Controllare i flussi, selezionare gli ingressi: quattro segnali dalla governance migratoria internazionale
Le ultime ventiquattro ore offrono un quadro particolarmente utile per osservare come stia cambiando la governance migratoria contemporanea. La riduzione degli ingressi irregolari non coincide necessariamente con una riduzione del rischio umano; la cooperazione con i Paesi di origine e transito si fa sempre più strutturale; i sistemi di ingresso legale vengono rimodulati in funzione dei fabbisogni economici; parallelamente, alcuni ordinamenti ampliano la discrezionalità amministrativa nella selezione degli stranieri ammessi a stabilizzarsi. Mediterraneo, Pakistan, Australia e Stati Uniti mostrano, da prospettive differenti, la stessa tendenza: il diritto dell’immigrazione si sta trasformando in un diritto della selezione, della capacità amministrativa e della gestione anticipata del rischio.
Meno attraversamenti, più morti: il limite degli indicatori quantitativi
I dati diffusi il 17 settembre dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni mostrano un’apparente contraddizione che merita una lettura giuridica e non soltanto statistica. Nel 2026 gli arrivi via mare verso l’Europa risultano diminuiti di circa il 39 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, passando da circa 98.000 a circa 60.000 persone. Nello stesso arco temporale, tuttavia, le persone morte o disperse lungo le rotte marittime sono aumentate: almeno 2.292 contro 1.999 nel 2025.
Il dato impone cautela nell’utilizzo del solo numero degli arrivi come parametro di efficacia delle politiche migratorie. Una riduzione degli attraversamenti può derivare da un effettivo contenimento delle partenze, da una maggiore cooperazione con i Paesi terzi o da un miglioramento dei canali legali; ma può anche essere accompagnata da uno spostamento verso itinerari più lunghi, meno controllati e più pericolosi. In termini di politica pubblica, la diminuzione degli ingressi non rappresenta quindi, da sola, un indicatore sufficiente di successo.
Dal punto di vista giuridico, il tema riguarda direttamente gli obblighi di protezione della vita, il dovere di soccorso in mare e la compatibilità delle strategie di contenimento con il principio di non-refoulement. Quanto maggiore diventa il peso degli accordi con i Paesi terzi, tanto più rilevante diventa la possibilità di verificare dove e come venga esercitato il controllo effettivo sui flussi e se le misure adottate producano un semplice trasferimento del rischio al di fuori dello spazio giuridico europeo.
La cooperazione Frontex-Pakistan e la progressiva esternalizzazione della gestione
Il 17 settembre Frontex ha reso noto l’esito della visita del direttore esecutivo Hans Leijtens in Pakistan, nel corso della quale sono state discusse nuove forme di cooperazione strutturata con le autorità pakistane. Gli ambiti indicati comprendono scambio di informazioni, analisi del rischio, sicurezza documentale, formazione degli operatori di frontiera, contrasto al traffico di migranti e cooperazione in materia di rimpatri.
Secondo Frontex, nei primi cinque mesi del 2026 sono stati registrati circa 1.500 attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell’Unione da parte di cittadini pakistani, rispetto a circa 2.800 nello stesso periodo del 2025. Il dato viene presentato come uno degli effetti del rafforzamento delle capacità di controllo e della cooperazione amministrativa con Islamabad.
Il profilo più significativo, tuttavia, è istituzionale. La politica europea delle frontiere non si esaurisce più nella sorveglianza del confine esterno dell’Unione, ma tende a costruire una rete di cooperazione che opera molto prima che il movimento migratorio raggiunga il territorio europeo. L’analisi del rischio, la verifica dei documenti, l’identificazione, la formazione delle autorità straniere e la cooperazione sul ritorno diventano componenti di una vera e propria amministrazione transnazionale della mobilità.
Questo modello può migliorare la capacità di contrastare frodi documentali e reti di smuggling, ma richiede garanzie corrispondenti sul versante della protezione dei dati, della tracciabilità delle decisioni e dei diritti fondamentali. Non è casuale che la stessa Frontex abbia indicato espressamente la necessità di incorporare nel futuro quadro di cooperazione garanzie in materia di diritti fondamentali e protezione dei dati personali.
L’Australia ridisegna la migrazione temporanea in funzione della programmazione economica
Un ulteriore sviluppo significativo proviene dall’Australia. Il Governo ha annunciato una nuova fase di riforma del sistema migratorio con l’obiettivo dichiarato di ridurre ulteriormente la migrazione netta e di rendere più selettive le categorie di ingresso temporaneo. I dati dell’Australian Bureau of Statistics indicano una migrazione netta dall’estero pari a circa 292.100 persone nell’anno conclusosi nel marzo 2026, in diminuzione rispetto ai dodici mesi precedenti e molto al di sotto del picco post-pandemico.
