Migrazione e capacità amministrativa: meno domande d’asilo, più arretrati e status lavorativi più fragili
Le notizie delle ultime ventiquattro ore restituiscono un quadro solo apparentemente contraddittorio: nell’Unione europea diminuiscono le domande di protezione internazionale, ma gli arretrati restano elevati; nel Regno Unito calano i nuovi ricorsi in materia di immigrazione e asilo, mentre aumentano i procedimenti pendenti e si allungano i tempi di decisione; negli Stati Uniti, infine, il Dipartimento per la Sicurezza Interna propone di eliminare il periodo di tolleranza di sessanta giorni che oggi consente a numerosi lavoratori stranieri di conservare temporaneamente lo status dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Il dato comune non è quindi il numero degli ingressi, ma il tempo amministrativo: quanto occorre per decidere una domanda, definire un ricorso, trovare un nuovo datore di lavoro o evitare che una posizione regolare precipiti nell’irregolarità.
Il calo delle domande di asilo non coincide con la fine della pressione sui sistemi
Il 10 settembre 2026 l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo ha pubblicato la Mid-Year Review delle tendenze relative al primo semestre dell’anno. Nei Paesi EU+ sono state presentate circa 332.000 domande di protezione internazionale, il 17% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025 e il livello più basso registrato in un primo semestre dal 2021. La tendenza discendente, iniziata alla fine del 2024, viene collegata dall’EUAA sia alla diversa composizione delle nazionalità dei richiedenti, anche in relazione all’evoluzione della situazione siriana, sia alla cooperazione dell’Unione con i Paesi di origine e di transito.
Il dato aggregato, tuttavia, non descrive un sistema alleggerito in modo uniforme. La Francia ha ricevuto circa 69.000 domande, l’Italia 66.000, la Spagna e la Germania circa 55.000 ciascuna: quattro Stati concentrano quindi quasi tre quarti delle richieste presentate nell’area EU+. La Grecia, con circa 23.000 domande, registra invece il rapporto più elevato rispetto alla popolazione residente. Ne deriva che una riduzione complessiva del numero delle domande può convivere con una pressione amministrativa molto diversa da Stato a Stato.
Il dato più rilevante, sotto il profilo giuridico, è però un altro. Il tasso di riconoscimento in prima istanza si è attestato al 31%. Parallelamente, quasi il 56% delle domande presentate nel semestre proveniva da cittadinanze che, per tassi medi di riconoscimento o per eventuale qualificazione come Paesi di origine sicuri, possono ricadere nei presupposti che il nuovo Regolamento sulle procedure di asilo collega alle procedure accelerate o di frontiera. Il passaggio dal precedente sistema al Patto europeo, applicabile dal 12 giugno 2026, rende quindi il dato statistico direttamente rilevante per l’individuazione del percorso procedimentale cui può essere sottoposto il richiedente.
La statistica, in altri termini, non è più soltanto descrittiva. In alcune ipotesi diventa un parametro normativamente rilevante. Ciò impone particolare cautela nella lettura dei tassi di riconoscimento: percentuali aggregate riferite a una cittadinanza possono incidere sull’accesso a procedure più rapide e più concentrate alla frontiera, ma non possono sostituire la valutazione individuale della domanda né attenuare gli obblighi derivanti dal principio di non-refoulement e dal diritto a un ricorso effettivo.
Il vero arretrato europeo è il tempo delle decisioni
La stessa pubblicazione dell’EUAA mostra che, alla fine di giugno, circa 770.000 procedimenti risultavano ancora pendenti in prima istanza nell’area EU+, con una riduzione dell’8% rispetto all’anno precedente. Considerando anche le fasi amministrative e giudiziarie successive, la stima sale però a circa 1,18 milioni di casi pendenti. Inoltre, il 73% delle pratiche ancora aperte in prima istanza aveva già superato i sei mesi, rispetto al 68% di un anno prima.
È questo il dato che ridimensiona la lettura semplicemente quantitativa del calo delle domande. Un sistema di asilo non si misura soltanto attraverso il numero delle nuove richieste, ma anche attraverso la capacità di trasformare le domande in decisioni definitive entro termini ragionevoli. Quando diminuiscono i nuovi ingressi nel sistema ma rimane elevata la quota delle pratiche più vecchie, la criticità si sposta dalla frontiera alla capacità amministrativa e giudiziaria.
Il Regno Unito: meno nuovi ricorsi, ma un arretrato ancora crescente
Una conferma comparata arriva dalle statistiche pubblicate il 10 settembre dal Ministry of Justice britannico. Tra aprile e giugno 2026 i nuovi ricorsi dinanzi al First-tier Tribunal Immigration and Asylum Chamber sono diminuiti del 21%, attestandosi a circa 22.000. Nello stesso periodo le definizioni sono aumentate del 30%, fino a circa 17.000. Nonostante questo miglioramento, i procedimenti pendenti sono cresciuti del 48%, raggiungendo circa 156.000 casi.
