Il Regno Unito riforma le Immigration Rules: lavoro, vulnerabilità e diritti nel nuovo HC 584

Il 3 settembre 2026 il Home Office britannico ha pubblicato lo Statement of Changes to the Immigration Rules HC 584, un intervento ampio che modifica diversi segmenti del sistema migratorio del Regno Unito e che, per la sua natura e per la varietà delle materie coinvolte, merita un esame unitario. Le modifiche incidono sul lavoro sponsorizzato, sulla tutela delle vittime di sfruttamento e violenza domestica, sui reclami fondati sull’articolo 8 CEDU nelle procedure di rimpatrio familiare, sull’EU Settlement Scheme e sulla futura partecipazione britannica a Erasmus+. Il dato più interessante non è però la somma delle singole modifiche, quanto la direzione complessiva: il diritto dell’immigrazione viene utilizzato contemporaneamente come strumento di controllo, di prevenzione degli abusi e di protezione della persona quando la dipendenza dallo status migratorio rischia di trasformarsi in una forma di vulnerabilità.

Lo Statement è adottato nell’ambito della disciplina delle Immigration Rules prevista dall’Immigration Act 1971 e la parte principale delle modifiche entrerà in vigore l’8 ottobre 2026, con ulteriori scadenze il 29 ottobre, il 30 novembre e il 9 dicembre per specifiche disposizioni. Non si tratta dunque di un semplice documento programmatico, ma di una modifica delle regole che disciplinano concretamente ingresso, soggiorno e condizioni del titolo migratorio nel Regno Unito.

Il lavoro sponsorizzato e il rischio della dipendenza dal datore

La modifica di maggiore interesse sistematico riguarda la route Skilled Worker. Il modello britannico, come molti sistemi di immigrazione economica, lega normalmente il permesso alla specifica occupazione per la quale il lavoratore è stato sponsorizzato. Questa struttura consente allo Stato di governare l’ingresso per lavoro attraverso il datore autorizzato, ma produce inevitabilmente un rapporto di dipendenza ulteriore rispetto a quello ordinariamente esistente nel rapporto di lavoro: perdere il datore può significare mettere in discussione anche il diritto di soggiorno.

Con il nuovo paragrafo SW 18.3, il lavoratore qualificato che sia stato inserito nel National Referral Mechanism e abbia ricevuto una decisione positiva definitiva, una positive Conclusive Grounds decision, durante il più recente periodo di soggiorno potrà ottenere la modifica delle condizioni del proprio permesso in modo da svolgere qualsiasi attività lavorativa, compreso il lavoro autonomo e quello volontario, con l’eccezione dell’attività di sportivo professionista o allenatore professionista.

La portata della disposizione va letta con precisione. Non viene creato un nuovo status migratorio, non viene automaticamente prolungata la durata del permesso e non viene trasformato lo Skilled Worker in un titolo generalizzato di soggiorno. Viene invece spezzato, per la durata residua del titolo, il vincolo che lega la vittima di modern slavery al datore che originariamente ne aveva reso possibile l’ingresso o il soggiorno. È una scelta tecnicamente circoscritta, ma giuridicamente significativa: quando il sistema di sponsorship diventa il possibile strumento attraverso il quale il lavoratore viene trattenuto in una situazione di sfruttamento, la protezione effettiva richiede che lo Stato sia in grado di separare il diritto di lavorare dalla permanenza presso quello specifico datore.

Il confronto con il diritto dell’Unione europea è particolarmente interessante. La direttiva (UE) 2024/1233 sul permesso unico, il cui termine di recepimento è scaduto il 21 maggio 2026, stabilisce che gli Stati membri debbano consentire al titolare del permesso unico di cambiare datore di lavoro, pur potendo sottoporre il cambiamento a determinate condizioni. La stessa direttiva prevede che, anche quando sia imposto un periodo minimo presso il primo datore, il cambiamento debba essere consentito prima della sua scadenza in casi debitamente giustificati di grave violazione da parte del datore delle condizioni del rapporto di lavoro. A ciò si aggiungono obblighi relativi ai meccanismi di denuncia e alla tutela contro trattamenti ritorsivi.

I due sistemi restano differenti, ma la linea di fondo converge: il titolo di soggiorno per lavoro non può diventare un meccanismo che impedisce al lavoratore straniero di sottrarsi allo sfruttamento. È un principio destinato ad assumere crescente importanza anche nell’ordinamento italiano, nel quale la lotta al lavoro irregolare e al caporalato non può essere separata dalla disciplina amministrativa del soggiorno.

