Domanda manifestata prima del 12 giugno, C3 compilato dopo: Torino separa disciplina sostanziale e disciplina processuale

Il decreto del Tribunale di Torino del 24 agosto 2026 interviene su una delle questioni transitorie più delicate determinate dall’entrata in applicazione del nuovo Patto europeo: quale disciplina debba applicarsi quando la volontà di chiedere protezione internazionale sia stata manifestata prima del 12 giugno 2026, ma il modello C3 sia stato compilato soltanto dopo.

Nel caso esaminato, la manifestazione di volontà era anteriore alla data di passaggio al nuovo regime, mentre la formalizzazione davanti alla Questura era avvenuta successivamente. Il Tribunale attribuisce rilievo alla prima data, documentata anche mediante l’attestazione dell’ente convenzionato che aveva curato la prenotazione dell’accesso agli uffici di polizia.

La soluzione muove da un principio sostanziale: il ritardo dell’amministrazione nella fissazione dell’appuntamento o nella compilazione del C3 non può modificare il regime giuridico applicabile alla domanda. La manifestazione di volontà costituisce il momento genetico della richiesta di protezione; la formalizzazione rappresenta un adempimento successivo e non può diventare lo strumento attraverso il quale la Questura determina, con i propri tempi organizzativi, la legge applicabile.

Il decreto opera tuttavia una distinzione più articolata. Al giudizio applica la nuova disciplina processuale introdotta dal d.l. n. 100/2026, mentre considera regolato dalla disciplina sostanziale previgente il procedimento originato dalla volontà manifestata prima del 12 giugno. Nel caso concreto ciò conduce alla riconduzione della domanda alla procedura ordinaria e al riconoscimento dell’effetto sospensivo automatico.

L’orientamento si collega a Cass. n. 14851/2026, che aveva già riconosciuto alla manifestazione di volontà il valore di momento iniziale della domanda ai fini della successione delle leggi nel tempo. Va comunque precisato che il decreto torinese costituisce una decisione di merito inserita in un quadro giurisprudenziale ancora in formazione.

Sul piano pratico, diventa essenziale conservare ogni prova della prima manifestazione: richieste di appuntamento, messaggi dell’ente convenzionato, attestazioni, comunicazioni alla Questura, ricevute e documentazione relativa alla prenotazione. In assenza di tali elementi, il ritardo amministrativo rischia di risultare difficilmente dimostrabile.

Il principio resta netto: il tempo dell’amministrazione non può scegliere il regime sostanziale del richiedente. Se la volontà è stata validamente manifestata prima del mutamento normativo, la compilazione tardiva del C3 non può cancellarne gli effetti.

Provvedimento: Tribunale di Torino, 24 agosto 2026.


Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
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