Domanda reiterata e competenza territoriale: conta dove vive realmente il richiedente, non quale Commissione ha deciso
Con l’ordinanza n. 22804 del 6 luglio 2026, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione chiarisce quale Tribunale sia territorialmente competente quando il ricorso riguarda una domanda reiterata di protezione internazionale.
La questione assume particolare rilievo nei casi in cui il richiedente non sia trattenuto e non risulti ospitato in una struttura di accoglienza. In questa situazione la competenza non può essere fatta dipendere automaticamente dalla sede della Commissione territoriale che ha esaminato la domanda, soprattutto quando quella Commissione sia stata individuata sulla base di una scelta organizzativa o abbia trattato la pratica senza essere territorialmente competente.
Secondo la Cassazione, deve invece prevalere il luogo della dimora o del domicilio effettivo del richiedente. La soluzione valorizza un principio di prossimità fra la persona e il giudice chiamato a decidere sulla sua domanda di protezione. Il diritto di accesso alla giustizia sarebbe infatti indebolito se il richiedente dovesse rivolgersi a un Tribunale lontano soltanto perché l’amministrazione ha assegnato il fascicolo a una determinata Commissione.
La decisione impedisce inoltre che una scelta interna dell’amministrazione finisca per trasformarsi indirettamente in una regola sulla competenza giurisdizionale. Commissione territoriale e Tribunale competente rispondono a criteri distinti: l’eventuale gestione amministrativa della domanda da parte di un ufficio non può modificare il foro stabilito dalla legge sulla base della situazione reale dell’interessato.
Nella pratica difensiva occorre quindi verificare con attenzione dove il richiedente dimorasse effettivamente al momento rilevante, se fosse inserito in accoglienza o sottoposto a trattenimento e quale collegamento territoriale sia documentabile. Residenza anagrafica, dichiarazioni di ospitalità, domicilio professionale ed effettiva stabile presenza sul territorio possono assumere un ruolo decisivo.
La pronuncia rafforza un principio semplice: il giudice della protezione deve essere individuato secondo criteri legali e di effettiva prossimità, non attraverso la geografia amministrativa occasionalmente determinata dalla Commissione che ha adottato il provvedimento.
Fonte: Cass. n. 22804/2026 – scheda Raccordo/Melting Pot.
Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
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