Articolo 8 CEDU e Family Returns Process

Un secondo intervento riguarda le famiglie inserite nel Family Returns Process, cioè il procedimento amministrativo che precede l’allontanamento di nuclei familiari con minori. Le modifiche all’Appendix FM e all’Appendix Private Life consentiranno di far valere direttamente davanti al personale del Home Office un reclamo fondato sulla vita privata o familiare ai sensi dell’articolo 8 CEDU senza dover presentare una domanda formalmente valida, utilizzare un modulo determinato o corrispondere una tassa.

Il Home Office precisa che la procedura era già utilizzata nella prassi e che la modifica serve a formalizzarla e a conferirle una base espressa nelle Immigration Rules, avvicinando la posizione delle famiglie in fase di rimpatrio a quella delle persone trattenute nei centri di immigrazione. L’amministrazione indica contemporaneamente un secondo obiettivo: ridurre ritardi e utilizzi strumentali delle richieste di esenzione dal pagamento quando a esse non segua poi una vera domanda fondata sui diritti umani.

La modifica è interessante perché mostra una caratteristica sempre più evidente del diritto migratorio contemporaneo: la tutela sostanziale dei diritti fondamentali dipende in larga misura dall’architettura procedurale attraverso la quale quei diritti possono essere fatti valere. Un diritto alla vita familiare che possa essere invocato soltanto attraverso una procedura economicamente o formalmente inaccessibile rischia di perdere parte della propria effettività proprio nel momento in cui l’amministrazione sta preparando l’allontanamento. Eliminare il requisito della domanda formale non significa naturalmente anticipare l’esito della valutazione sull’articolo 8, ma garantisce che la questione possa entrare nel procedimento prima dell’esecuzione del rimpatrio.

Violenza domestica e figli adulti dipendenti

Lo Statement interviene poi sull’Appendix Victim of Domestic Abuse, estendendo la possibilità di accedere alla relativa route anche ai figli adulti dipendenti quando il rapporto con il genitore o con il partner del genitore sia definitivamente cessato a causa di violenza domestica.

Qui è particolarmente rilevante il rapporto tra giurisprudenza e amministrazione. Nel memorandum esplicativo il Home Office richiama espressamente la decisione JR337 Application for Judicial Review [2026] NIKB 12 dell’High Court dell’Irlanda del Nord, nella quale la disciplina della Migrant Victims of Domestic Abuse Concession era stata ritenuta illegittima nella sua applicazione a una figlia adulta dipendente che denunciava violenza da parte del genitore dal quale dipendeva anche sotto il profilo migratorio. L’amministrazione riconosce che mantenere l’esclusione di questa categoria avrebbe probabilmente prodotto ulteriori contestazioni giudiziarie e modifica quindi le Rules.

È un esempio particolarmente chiaro di correzione normativa successiva al controllo giurisdizionale. La questione non è soltanto umanitaria. Se una persona adulta continua a dipendere dal familiare sponsor per la propria permanenza nel Paese, la relazione familiare può trasformarsi in un fattore di coercizione analogo a quello che si verifica nel rapporto di lavoro sponsorizzato. La riforma britannica individua dunque lo stesso problema in due contesti differenti: la dipendenza amministrativa dal datore e quella dal familiare non devono impedire alla vittima di interrompere la relazione abusiva.

EU Settlement Scheme: il diritto post-Brexit continua a evolvere

Un altro gruppo di modifiche riguarda l’EU Settlement Scheme. È un settore nel quale si vede con particolare chiarezza come la Brexit non abbia chiuso il rapporto tra diritto britannico e diritto europeo, ma abbia creato un complesso diritto transitorio governato dall’Accordo di recesso, dalle Immigration Rules e dalla giurisprudenza.

Le nuove disposizioni recepiscono, tra l’altro, gli effetti della decisione Ayoola v Secretary of State for the Home Department [2025] EWCA Civ 1519. La Court of Appeal aveva riconosciuto che il figlio titolare di pre-settled status, il cui genitore cittadino dell’Unione fosse stato lavoratore o autonomo nel Regno Unito, può continuare a beneficiare del diritto di soggiorno necessario a completare la propria istruzione anche quando, dopo la fine del periodo transitorio, siano mutate le condizioni familiari. Le Rules vengono ora adeguate per consentire al minore interessato di conservare il pre-settled status e, in prospettiva, ottenere il settled status, estendendo la tutela anche al primary carer e, in determinate condizioni, ai relativi dipendenti minorenni.

Lo Statement modifica anche il termine per le prime domande dei joining family members, collegandolo ai tre mesi successivi all’ultimo ingresso legale nel Regno Unito, e introduce limiti diretti a evitare che ingressi successivi vengano utilizzati per riaprire indefinitamente termini già scaduti dopo precedenti domande rigettate o respinte. Viene inoltre eliminata la possibilità di utilizzare, oltre il periodo ormai utile, vecchi biometric residence permits come prova di identità e nazionalità e viene definitivamente soppressa la procedura di administrative review dell’EUSS, chiusa a nuove domande dal 2024 e ormai esaurita.