Ancora più significativo è il tempo medio necessario per definire i ricorsi: 65 settimane considerando tutte le categorie, 72 settimane per le controversie relative ad asilo, protezione e revoca della protezione, e 74 settimane per quelle fondate sui diritti umani. Si tratta di tempi che incidono non soltanto sull’efficienza amministrativa, ma sulla condizione giuridica e personale dell’interessato, che per oltre un anno può restare in una situazione caratterizzata dall’incertezza sulla permanenza, sul lavoro, sull’unità familiare e sull’accesso stabile ai servizi.
Anche il dato sugli esiti merita attenzione: circa il 38% dei procedimenti decisi nel merito è stato accolto, con una percentuale del 39% nei ricorsi in materia di asilo e protezione e del 42% in quelli relativi ai diritti umani. Una quota così rilevante di decisioni riformate dimostra perché l’accelerazione non possa essere perseguita riducendo la qualità del controllo giurisdizionale. La rapidità è un valore soltanto quando convive con l’accuratezza della decisione.
Gli Stati Uniti e il rapporto tra lavoro e regolarità del soggiorno
Nelle stesse ore, negli Stati Uniti, il Department of Homeland Security ha reso pubblico un progetto di regolamento che propone di eliminare il periodo discrezionale massimo di sessanta giorni previsto dall’attuale 8 CFR 214.1(l)(2). La disciplina vigente consente ai titolari di numerosi status temporanei legati al lavoro — tra cui H-1B, H-1B1, L-1, O-1, TN, E-1, E-2 ed E-3 — e ai loro familiari di non essere immediatamente considerati fuori status quando il rapporto di lavoro cessa prima della scadenza del periodo autorizzato.
La proposta non è ancora in vigore: dovrà essere pubblicata formalmente nel Federal Register, sottoposta a consultazione pubblica e successivamente, se confermata, trasformata in una regola definitiva. Il suo significato comparatistico è però già evidente. Eliminare il periodo di tolleranza significherebbe rendere assai più stretto il collegamento tra rapporto di lavoro e regolarità del soggiorno: la perdita dell’impiego potrebbe determinare, salvo l’immediata disponibilità di un diverso titolo o di un nuovo sponsor, una quasi contestuale perdita dello status.
La direzione è opposta a quella seguita dal legislatore dell’Unione europea con la direttiva (UE) 2024/1233 sul permesso unico. Quest’ultima stabilisce che la disoccupazione, entro determinati limiti temporali, non costituisca di per sé motivo di revoca del permesso e riconosce al lavoratore straniero la possibilità di cambiare datore. Il periodo minimo di protezione dalla perdita del titolo è di tre mesi, elevabile a sei quando il permesso sia posseduto da più di due anni, con ulteriori garanzie nei casi di particolare sfruttamento lavorativo.
Il confronto mette in luce due concezioni differenti del rapporto tra immigrazione e lavoro. Nel primo modello la regolarità tende a seguire immediatamente la sorte del rapporto occupazionale; nel secondo si cerca di evitare che la cessazione del lavoro produca automaticamente irregolarità, dipendenza estrema dal datore e maggiore vulnerabilità del lavoratore.
Il tempo amministrativo è ormai una garanzia sostanziale
I tre sviluppi consentono una conclusione comune. La politica migratoria contemporanea non può essere valutata soltanto attraverso gli indicatori tradizionali — numero degli arrivi, domande presentate, permessi rilasciati o rimpatri effettuati — perché una parte crescente degli effetti giuridici dipende dalla gestione del tempo.
Il tempo determina per quanto un richiedente resta in attesa di una decisione, per quanto un ricorso rimane pendente, quando una procedura può essere accelerata, quanto rapidamente un provvedimento diventa eseguibile e quanto spazio viene riconosciuto a un lavoratore straniero per ricostruire la propria posizione dopo la perdita dell’impiego. In questa prospettiva, il tempo cessa di essere un elemento meramente organizzativo e diventa una componente sostanziale delle garanzie.
Il calo delle domande di asilo registrato nel 2026 offre ai sistemi europei un’opportunità: utilizzare la minore pressione in ingresso per ridurre gli arretrati, migliorare la qualità delle decisioni e verificare l’effettivo funzionamento delle nuove procedure introdotte dal Patto. Se invece la riduzione delle nuove domande verrà accompagnata soltanto da un aumento delle procedure accelerate senza un parallelo rafforzamento della capacità amministrativa e del controllo giurisdizionale, il rischio sarà quello di spostare il problema da una fase all’altra del sistema senza risolverlo.
La medesima considerazione vale per la migrazione economica. Ridurre a zero il margine temporale tra perdita del lavoro e perdita dello status può produrre un sistema formalmente più rigido, ma anche aumentare la dipendenza dal datore di lavoro e moltiplicare le situazioni di irregolarità sopravvenuta. Nel diritto dell’immigrazione, quindi, la questione decisiva non è soltanto chi può entrare o restare, ma anche quanto tempo l’ordinamento riconosce alla persona e all’amministrazione per assumere decisioni che incidono in modo profondo sullo status giuridico individuale.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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