La segnalazione SIS è stata cancellata: quali effetti sul diniego e sul riesame amministrativo?

Una segnalazione SIS può esistere quando l’amministrazione adotta il diniego e non esistere più quando il giudice decide o quando lo straniero chiede il riesame. La cancellazione sopravvenuta apre un problema giuridico autonomo: quale effetto produce sul provvedimento già adottato?

La risposta non può essere ricavata da una formula unica. Occorre distinguere il momento in cui la segnalazione è venuta meno, la ragione della cancellazione, la natura del procedimento e l’eventuale permanenza di ulteriori motivi ostativi.

Il TAR Lazio n. 10641/2026 riguarda una vicenda nella quale il legale aveva chiesto il riesame in autotutela dopo la cancellazione della segnalazione da parte delle autorità interessate. La fattispecie mostra quanto il dato SIS sia dinamico e quanto sia rischioso trattarlo come una qualità permanente della persona.

La cancellazione può derivare dalla scadenza, dalla revoca del provvedimento sottostante, dalla rivalutazione dello Stato segnalante o dall’accertamento di un errore. Ciascuna ipotesi richiede di comprendere se sia venuto meno soltanto il dato tecnico o anche il presupposto sostanziale utilizzato dall’amministrazione italiana.

Se il diniego è fondato esclusivamente sulla presenza della segnalazione e questa viene eliminata, la richiesta di riesame assume una consistenza particolare. L’amministrazione deve confrontarsi con il nuovo quadro fattuale, ferma restando la disciplina applicabile all’autotutela e al procedimento interessato.

La giurisprudenza del 2025 mostra inoltre casi nei quali la segnalazione non risultava più ai terminali al momento della controversia. Anche qui occorre evitare due semplificazioni: sostenere che la cancellazione renda automaticamente illegittimo ogni precedente atto oppure, all’opposto, considerarla irrilevante in ogni caso.

La domanda corretta è quale presupposto sorregga ancora il provvedimento. Se l’atto era interamente costruito sulla segnalazione, il venir meno di quest’ultima può imporre una nuova valutazione. Se esistono autonome ragioni ostative, esse devono essere individuate e motivate.

Dal punto di vista pratico è quindi essenziale documentare formalmente la cancellazione e la sua data, individuare l’autorità che l’ha disposta e chiedere all’amministrazione italiana di confrontarsi espressamente con il fatto sopravvenuto.

La materia SIS dimostra così che la tutela non si esaurisce nell’impugnazione originaria: accesso, interlocuzione con lo Stato segnalante, cancellazione e riesame possono modificare radicalmente la posizione durante il procedimento o il giudizio.

Riferimenti: TAR Lazio n. 10641/2026; TAR Napoli n. 1340/2025; Consiglio di Stato n. 8744/2025; Regolamento (UE) 2018/1861.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

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