Il quadro che ne deriva conferma che i regimi transitori di lungo periodo richiedono una manutenzione normativa continua. Il diritto maturato sotto il precedente sistema di libera circolazione non può essere amministrato soltanto attraverso regole statiche: deve essere adattato alle situazioni familiari sopravvenute, alle decisioni dei giudici e alla progressiva digitalizzazione della prova dello status.

Erasmus+ e il diritto dell’immigrazione come infrastruttura della mobilità

HC 584 contiene anche una serie articolata di modifiche destinate a consentire la partecipazione del Regno Unito a Erasmus+ dal 2027. Il sistema viene adeguato attraverso le route Visitor, Student, Child Student e Government Authorised Exchange, prevedendo, tra l’altro, maggiore flessibilità per i tirocini, il job shadowing, le attività dei youth workers e determinati percorsi educativi e formativi.

Questo capitolo della riforma è meno conflittuale, ma istituzionalmente significativo. Il diritto dell’immigrazione non è soltanto l’insieme delle regole che selezionano, limitano o impediscono gli ingressi; è anche l’infrastruttura giuridica che rende possibile una mobilità internazionale ordinata. La futura associazione britannica a Erasmus+ mostra come, dopo la Brexit, la cooperazione con l’Unione possa essere ricostruita settore per settore attraverso regole migratorie specifiche, senza ripristinare la libera circolazione generale.

Una riforma bifronte: protezione e controllo

Sarebbe tuttavia sbagliato leggere HC 584 come una semplice liberalizzazione. Lo stesso strumento rafforza anche le regole di suitability, chiarendo che può essere considerato in violazione delle immigration laws chi abbia in precedenza agito per ostacolare i controlli migratori, inclusi determinati casi di mancata presentazione agli obblighi di bail o di sottrazione alla custodia. Vengono inoltre irrigidite alcune regole sull’utilizzo delle fee waiver requests e sulla variazione delle domande, con l’obiettivo dichiarato di impedire che la successione di istanze venga utilizzata per prolungare artificiosamente gli effetti della section 3C dell’Immigration Act 1971. Anche l’obbligo di registrare i dati biometrici viene coordinato con le regole sulla variazione della domanda per evitare reiterazioni prive dell’adempimento biometrico.

Il disegno complessivo è quindi bifronte. Da un lato il Governo britannico amplia gli strumenti per uscire da condizioni di sfruttamento, violenza o dipendenza e facilita l’accesso a determinate garanzie procedurali. Dall’altro rafforza i meccanismi destinati a contrastare comportamenti considerati elusivi del controllo migratorio. È precisamente questa combinazione a rendere il provvedimento interessante sul piano comparatistico: la protezione della vulnerabilità non viene concepita come alternativa al controllo, ma come parte di un sistema che cerca contemporaneamente maggiore effettività nell’enforcement.

Il memorandum esplicativo precisa che le modifiche non sono state precedute da una consultazione pubblica formale e che non è stata predisposta una valutazione d’impatto completa, ritenendo che natura ed effetti delle misure non raggiungessero la soglia necessaria. È una scelta legittimata dal modello britannico di produzione delle Immigration Rules, ma che merita attenzione proprio perché interventi apparentemente tecnici possono incidere profondamente sulla posizione individuale del migrante.

La lezione comparata

Il punto più rilevante che emerge dalla riforma del 3 settembre è il progressivo riconoscimento di un principio destinato a diventare centrale nelle politiche migratorie europee: quando il diritto di soggiorno dipende da una relazione economica o familiare, l’ordinamento deve impedire che quella dipendenza amministrativa diventi uno strumento di controllo privato sulla persona.

È un tema che riguarda direttamente anche l’Unione europea e l’Italia. Il rafforzamento della mobilità del lavoratore previsto dalla direttiva sul permesso unico, i meccanismi di denuncia contro i datori, la tutela delle vittime di tratta e sfruttamento e la necessità di rendere effettivi i diritti familiari convergono verso un modello nel quale il governo dell’immigrazione non può essere misurato soltanto dalla capacità dello Stato di autorizzare ingressi o disporre rimpatri. Deve essere misurato anche dalla capacità di evitare che lo status migratorio produca forme di dipendenza incompatibili con la dignità, la libertà del lavoro e l’effettività dei diritti fondamentali.

HC 584 mostra, in definitiva, una trasformazione meno appariscente ma più profonda di molte riforme annunciate come epocali: il diritto dell’immigrazione si sposta progressivamente dal semplice controllo dell’ingresso alla regolazione dell’intero rapporto tra status, lavoro, famiglia, vulnerabilità e amministrazione. È su questo terreno che si giocherà una parte importante dell’evoluzione dei sistemi migratori europei nei prossimi anni.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.