Segnalazione SIS e permesso di soggiorno dopo Corte costituzionale n. 6/2026: l’automatismo non è più una questione chiusa

La presenza di una segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen è stata a lungo trattata, in una parte consistente della giurisprudenza amministrativa, come un dato capace di determinare quasi automaticamente il rigetto della domanda dello straniero. Le pronunce del 2025 e del 2026 mostrano però che questo schema è entrato in una fase di profonda revisione.

Il punto di svolta è rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2026. La declaratoria riguarda specificamente l’art. 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, nella parte in cui escludeva dall’emersione lo straniero segnalato nel SIS per la sola inosservanza delle norme sull’ingresso e sul soggiorno. Sarebbe tuttavia riduttivo leggere la decisione soltanto entro i confini dell’emersione.

La Corte ricostruisce infatti l’evoluzione del diritto dell’Unione e, in particolare, il Regolamento (UE) 2018/1861. La disciplina europea attribuisce rilievo alla consultazione tra lo Stato che intende rilasciare o prorogare un titolo di soggiorno e lo Stato che ha inserito la segnalazione. Il dato informatico non esaurisce quindi necessariamente la valutazione: occorre conoscere la ragione della segnalazione e verificare la posizione individuale.

Prima dell’intervento costituzionale, il Consiglio di Stato, sezione III, con sentenza n. 6096 del 2025, aveva espresso con chiarezza l’orientamento tradizionale, attribuendo alla segnalazione SIS carattere vincolante e circoscrivendo il controllo dell’amministrazione italiana essenzialmente all’esistenza, riferibilità, validità ed efficacia della segnalazione.

Nel 2026 il quadro diventa più articolato. Il TAR Salerno, tra le altre con le sentenze nn. 383, 941 e 973 del 2026, valorizza il nuovo quadro europeo e costituzionale: l’amministrazione deve acquisire le informazioni necessarie, conoscere le ragioni della segnalazione, attivare ove necessario la consultazione con lo Stato segnalante e valutare concretamente la situazione dello straniero. Anche il TAR Bologna, con sentenza n. 1114 del 2026, si colloca nella linea che rifiuta una lettura puramente automatica nel contesto sottoposto al suo esame.

Non tutta la giurisprudenza attribuisce però alla sentenza costituzionale la stessa capacità espansiva. Il TAR Catania, sezione V, con sentenza n. 1236 del 2026, ha distinto la fattispecie dell’emersione dalla diversa domanda di permesso sottoposta al proprio giudizio, continuando ad attribuire alla segnalazione un effetto ostativo particolarmente intenso.

È questo il nodo: la Corte costituzionale non ha cancellato in via generale qualsiasi effetto ostativo del SIS. Ha deciso una specifica questione di costituzionalità. La sua motivazione, letta insieme al Regolamento 2018/1861, offre tuttavia argomenti che diversi giudici stanno utilizzando per escludere che il mero dato informatico possa sempre chiudere il procedimento.

Occorre quindi distinguere l’esistenza e la riferibilità della segnalazione dagli effetti che essa può produrre nello specifico procedimento nazionale. Anche quando il primo dato è certo, il secondo richiede l’individuazione della disciplina applicabile, degli obblighi di consultazione e dello spazio di valutazione attribuito all’autorità italiana.

La conseguenza processuale è rilevante: un ricorso contro un diniego fondato sul SIS non può limitarsi a richiamare genericamente l’integrazione dello straniero. Deve ricostruire tipo e origine della segnalazione, procedimento nel quale viene utilizzata, obblighi europei applicabili e circostanze individuali che l’amministrazione avrebbe dovuto esaminare.

Il 2026 non segna dunque semplicemente il passaggio dall’automatismo alla discrezionalità. Segna l’apertura di una fase nella quale i giudici stanno definendo i confini dell’effetto ostativo della segnalazione SIS alla luce del diritto europeo e della sentenza costituzionale.

Riferimenti: Corte costituzionale n. 6/2026; Regolamento (UE) 2018/1861; Consiglio di Stato, sez. III, n. 6096/2025; TAR Salerno nn. 383, 941 e 973/2026; TAR Bologna n. 1114/2026; TAR Catania n. 1236/2026.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

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