nati negli Stati Uniti da genitori presenti illegalmente oppure temporaneamente nel territorio sono “subject to the jurisdiction” degli Stati Uniti e acquistano pertanto la cittadinanza alla nascita ai sensi della Citizenship Clause del XIV Emendamento.
La Corte ha ricostruito la clausola costituzionale alla luce della tradizione dello jus soli derivante dal common law inglese e della successiva esperienza americana, osservando che l’espressione “subject to the jurisdiction” riguarda essenzialmente il potere dello Stato di governare le persone presenti nel proprio territorio. Le eccezioni storicamente riconosciute sono state considerate ristrette e collegate a situazioni in cui il potere territoriale dello Stato incontra un limite riconducibile al rapporto con un’altra sovranità, come nel caso dei figli dei rappresentanti diplomatici o delle persone nate in territori sottratti al controllo statunitense durante una occupazione nemica.
Il passaggio decisivo è che la Suprema Corte non ha considerato lo status migratorio dei genitori come elemento idoneo, di per sé, a interrompere il rapporto di giurisdizione tra il neonato e gli Stati Uniti. La persona nata nel territorio statunitense da genitori irregolarmente presenti o ammessi con un titolo temporaneo è comunque soggetta al potere delle leggi americane e, proprio per questa ragione, rientra nella regola costituzionale della cittadinanza per nascita.
Il tentativo di delimitare nuovamente le eccezioni
Dopo la decisione della Suprema Corte, il Presidente ha adottato il 6 agosto due distinti ordini esecutivi. L’Executive Order n. 14418 ha individuato ulteriori categorie nelle quali l’amministrazione ritiene che non debba essere riconosciuta la cittadinanza per nascita quando nessuno dei genitori sia cittadino americano. Tra esse figurano, con formulazioni differenti, i figli di persone qualificate come alien enemies, alcune categorie di dipendenti di governi stranieri o organizzazioni internazionali e i casi nei quali un genitore abbia compiuto una transazione commerciale o un’attività fraudolenta finalizzata a ottenere la cittadinanza per il figlio.
Parallelamente, l’Executive Order n. 14419, Ending Birth Tourism, interviene sul versante propriamente migratorio, mirando a contrastare l’utilizzo dei visti non-immigrant quando l’ingresso negli Stati Uniti sia programmato al fine di partorire nel territorio e ottenere la cittadinanza statunitense per il bambino. Questa distinzione è giuridicamente essenziale: lo Stato può disciplinare le condizioni di rilascio del visto, contrastare la frode consolare, verificare la corrispondenza tra motivo dichiarato e motivo effettivo del viaggio e adottare conseguenze migratorie nei confronti dell’adulto; molto diverso è affermare che una condotta attribuita al genitore elimini uno status che la Costituzione riconosce direttamente al figlio.
È proprio su questo secondo terreno che interviene la decisione del Maryland. La giudice Boardman osserva che la questione sottoposta al tribunale non consiste ancora nello stabilire astrattamente la validità di ogni eccezione formulata nell’ordine del 2026, ma nel verificare se quelle eccezioni possano essere applicate a persone che la Suprema Corte ha già qualificato come cittadini dalla nascita. Per la classe processuale, la risposta è negativa: il potere esecutivo non può utilizzare una nuova formulazione amministrativa per ottenere, nei confronti degli stessi soggetti, un risultato incompatibile con il precedente della Corte Suprema.
Il confine tra politica migratoria e cittadinanza
La vicenda consente di mettere a fuoco una distinzione frequentemente trascurata nel dibattito pubblico. L’immigrazione riguarda, in primo luogo, il potere dello Stato di determinare chi possa entrare, soggiornare, lavorare o essere allontanato dal territorio. La cittadinanza riguarda invece l’appartenenza giuridica alla comunità statale. Quando le condizioni di acquisto della cittadinanza sono fissate direttamente dalla Costituzione, come avviene negli Stati Uniti per la cittadinanza per nascita, il margine dell’Esecutivo è inevitabilmente più ristretto rispetto a quello esercitabile nella disciplina amministrativa dei visti e dell’ingresso.
La stessa struttura dell’ingiunzione del 2 settembre è significativa. Il tribunale vieta alle autorità di negare o non riconoscere la cittadinanza dei membri della classe, ma consente alle agenzie federali di continuare a predisporre le linee guida amministrative richieste dall’ordine esecutivo. Si distingue così l’attività preparatoria e organizzativa dell’amministrazione dall’adozione di provvedimenti che producano concretamente una lesione dello status costituzionalmente protetto. È una separazione particolarmente importante in un sistema amministrativo nel quale il riconoscimento della cittadinanza si traduce poi nella possibilità di ottenere passaporto, Social Security Number e documentazione identificativa e di essere correttamente registrati nelle banche dati federali.
Il confronto con l’ordinamento italiano
Il confronto con l’Italia mostra perché il dibattito statunitense non possa essere trasferito automaticamente nel nostro ordinamento. La legge n. 91 del 1992 continua a fondare prevalentemente la cittadinanza italiana sul criterio della discendenza, pur dopo le rilevanti modifiche introdotte nel 2025. Lo straniero nato in Italia non diviene ordinariamente cittadino per il solo fatto della nascita nel territorio: l’articolo 4, comma 2, prevede che chi sia nato in Italia e vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età possa acquistare la cittadinanza mediante dichiarazione presentata entro un anno dal compimento dei diciotto anni.
La differenza è dunque strutturale. Negli Stati Uniti la questione oggi discussa riguarda l’interpretazione di una clausola costituzionale che attribuisce direttamente lo status; in Italia il legislatore ordinario conserva un ruolo assai più ampio nella definizione dei criteri di acquisto della cittadinanza. Ne consegue che una riforma italiana in senso più o meno estensivo dello jus soli o dello jus culturae avrebbe natura eminentemente legislativa, mentre negli Stati Uniti una restrizione della cittadinanza per nascita incontra immediatamente il limite del XIV Emendamento e dell’interpretazione vincolante offertane dalla Suprema Corte.
Una decisione destinata ad avere ulteriori sviluppi
Il contenzioso non può considerarsi concluso. L’ingiunzione del Maryland è preliminare, riguarda la classe certificata e lascia espressamente impregiudicata una parte dell’ordine, compresa la sezione relativa alle nascite in territori nei quali la cittadinanza non sia conferita dalla legge federale. Anche la predisposizione delle linee guida amministrative può proseguire. È quindi prevedibile che il confronto giudiziario continui sia sulla definizione delle eccezioni costituzionalmente ammissibili sia sulle modalità con cui le agenzie federali tenteranno di tradurre l’ordine presidenziale in procedure operative.
Ciò che appare già consolidato, tuttavia, è un principio di metodo istituzionale: una politica migratoria può essere profondamente modificata dall’Esecutivo entro gli spazi attribuitigli dalla legge, ma la qualificazione costituzionale di una persona come cittadino non può essere trasformata in una variabile amministrativa dipendente dalla condotta, dal visto, dalla classificazione o dalle intenzioni attribuite ai genitori. Il caso americano dimostra così che, quando immigrazione e cittadinanza si incontrano, il problema non è soltanto stabilire quale politica lo Stato voglia perseguire, ma individuare quale organo abbia il potere giuridico di perseguirla e quali status restino sottratti alla disponibilità dell’amministrazione.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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