TAR Lazio n. 14344/2026: cittadinanza, niqab e integrazione come percorso nel tempo

TAR Lazio n. 14344/2026: cittadinanza, niqab e integrazione come percorso nel tempo

La sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. V-bis, 24 agosto 2026, n. 14344, offre un contributo particolarmente interessante al tema della cittadinanza e della valutazione dell’integrazione, soprattutto nel momento in cui torna nel dibattito pubblico la questione del velo e della copertura del volto.

Il Ministero aveva negato la cittadinanza valorizzando essenzialmente due episodi risalenti a molti anni prima. In quelle occasioni era stato chiesto che la moglie del richiedente, che indossava il niqab, scoprisse il volto esclusivamente davanti a personale femminile. Da tali episodi erano state tratte valutazioni negative sul grado di integrazione e sulla possibile adesione a un orientamento integralista.

Il TAR non afferma che fatti di questo tipo siano irrilevanti. Al contrario, riconosce che l’Amministrazione può tenerne conto nel giudizio complessivo sulla concessione della cittadinanza. Il punto decisivo è però un altro: un episodio risalente non può essere isolato dal percorso successivo della persona e trasformato in una fotografia immutabile della sua integrazione.

Nel caso concreto il ricorrente viveva in Italia da molti anni, aveva formato una famiglia, aveva figli inseriti nella scuola italiana, disponeva di un radicamento lavorativo e sociale e, nel frattempo, la moglie non utilizzava più il niqab. Secondo il TAR, questi elementi successivi dovevano essere adeguatamente considerati prima di confermare una valutazione negativa fondata su episodi remoti.

Il diniego è stato quindi annullato con obbligo di riesame. La sentenza non attribuisce automaticamente il diritto alla cittadinanza, ma impone all’Amministrazione una nuova valutazione aggiornata e coerente con l’intera evoluzione personale e familiare dell’interessato.

Il principio che emerge è particolarmente rilevante: l’integrazione è un processo dinamico. Un comportamento può avere un peso significativo in un determinato momento, ma quel peso può modificarsi se gli anni successivi documentano un percorso diverso. Il giudizio amministrativo deve quindi essere attuale, complessivo e proporzionato.

Dal punto di vista difensivo, la conseguenza è concreta. Quando il diniego di cittadinanza richiama episodi ostativi risalenti, non basta contestarne la gravità o l’interpretazione. Occorre costruire e documentare la storia successiva: lavoro, lingua, famiglia, scuola dei figli, partecipazione sociale, stabilità abitativa, condotta e ogni altro elemento capace di mostrare l’evoluzione del percorso di integrazione.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.