Il primo caso della Alien Terrorist Removal Court: sicurezza nazionale, prove segrete e diritto di difesa
Il 11 settembre 2026 la U.S. Alien Terrorist Removal Court ha reso pubblici gli atti conclusivi del primo procedimento mai definito davanti a questa giurisdizione speciale, istituita dal Congresso nel 1996 ma rimasta inutilizzata per trent’anni. Il caso, conclusosi con l’allontanamento dall’America di una cittadina afghana titolare di lawful permanent resident status, non rappresenta soltanto una novità del diritto statunitense dell’immigrazione: costituisce un laboratorio particolarmente significativo sul rapporto tra sicurezza nazionale, prove classificate, diritto di difesa e controllo giurisdizionale delle espulsioni.
Una giurisdizione creata nel 1996 e mai utilizzata
La Alien Terrorist Removal Court, disciplinata dagli articoli 1531 e seguenti del Titolo 8 dello United States Code, presenta una struttura eccezionale anche nel sistema statunitense. Non si tratta di un ordinario immigration court, cioè di un organo amministrativo inserito nell’Executive Office for Immigration Review, ma di una corte composta da cinque giudici federali di distretto, appartenenti a diversi circuiti e designati pubblicamente dal Chief Justice degli Stati Uniti. La sua funzione è circoscritta alla rimozione di cittadini stranieri qualificabili come “alien terrorists”, quando il Governo ritenga necessario utilizzare informazioni classificate la cui divulgazione potrebbe compromettere la sicurezza nazionale.
Il procedimento può essere attivato dall’Attorney General mediante una specifica domanda certificata. Nella fase iniziale il giudice deve verificare l’esistenza dei presupposti previsti dalla legge; nel successivo giudizio di rimozione grava invece sul Governo l’onere di dimostrare, secondo lo standard della preponderance of the evidence, che lo straniero rientra nella definizione legislativa di “alien terrorist”. La scelta del Congresso fu quindi quella di non affidare questo particolare segmento della politica antiterrorismo esclusivamente all’amministrazione, ma di costruire una sede giudiziaria specializzata capace di trattare anche informazioni coperte da classificazione.
Il primo caso: una residente permanente dal 2018
Il procedimento reso pubblico riguarda Nazira Haji Zada, cittadina afghana ammessa negli Stati Uniti come lawful permanent resident il 27 marzo 2018. La domanda del Dipartimento di Giustizia era stata depositata il 15 luglio 2026 e la prima comparizione pubblica si era svolta il 30 luglio davanti alla Chief Judge Joan N. Ericksen. L’ordine di rimozione è stato emesso il 20 agosto ed è stato reso pubblico soltanto l’11 settembre, dopo l’esecuzione dell’allontanamento.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, il procedimento era collegato all’indagine su un progetto di attentato ispirato all’ISIS previsto in occasione delle elezioni presidenziali del 2024 e attribuito al figlio e al genero della donna, entrambi coinvolti in procedimenti penali. Nel procedimento dinanzi alla Alien Terrorist Removal Court il Governo ha utilizzato anche materiale classificato e ha dichiarato di avere messo a disposizione della difesa circa mezzo terabyte di documentazione non classificata.
L’elemento giuridicamente decisivo, tuttavia, è che il caso non si è concluso con una sentenza pienamente contenziosa sul merito. La resistente ha concordato l’ordine di rimozione, ha riconosciuto di essere rimovibile secondo la disciplina speciale, ha rinunciato all’appello e ha espressamente rinunciato ai diritti procedurali che avrebbe potuto esercitare nel successivo hearing, compreso il diritto a ricevere un sommario non classificato delle prove e a contestarne la sufficienza. L’ordine ha inoltre disposto la cessazione del suo status di residente permanente, la rimozione verso l’Afghanistan e la permanente inammissibilità negli Stati Uniti.
