Conversione del permesso per studio in lavoro autonomo: il TAR Milano distingue gli esami dai requisiti del nuovo titolo

Una domanda di conversione del permesso per studio in lavoro autonomo non può essere respinta applicando automaticamente i requisiti previsti per il rinnovo del titolo di studio. È il punto centrale della sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. III, 5 giugno 2026, n. 2948 (RG 559/2023), che annulla un diniego della Questura di Monza e Brianza. La pronuncia offre anche un criterio più generale per l'istruttoria: l'amministrazione deve qualificare la domanda per ciò che chiede effettivamente, prima di selezionare i requisiti da verificare.

La ricorrente, entrata in Italia nel 2019 per frequentare un corso universitario, aveva avviato un'attività di interior designer con partita IVA e nel 2021 aveva chiesto la conversione del permesso da studio a lavoro autonomo. La Questura aveva rigettato l'istanza richiamando tre elementi: il numero di esami universitari, le assenze dal territorio italiano e la mancanza della certificazione dello Sportello unico. Nel frattempo la richiedente aveva avviato presso la Prefettura il procedimento necessario a ottenere tale certificazione.

Il TAR muove dalla qualificazione della domanda. Il parametro del rendimento accademico di cui all'art. 46, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999 serve a valutare il rinnovo del permesso per studio. Qui, invece, l'interessata chiedeva di passare a un titolo per lavoro autonomo. Secondo il Collegio, l'art. 14, comma 6, dello stesso regolamento, nella disciplina applicabile alla vicenda, non subordinava la conversione dello studente universitario al completamento del ciclo di studi o a un numero minimo di esami. La regola sulla conclusione del percorso menzionata nella disposizione riguardava corsi di formazione e tirocini, non l'università.

La decisione non trasforma la conversione in un diritto incondizionato. Il TAR richiama la necessità di verificare i presupposti propri del titolo richiesto e, per la vicenda regolata dalla disciplina allora applicabile, la certificazione dello Sportello unico e il regime delle quote. Quest'ultimo riferimento va letto nel suo contesto temporale: la sentenza giudica una domanda presentata nel 2021 e non sostituisce la verifica della normativa vigente per le domande presentate oggi. L'errore della Questura consiste nell'aver opposto alla conversione un requisito che apparteneva a un procedimento diverso.

Anche il richiamo alle assenze dall'Italia non supera il controllo giudiziale. L'assenza più lunga si collocava nel periodo delle restrizioni pandemiche e il provvedimento non aveva ricostruito puntualmente gli altri periodi né spiegato in modo individualizzato la loro rilevanza. Il TAR non afferma che ogni permanenza all'estero sia irrilevante: censura la motivazione generica e la mancata considerazione delle circostanze di forza maggiore del caso concreto.

Quanto alla certificazione prefettizia, la richiedente ne aveva fatto domanda dopo che la Questura aveva indicato la necessità dell'adempimento. Il procedimento presso la Prefettura era ancora pendente quando è arrivato il diniego. Per il TAR, respingere l'istanza a causa di un atto non ancora rilasciato da un'altra articolazione amministrativa, senza attendere l'esito né gestire coerentemente l'istruttoria, integra un difetto di istruttoria e viola il principio di leale collaborazione tra amministrazione e privato.

Il dispositivo annulla il diniego, ma non dispone il rilascio automatico del permesso per lavoro autonomo. La Questura dovrà valutare la domanda, ove nuovamente presentata, secondo la corretta qualificazione e tenendo conto dei requisiti applicabili, inclusi gli elementi economici e professionali sopravvenuti. È questa la portata della decisione: separare i requisiti del vecchio titolo da quelli del nuovo e imporre una valutazione effettiva, documentata e riferita alla fattispecie concreta.

Testo della decisione: TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 2948/2026.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
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