Corte EDU, A.A. c. Paesi Bassi: famiglia protetta non significa ricongiungimento automatico

Corte EDU, A.A. c. Paesi Bassi: famiglia protetta non significa ricongiungimento automatico

La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo A.A. c. Paesi Bassi, n. 7481/23, dell’8 settembre 2026 affronta una questione particolarmente delicata: il ricongiungimento familiare dei figli nati nell’ambito di un matrimonio poligamico non riconosciuto dall’ordinamento dello Stato ospitante.

Il primo principio da fissare è che il mancato riconoscimento giuridico del matrimonio poligamico non cancella automaticamente la realtà del rapporto tra genitore e figli. La Corte riconosce infatti che tra il genitore e i figli minori può esistere una vera e propria «vita familiare» tutelata dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Da questa tutela, tuttavia, non discende automaticamente un diritto al ricongiungimento. Gli Stati conservano un ampio margine di apprezzamento nel disciplinare l’ingresso e il soggiorno, soprattutto in una materia nella quale gli ordinamenti europei non riconoscono la poligamia come modello familiare giuridicamente equiparato al matrimonio monogamico.

La decisione è utile proprio perché impedisce due semplificazioni opposte. La prima consiste nel ritenere che, poiché il matrimonio non è riconosciuto, non esista alcuna famiglia rilevante ai sensi dell’art. 8 CEDU. La seconda, speculare, consiste nel sostenere che la sola esistenza di una relazione familiare obblighi sempre lo Stato ad autorizzare il ricongiungimento.

Il giudizio deve invece restare individuale e concreto. Devono essere considerati l’interesse superiore dei minori, la natura effettiva dei rapporti familiari, le possibilità reali di mantenere quei rapporti, il contesto personale e le ragioni addotte dallo Stato per limitare l’ingresso.

Nel caso esaminato, la Corte non ha riscontrato una violazione dell’art. 8, ritenendo che le autorità nazionali avessero svolto una valutazione individuale sufficientemente articolata e che non sussistesse un obbligo positivo di autorizzare il ricongiungimento nelle circostanze specifiche.

Per la pratica professionale, la sentenza offre una regola importante: il problema non va impostato come una contrapposizione astratta tra «poligamia sì» e «poligamia no», ma come verifica della protezione effettiva del rapporto genitore-figlio e della proporzionalità della decisione amministrativa adottata.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.