Questa circostanza è essenziale per valutare correttamente la portata del precedente. Il primo utilizzo della Corte dimostra che l’istituto è diventato concretamente operativo, ma non fornisce ancora una pronuncia giudiziaria definitiva sulla compatibilità costituzionale dell’intera procedura, perché le principali questioni relative al contraddittorio e all’accesso alle prove non sono state risolte attraverso un giudizio avversariale né sottoposte al controllo della Corte d’appello del District of Columbia Circuit.
Prove segrete e contraddittorio: l’architettura delle garanzie
La disciplina statunitense tenta di bilanciare due esigenze strutturalmente confliggenti. Da un lato, la legge prevede che l’udienza di rimozione sia pubblica, che lo straniero abbia diritto alla presenza, all’assistenza di un difensore, alla produzione di prove e, entro determinati limiti, all’esame del materiale utilizzato contro di lui. Dall’altro, l’articolo 1534 consente al Governo di sottoporre al giudice informazioni classificate in camera ed ex parte, senza consentirne la conoscenza diretta allo straniero o al pubblico quando la divulgazione potrebbe arrecare pregiudizio alla sicurezza nazionale.
La garanzia ordinaria prevista dal sistema consiste nella predisposizione di un sommario non classificato sufficientemente dettagliato da permettere allo straniero di preparare la propria difesa. Se il giudice ritiene il sommario insufficiente, il Governo deve correggerlo; qualora ciò non sia possibile senza arrecare un danno grave e irreparabile alla sicurezza nazionale o all’incolumità delle persone, la legge consente in determinate condizioni di proseguire il procedimento senza disclosure piena. Per i lawful permanent residents è allora previsto un ulteriore meccanismo: un “special attorney” munito di security clearance può accedere alle informazioni classificate e contestarne la veridicità nell’interesse dello straniero, ma non può rivelarle né all’interessato né al suo ordinario difensore.
È un modello processuale che non elimina il contraddittorio, ma lo divide in due livelli: uno visibile all’interessato e uno riservato, affidato a un professionista autorizzato a conoscere il materiale segreto. Proprio questa separazione costituisce il punto più delicato dell’intero sistema, perché la qualità della difesa dipende dalla quantità di informazione che può essere trasferita dal livello classificato a quello conoscibile dalla parte.
Il confronto europeo: il segreto non può cancellare il nucleo della difesa
Il diritto europeo affronta problemi analoghi attraverso una costruzione diversa. L’articolo 1 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo riconosce allo straniero legalmente residente, destinatario di una misura di espulsione, il diritto di esporre le ragioni contrarie all’allontanamento, di ottenere un riesame del proprio caso e di essere rappresentato davanti all’autorità competente. Le esigenze di sicurezza nazionale possono giustificare limitazioni procedurali, ma la giurisprudenza di Strasburgo ha progressivamente chiarito che esse non possono svuotare completamente il diritto di difesa.
Nella sentenza di Grande Camera Muhammad e Muhammad c. Romania del 2020, la Corte EDU ha affermato che lo straniero deve, in linea di principio, conoscere i fatti che inducono le autorità a considerarlo una minaccia per la sicurezza nazionale e deve poter accedere, almeno in misura sufficiente, al contenuto del materiale utilizzato contro di lui. Le limitazioni possono essere ammesse quando siano realmente necessarie, ma devono essere accompagnate da fattori compensativi capaci di preservare l’effettività della tutela: più limitata è l’informazione fornita all’interessato, più robuste devono diventare le garanzie alternative.
Il principio è stato ribadito ancora nel 2026 dalla Corte EDU nella causa Şener c. Polonia, relativa all’iscrizione di uno straniero nel registro delle persone indesiderate e nel Sistema d’informazione Schengen sulla base di materiale classificato. Anche in quel caso la Corte ha sottolineato che il mero richiamo alla natura segreta delle informazioni non è sufficiente: occorre verificare in modo individualizzato la necessità della restrizione e compensarne concretamente gli effetti sul diritto di difesa.
