Corte costituzionale, sentenza n. 6/2026, depositata il 22 gennaio 2026; ECLI:IT:COST:2026:6. La pronuncia riguarda l’art. 103, comma 10, lettera b), del d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020, e l’accesso alle procedure di emersione dei rapporti di lavoro irregolari.
Il caso e la questione
Un cittadino straniero aveva chiesto il titolo di soggiorno nell’ambito dell’emersione del 2020. La Questura aveva opposto una segnalazione ai fini della non ammissione nel Sistema d’informazione Schengen (SIS), inserita dalle autorità francesi. Nel giudizio di appello, il Consiglio di Stato ha acquisito elementi sulla causale della segnalazione, ricondotta a un divieto amministrativo di rientro. Ha quindi chiesto alla Corte se fosse costituzionalmente legittimo escludere automaticamente dalla procedura chi risultasse segnalato, senza poter valutare le ragioni concrete dell’iscrizione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui esclude dall’emersione lo straniero segnalato nel SIS per il solo fatto di non avere osservato le regole nazionali sull’ingresso e sul soggiorno. Il parametro decisivo è l’art. 3 della Costituzione, sotto i profili della ragionevolezza e dell’eguaglianza.
L’automatismo contraddice lo scopo della stessa emersione: consentire, alle condizioni poste dalla legge, la regolarizzazione di persone già presenti in Italia senza un titolo. Produce inoltre una disparità difficilmente giustificabile: chi è entrato irregolarmente direttamente in Italia può accedere alla procedura, mentre chi ha attraversato irregolarmente un altro Stato Schengen e per questo è stato segnalato ne sarebbe escluso in modo assoluto.
Il rilievo della disciplina europea
La motivazione ricostruisce l’evoluzione del sistema Schengen e del regolamento (UE) 2018/1861. La Corte osserva che la segnalazione non sottrae necessariamente allo Stato non segnalante la decisione sul rilascio o sulla proroga di un titolo di soggiorno. La consultazione tra Stati e la conoscenza delle ragioni dell’iscrizione consentono una valutazione individuale, anche rispetto all’eventuale minaccia concreta per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica. Le questioni fondate sugli artt. 11 e 117 Cost. sono state assorbite: la declaratoria si fonda sull’art. 3 Cost.
Portata e limiti del precedente
Il dispositivo è circoscritto alle procedure di regolarizzazione previste dall’art. 103, commi 1 e 2, del d.l. n. 34/2020 e alla segnalazione derivante dalla sola inosservanza delle norme su ingresso e soggiorno. Non ne discende che qualunque segnalazione SIS sia irrilevante, né che ogni diniego di visto o di permesso sia automaticamente illegittimo. In quei procedimenti occorre esaminare la rispettiva disciplina e la ragione concreta della segnalazione. La possibile proiezione della motivazione oltre l’emersione è già terreno di confronto nella giurisprudenza amministrativa, ma non va presentata come un effetto generale del dispositivo.
Per la pratica amministrativa la distinzione è essenziale: occorre accertare chi abbia inserito la segnalazione, per quale ragione, se essa sia ancora attiva e quale valutazione la legge richieda nel procedimento italiano. La mera indicazione «presente nel SIS» non descrive, da sola, il fondamento sostanziale della decisione.
Fonte: testo integrale della sentenza n. 6/2026 sul sito della Corte costituzionale.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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