Nelle procedure relative alle misure alternative al trattenimento, la nomina del difensore d’ufficio non può ridursi a un adempimento meramente formale.
Con l’ordinanza n. 18766/2026, depositata il 9 giugno 2026, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione ha affrontato le garanzie difensive applicabili alle misure previste dall’art. 14, comma 1-bis, del Testo unico immigrazione, tra le quali rientrano, ad esempio, la consegna del passaporto e l’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia.
La Corte ha chiarito che, quando dagli atti non risulti la nomina di un difensore di fiducia, il Giudice di pace deve provvedere alla nomina di un difensore d’ufficio in un momento realmente utile all’esercizio del diritto di difesa. Non è sufficiente, dunque, che un avvocato venga formalmente designato: deve essergli consentito di prendere cognizione degli atti e, ove necessario, di depositare memorie e documentazione prima della decisione.
La Cassazione ha però escluso che le quarantotto ore previste dalla disciplina costituiscano necessariamente un termine minimo dilatorio, prima del quale il giudice non possa pronunciarsi. Si tratta di termini massimi entro i quali deve intervenire la decisione, non di una garanzia automatica di quarantotto ore piene a disposizione della difesa.
La verifica deve essere sostanziale. Occorre cioè stabilire se, tenuto conto della rapidità propria del procedimento, tra la nomina del difensore e la decisione sia trascorso un intervallo concretamente congruo. Il giudice può anche assegnare un termine ad horas, purché esso consenta un’effettiva possibilità di interlocuzione difensiva.
Il principio è particolarmente rilevante nella pratica delle convalide e delle misure alternative al CPR: il parametro non è soltanto il trascorrere del tempo, ma l’effettività della difesa. La domanda da porsi non è quindi semplicemente se siano trascorse quarantotto ore, bensì se lo straniero abbia avuto un difensore in tempo utile per esercitare concretamente il proprio diritto di difesa.
Avv. Fabio Loscerbo