La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18658 del 9 giugno 2026, ha chiarito che lo straniero illegittimamente trattenuto può agire per il risarcimento del danno anche quando non abbia impugnato il provvedimento di proroga del trattenimento.
La questione tocca direttamente la tutela della libertà personale. Le Sezioni Unite distinguono nettamente i due rimedi: l’impugnazione è diretta a rimuovere il provvedimento, mentre l’azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. tutela il diritto soggettivo leso e mira a riparare le conseguenze della privazione illegittima della libertà.
I due strumenti sono quindi autonomi, complementari e concorrenti. La mancata impugnazione della proroga non rende inammissibile la successiva domanda risarcitoria, perché il giudice civile può verificare incidenter tantum l’illegittimità del provvedimento esclusivamente ai fini dell’accertamento dell’illecito e del danno.
La mancata reazione immediata dell’interessato può eventualmente rilevare sotto altri profili, anche nella quantificazione del pregiudizio, ma non determina una preclusione assoluta. Questo passaggio assume particolare importanza nei casi di trattenimenti nei CPR fondati su proroghe carenti di motivazione, convalide viziate o periodi di restrizione successivamente risultati privi di adeguata base legale.
La pronuncia apre quindi uno spazio contenzioso rilevante e impone di distinguere con precisione la tutela demolitoria da quella risarcitoria: l’assenza di un’impugnazione tempestiva non trasforma un trattenimento illegittimo in un fatto privo di conseguenze sul piano della responsabilità civile.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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