Nuovo art. 18 TUI: 45 giorni di recupero e riflessione per le vittime presunte di tratta
Dal 16 luglio 2026 è in vigore il d.lgs. 12 giugno 2026, n. 115, che recepisce la direttiva UE 2024/1712 e modifica in modo significativo il sistema italiano di contrasto alla tratta. Le novità non riguardano soltanto il diritto penale, ma incidono direttamente sull’art. 18 del Testo unico immigrazione, sull’identificazione precoce delle vittime e sul raccordo con la procedura di protezione internazionale.
La novità operativamente più importante è l’introduzione espressa di un periodo di recupero e riflessione di 45 giorni per la persona straniera rispetto alla quale emergano indicatori oggettivi di tratta. In questa fase viene rilasciata un’attestazione nominativa e il rimpatrio non può essere eseguito.
La tutela è particolarmente rilevante perché non presuppone che la persona sia già stata definitivamente qualificata come vittima. Le misure possono attivarsi anche per la vittima presunta, quando gli elementi raccolti facciano emergere indicatori concreti di sfruttamento. Ciò vale indipendentemente dal luogo in cui lo sfruttamento si sia verificato.
Durante il periodo di recupero possono essere attivate le misure del Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale. La riforma rafforza inoltre il Meccanismo Nazionale di Referral e il coordinamento tra sistema anti-tratta e procedura d’asilo.
Per la pratica professionale la sequenza dovrebbe diventare quasi automatica: individuazione dell’indicatore; segnalazione e referral; rilascio dell’attestazione; sospensione dell’esecuzione del rimpatrio; periodo di recupero e riflessione; valutazione dei presupposti per il titolo ex art. 18 TUI; eventuale raccordo con la domanda di protezione internazionale.
Il punto centrale è che la vulnerabilità da tratta non può essere trattata come un elemento marginale del fascicolo. Quando emerge un indicatore qualificato, cambia la stessa logica procedurale: prima di procedere verso l’allontanamento occorre verificare se la persona sia vittima di un sistema di sfruttamento e se necessiti di protezione specifica.
La novità impone quindi particolare attenzione già nelle fasi iniziali: screening, audizione, accesso al CPR, procedimento davanti alla Commissione o davanti al giudice possono essere i luoghi in cui l’indicatore emerge per la prima volta.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.