Consiglio di Stato n. 5450/2026: salute mentale, suicidi e condizioni effettive nei CPR
La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5450/2026, pronunciata nel giudizio di ottemperanza promosso da ASGI e Cittadinanzattiva, ha affrontato in modo particolarmente incisivo il tema delle condizioni sanitarie e psicologiche nei Centri di permanenza per i rimpatri.
Il Collegio ha ritenuto che il Ministero dell’Interno avesse dato soltanto parziale esecuzione alla precedente sentenza n. 7839/2025 relativa al capitolato per la gestione dei CPR. Non sarebbe sufficiente, secondo il Consiglio di Stato, un adeguamento meramente formale dei documenti amministrativi: occorre conoscere concretamente ciò che avviene nei centri.
Per questo il Ministero è stato chiamato a svolgere, entro sei mesi, una vera istruttoria sulle condizioni effettive delle strutture, con particolare riferimento all’assistenza sanitaria e psicologica, alla gestione delle vulnerabilità psichiatriche, alla formazione del personale, agli episodi critici, all’autolesionismo e alla prevenzione del suicidio.
La decisione sottolinea inoltre la necessità di un coinvolgimento sostanziale del Ministero della Salute e del Garante nazionale, proprio perché la qualità della tutela sanitaria non può essere valutata esclusivamente dall’amministrazione responsabile del trattenimento.
La pronuncia assume particolare rilevanza nel dibattito attuale sulle certificazioni di incompatibilità sanitaria con il trattenimento. Occorre infatti distinguere due questioni: da un lato l’idoneità individuale della persona a essere trattenuta; dall’altro l’idoneità concreta del singolo CPR a garantire le cure necessarie.
Una persona può essere astrattamente trattenibile ma trovarsi in una struttura incapace di assicurare l’assistenza richiesta dalla sua condizione clinica. Per questo, nelle convalide e nelle proroghe, può diventare decisivo documentare non soltanto la patologia, ma anche quali prestazioni sanitarie e psicologiche siano realmente disponibili nella struttura di destinazione.
La sentenza sposta quindi il controllo dal piano astratto del capitolato a quello concreto dell’effettività: non basta che una prestazione sia prevista sulla carta, occorre verificare se sia realmente assicurata, con quale personale, in quali tempi e con quale capacità di risposta alle situazioni critiche.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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