EES dopo il 6 settembre: la frontiera biometrica europea entra nella prova amministrativa

La piena digitalizzazione delle frontiere esterne di Schengen sta entrando nella sua fase più delicata: quella in cui la norma, formalmente già applicabile, deve misurarsi con la capacità tecnica e organizzativa degli Stati di renderla effettiva senza paralizzare i valichi. Nelle ultime ore è emerso che nove Paesi dell’area Schengen, tra cui l’Italia, continuerebbero a beneficiare di margini operativi nella raccolta biometrica dell’Entry/Exit System (EES), nonostante la scadenza del meccanismo transitorio prevista per il 6 settembre 2026. La questione non è soltanto tecnica. È un problema di legalità amministrativa, affidabilità dei dati, uniformità di applicazione del diritto europeo e tutela delle persone sottoposte ai controlli.

Un sistema formalmente pienamente operativo

L’Entry/Exit System, disciplinato principalmente dal Regolamento (UE) 2017/2226, registra elettronicamente gli ingressi, le uscite e i rifiuti di ingresso dei cittadini di Paesi terzi che entrano nello spazio Schengen per soggiorni di breve durata. Per queste persone vengono acquisiti, oltre ai dati del documento di viaggio, l’immagine del volto e le impronte digitali. Il sistema consente inoltre di individuare automaticamente i soggiornanti oltre il periodo autorizzato e di ridurre le possibilità di utilizzo fraudolento di identità differenti.

Dopo l’avvio progressivo del 12 ottobre 2025, la Commissione europea ha dichiarato l’EES pienamente operativo in tutti i valichi di frontiera esterni dal 10 aprile 2026. La stessa Commissione, ancora nei mesi successivi, ha continuato a qualificare il sistema come integralmente operativo, indicando oltre 145 milioni di ingressi e uscite registrati già alla fine di luglio.

La nozione di “piena operatività”, tuttavia, non significa che ogni attraversamento della frontiera abbia necessariamente comportato, in ogni momento e in ogni valico, l’acquisizione completa dei dati biometrici. Proprio per evitare che problemi tecnici o picchi di traffico determinassero code incompatibili con il normale funzionamento delle frontiere, il legislatore europeo aveva previsto una disciplina transitoria specifica.

La deroga temporanea e la scadenza del 6 settembre

Il Regolamento (UE) 2025/1534 ha consentito agli Stati membri, in circostanze eccezionali caratterizzate da traffico particolarmente intenso e tempi di attesa eccessivi, di sospendere temporaneamente la raccolta dei dati biometrici presso specifici valichi. La sospensione poteva durare fino a sei ore e doveva essere comunicata alla Commissione europea e a eu-LISA, l’Agenzia europea responsabile della gestione dei grandi sistemi informatici nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

La possibilità era prevista per novanta giorni dopo la conclusione dell’avvio progressivo dell’EES. Il regolamento stabiliva però una proroga automatica di ulteriori sessanta giorni qualora meno dell’80 per cento dei fascicoli individuali registrati durante la fase di avvio contenesse dati biometrici. È questo meccanismo che ha portato la finestra di flessibilità fino al 6 settembre 2026.

Il dato giuridicamente rilevante è che quella deroga aveva una durata normativamente predeterminata. Trascorso il termine, il sistema dovrebbe teoricamente funzionare secondo la disciplina ordinaria del Regolamento 2017/2226, senza che una mera esigenza organizzativa possa di per sé riprodurre indefinitamente la disciplina transitoria.

Nove Paesi e una flessibilità che continua

Secondo quanto riferito nelle ultime ore dalla stampa britannica, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Grecia, Malta, Portogallo, Italia e Svizzera continuerebbero tuttavia a poter applicare forme di flessibilità operativa a causa di problemi tecnici ancora presenti nel sistema centrale e nelle infrastrutture nazionali. Le criticità segnalate riguardano, tra l’altro, difficoltà di trasmissione dei dati, problemi di accesso al sistema da parte degli operatori di frontiera e insufficiente affidabilità di alcune apparecchiature biometriche.