Un criterio simile emerge anche dal diritto dell’Unione. Nella causa ZZ, C-300/11, la Corte di giustizia ha stabilito che, pur essendo possibile non divulgare informazioni specifiche quando ciò sia strettamente necessario alla sicurezza dello Stato, alla persona interessata deve essere comunque comunicata la sostanza essenziale dei motivi sui quali si fonda il provvedimento. Il segreto può dunque proteggere fonti, metodi e singoli elementi informativi, ma non dovrebbe trasformare la decisione amministrativa in una misura materialmente incontestabile.
Il riferimento italiano
Anche l’ordinamento italiano conosce forme di espulsione motivate da ragioni di ordine pubblico, sicurezza dello Stato e prevenzione del terrorismo. Il testo unico sull’immigrazione attribuisce al Ministro dell’interno specifici poteri in materia di espulsione per gravi esigenze di sicurezza, mentre il decreto-legge n. 144 del 2005 ha introdotto una disciplina speciale collegata alla prevenzione del terrorismo. La sentenza n. 432 del 2007 della Corte costituzionale, pronunciandosi su alcuni aspetti di tale disciplina, ha già mostrato quanto complesso sia il rapporto tra immediata efficacia dell’espulsione, diritto di difesa, controllo giurisdizionale e possibile interferenza del segreto di Stato.
La differenza rispetto al modello statunitense resta comunque significativa. Negli Stati Uniti il Congresso ha creato una vera giurisdizione federale specializzata, con regole autonome sull’accesso al materiale classificato e una figura di special attorney; in Italia e, più in generale, nello spazio europeo, il problema viene invece ricondotto prevalentemente al controllo dell’atto amministrativo e alla necessità di garantire che l’uso del segreto non impedisca al giudice di esercitare un controllo effettivo sulla legalità e sulla proporzionalità della misura.
Un precedente operativo, non ancora un precedente costituzionale
La novità del caso Haji Zada non consiste quindi soltanto nell’avvenuta espulsione. Per la prima volta un meccanismo legislativo rimasto sostanzialmente dormiente dal 1996 è stato trasformato in uno strumento effettivamente utilizzabile dall’amministrazione statunitense. Ciò apre inevitabilmente la questione della sua possibile applicazione futura in altri procedimenti nei quali il Governo disponga di informazioni di intelligence che ritenga incompatibili con le ordinarie regole di disclosure.
Proprio per questo è necessario distinguere il dato istituzionale dalla verifica costituzionale. Il primo è ormai acquisito: la Alien Terrorist Removal Court esiste non soltanto sulla carta ed è capace di produrre un ordine di rimozione esecutivo. Il secondo resta aperto: poiché nel primo caso la resistente ha rinunciato al giudizio pienamente avversariale e all’appello, i tribunali federali superiori non hanno ancora stabilito fino a che punto l’utilizzo di prove segrete, di sommari non classificati o di special attorneys sia compatibile con le esigenze del Due Process quando lo straniero contesti effettivamente l’accusa.
La comparazione con l’esperienza europea suggerisce una conclusione più generale. Nel diritto dell’immigrazione la sicurezza nazionale può giustificare procedure eccezionali e limitazioni alla trasparenza, ma l’eccezione non può trasformarsi nella scomparsa del controllo giurisdizionale. La questione decisiva non è se lo Stato possa proteggere un’informazione riservata — evidentemente può e, in determinati casi, deve farlo — bensì se il sistema mantenga comunque un nucleo sufficiente di conoscibilità dell’accusa, assistenza legale, controllo indipendente e possibilità reale di contestazione. È su questo terreno, molto più che sulla mera esistenza di una giurisdizione speciale, che si misurerà la futura tenuta dello strumento statunitense.
Il primo procedimento davanti alla Alien Terrorist Removal Court segna dunque l’ingresso di un istituto finora teorico nella pratica contemporanea dell’immigrazione e della sicurezza nazionale. Resta da vedere se il prossimo caso terminerà ancora con una rinuncia concordata oppure produrrà finalmente quel contenzioso costituzionale che, dopo trent’anni di inattività, potrà definire i limiti sostanziali e procedurali di una delle più singolari giurisdizioni speciali dell’ordinamento statunitense.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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