Segnalazione SIS generica e respingimento alla frontiera – TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, sentenza n. 561/2025
Il TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sezione I, con sentenza 28 maggio 2025, n. 561, R.G. n. 1194/2024, ha affrontato il rapporto tra respingimento alla frontiera, posizione di soggiorno e genericità della segnalazione SIS.
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento di respingimento adottato dalla Polizia di frontiera di Bologna. Tra le ragioni indicate figuravano l’assenza di un visto o permesso valido, la segnalazione ai fini della non ammissione nel SIS e una generica indicazione di pericolosità.
La vicenda era resa più complessa dalla domanda di protezione complementare e dal successivo intervento del Tribunale ordinario di Bologna, che aveva sospeso l’efficacia del diniego e disposto la restituzione della ricevuta attestante la domanda, con valore di titolo provvisorio nei termini indicati dal giudice.
Il TAR aveva inoltre disposto un approfondimento istruttorio sulla pericolosità, ma l’Amministrazione non aveva fornito una risposta adeguata ai quesiti posti.
Il passaggio di maggiore interesse riguarda il SIS. Il Collegio riconosce che la segnalazione può costituire un fattore inibitorio all’ingresso, ma precisa che essa deve almeno rendere conoscibili la provenienza e l’evento concreto che l’ha determinata, affinché l’interessato possa contestarne la riferibilità.
Il principio assume rilievo sul piano del diritto di difesa: una segnalazione indicata in termini meramente generici non consente di comprendere quale fatto sia stato attribuito allo straniero e da quale autorità.
La sentenza non trasforma il giudice italiano nel giudice del merito della decisione straniera. Il punto è diverso: l’esistenza di un sistema europeo di condivisione delle informazioni non elimina l’esigenza di identificare sufficientemente il presupposto utilizzato nel provvedimento nazionale.
Il TAR ha quindi accolto il ricorso e annullato il respingimento, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione previa adeguata istruttoria sulla situazione personale attuale.
La pronuncia è particolarmente utile perché separa due piani: la forza giuridica che può avere una segnalazione SIS e la necessità che il suo utilizzo amministrativo sia accompagnato da un livello minimo di conoscibilità e istruttoria.
Estremi: TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, sentenza 28 maggio 2025, n. 561; R.G. n. 1194/2024.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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