Se questa ricostruzione sarà confermata nei suoi esatti termini istituzionali, il problema giuridico sarà comprendere quale sia il fondamento della prosecuzione della flessibilità oltre la scadenza espressamente prevista dal Regolamento 2025/1534. Un conto è infatti la gestione tecnica di un guasto occasionale attraverso le procedure ordinarie di continuità operativa previste dal sistema; altro sarebbe mantenere, in via amministrativa o informale, una vera e propria deroga generalizzata alla raccolta biometrica dopo l’esaurimento della base normativa transitoria.

La distinzione è tutt’altro che formale. Nel diritto europeo delle frontiere la proporzionalità del controllo deve conciliarsi con la prevedibilità delle regole. Se la raccolta biometrica costituisce un obbligo legislativamente imposto, la sua sospensione deve poter essere ricondotta a una norma, a condizioni conoscibili e a responsabilità amministrative chiaramente individuabili.

Il problema della qualità del dato

L’EES dimostra inoltre che la digitalizzazione non elimina il problema amministrativo, ma lo sposta. Nel sistema tradizionale l’errore poteva derivare da un timbro mancante, da una lettura inesatta del documento o da una registrazione cartacea incompleta. Nel sistema digitale l’errore può invece nascere dall’interoperabilità tra banche dati, dalla mancata acquisizione biometrica, da una sincronizzazione incompleta o dalla duplicazione di un’identità.

Poiché l’EES determina automaticamente la durata del soggiorno autorizzato, segnala gli overstayers e può concorrere a decisioni di rifiuto dell’ingresso, l’esattezza del dato non rappresenta un requisito meramente informatico. Diventa una garanzia giuridica. Un dato inesatto può tradursi in una decisione amministrativa illegittima, in un controllo più invasivo o, nei casi più gravi, nell’impossibilità di dimostrare tempestivamente la regolarità della propria posizione.

Da questo punto di vista, la fase che si apre dopo il 6 settembre è particolarmente importante. L’Unione europea deve evitare che la necessità di mantenere fluide le frontiere produca sistemi di applicazione differenziata tra aeroporti, porti e valichi terrestri, nei quali la completezza dei dati dipenda dal Paese o dal punto di ingresso utilizzato.

La frontiera europea come infrastruttura amministrativa

Il dato più significativo non riguarda quindi soltanto l’EES. La gestione dell’immigrazione europea sta diventando progressivamente una gestione di infrastrutture digitali: Eurodac, Entry/Exit System, Schengen Information System, Visa Information System e, successivamente, ETIAS. Il diritto delle frontiere dipenderà sempre più dalla qualità tecnica dei sistemi informatici che ne rendono possibile l’applicazione.

Questo passaggio richiede un cambiamento anche nel controllo giuridico. Non sarà sufficiente verificare la legittimità del provvedimento finale. Occorrerà poter verificare anche la catena amministrativa e tecnologica che lo ha prodotto: quale dato è stato acquisito, da quale autorità, in quale momento, con quale livello di affidabilità, attraverso quale interoperabilità e con quali possibilità di rettifica da parte dell’interessato.

La tecnologia può rendere le frontiere più efficienti e più sicure. Ma una frontiera digitale è realmente più efficiente soltanto quando il sistema informatico è capace di applicare la norma con la stessa uniformità e prevedibilità richieste all’amministrazione tradizionale. La vicenda dell’EES, proprio nel momento in cui termina la disciplina transitoria, mostra che questo risultato non può essere dato per acquisito soltanto perché il sistema è formalmente dichiarato “pienamente operativo”.

La prossima fase della politica europea delle frontiere sarà quindi meno spettacolare ma probabilmente più importante: trasformare la digitalizzazione da progetto tecnologico a vera capacità amministrativa, misurabile, controllabile e giuridicamente verificabile.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.