Le misure annunciate intervengono contemporaneamente su più categorie: maggiori controlli sulla permanenza irregolare, limitazioni al cosiddetto visa hopping degli studenti, restrizioni per i familiari che accompagnano alcuni studenti internazionali, introduzione di una condizione di “No Further Stay” generalizzata sui visti turistici e modifica del programma Working Holiday Maker attraverso un sistema di selezione per il secondo e terzo anno, collegato anche al lavoro nelle aree regionali.
Il dato comparatistico è rilevante perché l’Australia assume esplicitamente la migrazione netta come variabile di programmazione economica e demografica. Il Governo punta a raggiungere 245.000 unità nell’attuale esercizio finanziario e 225.000 nel 2027-2028. La selezione migratoria viene quindi collegata direttamente alla disponibilità di lavoro, alla distribuzione territoriale della manodopera e alla capacità del sistema di impedire trasformazioni improprie di status temporanei in permanenze di fatto.
Le prime reazioni dei settori produttivi, in particolare dell’agricoltura, mostrano però il principale limite di ogni politica quantitativa: ridurre gli ingressi significa anche decidere quali settori possano sostenere una minore disponibilità di lavoratori stranieri. Il diritto dell’immigrazione economica diventa così una componente della politica industriale e del mercato del lavoro, non un settore autonomo.
Negli Stati Uniti torna centrale la “public charge”
Il 18 settembre entra inoltre in vigore negli Stati Uniti la nuova disciplina federale sulla cosiddetta public charge, che modifica in maniera significativa il modo in cui l’amministrazione valuta il rischio che un cittadino straniero possa dipendere da prestazioni pubbliche. La regola abroga il precedente quadro regolamentare del 2022 e restituisce agli ufficiali dell’immigrazione una più ampia discrezionalità nella valutazione complessiva della situazione personale dell’interessato.
Il nuovo regime si applica alle domande di ammissione e alle richieste di adjustment of status presentate a partire dal 18 settembre 2026. Le valutazioni potranno tenere conto, secondo la disciplina e le successive indicazioni amministrative, di un insieme più ampio di circostanze economiche e personali e dell’eventuale utilizzo di prestazioni pubbliche subordinate alla prova dei mezzi. Contestualmente entra in uso una nuova versione del Form I-485.
Il passaggio è rilevante sotto il profilo dello Stato di diritto perché sposta una parte importante della disciplina dalla definizione normativa puntuale alla valutazione amministrativa caso per caso. Aumenta quindi il margine di adattamento dell’amministrazione, ma aumenta anche il problema della prevedibilità delle decisioni. Non sorprende che la misura sia già oggetto di contenzioso da parte di Stati ed enti locali, che contestano soprattutto l’ampiezza della discrezionalità e il possibile effetto dissuasivo nell’accesso a prestazioni sociali legalmente disponibili.
Verso un diritto della selezione migratoria
I quattro sviluppi osservati non sono omogenei, ma indicano una trasformazione comune. La politica migratoria contemporanea non si limita più a distinguere tra ingresso regolare e irregolare. Seleziona in anticipo, distribuisce i controlli lungo rotte sempre più esterne, condiziona il soggiorno a requisiti economici e utilizza dati, previsioni e indicatori per decidere chi possa entrare, restare o essere rimpatriato.
Per il giurista, il punto centrale non è stabilire se questa evoluzione sia in sé favorevole o sfavorevole alla migrazione. Il problema è piuttosto individuare le garanzie necessarie affinché la selezione resti verificabile, proporzionata e compatibile con i diritti fondamentali. La riduzione degli arrivi deve essere letta insieme alla mortalità delle rotte; la cooperazione con i Paesi terzi insieme alle garanzie sui dati e sul non-refoulement; la programmazione dei visti insieme ai fabbisogni reali del mercato del lavoro; la discrezionalità amministrativa insieme alla certezza del diritto e alla possibilità di controllo giurisdizionale.
La questione che emerge dalle ultime ventiquattro ore è quindi più ampia del singolo provvedimento: il futuro del diritto dell’immigrazione dipenderà sempre meno dalla sola disciplina del confine fisico e sempre più dalla qualità dell’amministrazione che precede, accompagna e segue ogni decisione sulla mobilità delle persone.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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