Procedura di frontiera: il decreto che individua le zone deve esistere prima dell’avvio, non può sanare retroattivamente la procedura

Il decreto del Tribunale di Trieste del 20 agosto 2026 affronta uno dei primi problemi applicativi delle nuove procedure di frontiera: può una procedura essere validamente avviata prima che sia divenuto efficace il decreto ministeriale incaricato di individuare le zone di frontiera o di transito?

Secondo il Tribunale, la risposta è negativa. La procedura di frontiera presuppone che l’area nella quale essa viene applicata sia stata previamente individuata secondo le forme previste dalla legge. Il D.M. 21 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 10 agosto, non può quindi sanare retroattivamente una procedura avviata prima della sua entrata in vigore.

Il dato geografico, da solo, non basta. Trovarsi materialmente a Trieste o in prossimità di un confine non comporta automaticamente l’applicazione della procedura speciale. La frontiera rilevante per il procedimento deve esistere anche sul piano giuridico, attraverso un atto normativo efficace che individui con precisione le aree interessate.

Il giudice esclude inoltre che possa supplire automaticamente il precedente D.M. 5 agosto 2019, adottato in un diverso quadro legislativo e riferito alla disciplina previgente delle procedure accelerate. Utilizzare quel decreto come fondamento delle nuove procedure significherebbe sovrapporre istituti differenti e attribuire a un atto amministrativo effetti che il nuovo sistema collega a presupposti normativi specifici.

La decisione deve essere presentata con la necessaria cautela: si tratta di un provvedimento di merito e non di un orientamento già consolidato della Corte di cassazione. Proprio per questo, tuttavia, individua uno dei terreni sui quali si svilupperà il contenzioso nei prossimi mesi.

Nei ricorsi relativi alle prime settimane di applicazione del Patto occorrerà verificare almeno tre date: l’avvio concreto della procedura; la pubblicazione del decreto di individuazione della zona; l’entrata in vigore dell’atto. Dovrà inoltre essere controllato se il luogo nel quale il richiedente è stato sottoposto alla procedura rientrasse effettivamente nell’area delimitata.

La conclusione del Tribunale di Trieste riafferma un principio di legalità particolarmente importante quando la procedura incide sui tempi di esame, sull’effetto sospensivo e sulla libertà personale: una disciplina speciale non può essere costruita retroattivamente. Prima deve esistere la base giuridica; soltanto dopo può essere avviata la procedura che su quella base si fonda.

Provvedimento: Tribunale di Trieste, 20 agosto 2026.


Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

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