SIS e regolarizzazione: dal vecchio automatismo al riesame concreto – TAR Campania, Salerno, Sez. III, sentenza breve n. 383/2026

La sentenza breve del TAR Campania, Salerno, Sezione III, n. 383 del 26 febbraio 2026, R.G. n. 162/2026, rappresenta uno dei passaggi più significativi del mutamento giurisprudenziale in materia di segnalazioni SIS.

Il diniego riguardava una richiesta di permesso per lavoro subordinato collegata alla procedura di emersione. La Questura aveva fondato il rigetto sulla presenza di una segnalazione tedesca nel Sistema d’informazione Schengen.

Il TAR ricostruisce innanzitutto l’orientamento tradizionale: la segnalazione ai fini della non ammissione era considerata causa preclusiva e il provvedimento nazionale conseguentemente vincolato, con controllo limitato a esistenza, riferibilità, validità ed efficacia della segnalazione.

Il Collegio prende però atto dell’evoluzione prodotta dal Regolamento (UE) 2018/1861 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 6/2026.

La disciplina europea richiede una valutazione individuale e attribuisce rilievo alle circostanze personali; inoltre ridisegna il meccanismo di consultazione tra lo Stato che deve decidere sul soggiorno e quello che ha inserito la segnalazione.

Nel caso concreto non emergeva se la segnalazione tedesca dipendesse soltanto da un ingresso irregolare oppure da ragioni più gravi connesse a criminalità o pericolosità. Mancava inoltre l’acquisizione delle informazioni necessarie per una decisione completa.

Il TAR valorizza anche la posizione personale del ricorrente, che aveva già sottoscritto il contratto di soggiorno e risultava occupato a tempo indeterminato.

La conclusione non è che la segnalazione debba essere ignorata, ma che debba essere valutata concretamente. L’Amministrazione deve comprendere perché esiste e quale rilievo abbia rispetto al giudizio di pericolosità e alla domanda presentata.

Il ricorso è stato accolto, il diniego annullato e la Questura obbligata al riesame.

Estremi: TAR Campania, Salerno, Sez. III, sentenza breve 26 febbraio 2026, n. 383; R.G. n. 162/2026.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

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