Trasferimenti dei richiedenti asilo verso l’Italia: i giudici olandesi fermano l’applicazione del nuovo Patto
Il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo non ha risolto, per il solo fatto di essere entrato in applicazione, il problema dei trasferimenti dei richiedenti asilo verso l’Italia. Il 22 settembre 2026 la giustizia amministrativa olandese ha reso pubbliche tre decisioni nelle quali si afferma che, allo stato, il trasferimento verso l’Italia espone i richiedenti a un rischio reale di trattamento contrario all’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a causa delle persistenti criticità dell’accoglienza. Il dato è particolarmente rilevante perché le pronunce non applicano soltanto il vecchio sistema Dublino: esse si confrontano direttamente con il nuovo Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione, entrato in applicazione il 12 giugno 2026.
Il nuovo Patto alla prova della capacità effettiva di accoglienza
Le tre decisioni provengono dalla Rechtbank Den Haag, sede di Utrecht, e sono state rese nei procedimenti ECLI:NL:RBDHA:2026:27073, ECLI:NL:RBDHA:2026:27082 ed ECLI:NL:RBDHA:2026:27502. Il 22 settembre la magistratura olandese ne ha diffuso una comunicazione unitaria, chiarendo che il Ministro dell’Asilo e della Migrazione non può, nelle circostanze attuali, trasferire in Italia i tre richiedenti interessati.
Il punto non è meramente procedurale. Il Governo olandese aveva sostenuto che, dopo l’entrata in applicazione del Patto, la situazione fosse cambiata in misura sufficiente a consentire nuovamente di fare affidamento sul principio di fiducia reciproca tra Stati membri. L’Italia aveva manifestato l’intenzione di cooperare con il nuovo sistema europeo e di dare esecuzione alle nuove regole sui trasferimenti. Secondo i giudici di Utrecht, tuttavia, una dichiarazione di intenti non dimostra che siano stati effettivamente rimossi i problemi che, già dal 2022, avevano condotto alla sospensione di fatto dei trasferimenti verso l’Italia.
La distinzione è essenziale. Il diritto dell’Unione presume che gli Stati membri rispettino i diritti fondamentali e gli obblighi derivanti dal sistema comune europeo di asilo. Ma la fiducia reciproca non è una finzione giuridica impermeabile alla realtà. Quando emergono elementi oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati dai quali risulti un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, il trasferimento deve essere sospeso.
L’articolo 16 del Regolamento 2024/1351
Il nuovo Regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione ha sostituito il Regolamento Dublino III, ma non ha eliminato questa garanzia. L’articolo 16, paragrafo 3, stabilisce espressamente che, quando esistono fondati motivi per ritenere che il trasferimento verso lo Stato individuato come responsabile comporti un rischio reale di violazione dei diritti fondamentali equivalente a un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta, lo Stato che sta determinando la competenza deve proseguire l’esame dei criteri per verificare se possa essere individuato un altro Stato responsabile.
Se ciò non è possibile, lo Stato nel quale si trova il richiedente diventa esso stesso responsabile dell’esame della domanda. Una delle tre pronunce olandesi applica espressamente questa conseguenza: poiché il trasferimento in Italia non era concretamente eseguibile senza il rischio individuato e non risultava competente un altro Stato membro, i Paesi Bassi sono stati ritenuti responsabili dell’esame della domanda di protezione.
È un passaggio che mostra quanto il nuovo Patto mantenga una continuità sostanziale con la costruzione giurisprudenziale sviluppatasi sotto Dublino III. La riforma ha modificato strumenti, termini, responsabilità e meccanismi di solidarietà, ma non ha trasformato la determinazione dello Stato competente in un automatismo sottratto al controllo sui diritti fondamentali.
Il dato decisivo: l’Italia non ha ancora ripristinato un sistema operativo di trasferimenti
I giudici olandesi hanno attribuito particolare rilievo alle informazioni più recenti sull’Italia. Nei rapporti considerati non risultano posti specificamente riservati ai richiedenti trasferiti da altri Stati membri. Persistono inoltre difficoltà di accesso alla procedura di asilo: in alcuni casi il richiedente trasferito deve rivolgersi alla Questura competente, con tempi di attesa che possono raggiungere diversi mesi e con problemi logistici legati alla distanza tra il luogo di arrivo e l’ufficio competente.
Ancora più significativo è il monitoraggio della Commissione europea del luglio 2026. Nelle prime tre settimane di applicazione delle nuove regole del Patto, dal 12 giugno al 7 luglio, risultavano richiesti dodici trasferimenti verso l’Italia e tutti erano stati rifiutati. La Commissione aveva osservato che, pur essendo stati compiuti progressi preparatori sul piano amministrativo, non vi erano ancora indicazioni concrete della cessazione della precedente prassi di sospensione dei trasferimenti.
Questo elemento consente di comprendere perché le decisioni olandesi non possano essere lette come una semplice reazione alla posizione politica dell’Italia. La Corte di giustizia ha chiarito, prima nella sentenza Tudmur del 19 dicembre 2024 e poi nella sentenza Daraa del 5 marzo 2026, che la sospensione unilaterale dei trasferimenti da parte di uno Stato membro non è, da sola, sufficiente a dimostrare l’esistenza di carenze sistemiche. Occorre un esame complessivo della situazione sulla base di dati oggettivi, affidabili, precisi e aggiornati.
Ed è precisamente questo passaggio che i giudici di Utrecht affermano di aver compiuto. Non si limitano a constatare che l’Italia ha rifiutato i trasferimenti; collegano quel comportamento alla persistenza dei problemi di accoglienza e all’assenza di elementi concreti capaci di dimostrare che il sistema sia oggi in grado di garantire effettivamente alloggio, alimentazione, acqua e accesso alla procedura ai richiedenti trasferiti.
Il parametro Jawo resta centrale
Sul piano sostanziale continua dunque a operare il parametro elaborato dalla Corte di giustizia nella sentenza Jawo del 19 marzo 2019. Non ogni insufficienza organizzativa o differenza nella qualità dell’accoglienza impedisce un trasferimento. La soglia prevista dall’articolo 4 della Carta è elevata: deve emergere il rischio che la persona, indipendentemente dalla propria volontà e dalle proprie scelte, si trovi in una situazione di estrema deprivazione materiale tale da non poter soddisfare i bisogni più elementari, come un alloggio, il cibo e l’acqua.
La novità delle decisioni olandesi sta quindi meno nel parametro utilizzato che nel fatto che esso viene applicato al sistema successivo al 12 giugno 2026. Il Patto non ha abbassato quella soglia, ma neppure l’ha cancellata. Soprattutto, l’entrata in vigore di nuove regole non equivale alla prova che le condizioni materiali e amministrative di uno Stato membro siano cambiate nello stesso momento.
Un problema europeo, non soltanto italiano
La vicenda ha una portata più ampia dei rapporti tra Italia e Paesi Bassi. Il nuovo sistema europeo attribuisce grande importanza alla rapidità nella determinazione dello Stato responsabile e all’effettività dei trasferimenti. Ma la sua tenuta dipende da una condizione preliminare: ciascuno Stato deve essere realmente in grado di ricevere le persone trasferite e di inserirle immediatamente in un circuito di accoglienza e procedura conforme agli standard europei.
In mancanza di questa capacità, il meccanismo di responsabilità rischia di produrre un paradosso. Le norme possono individuare con precisione lo Stato competente, ma il trasferimento può restare giuridicamente o materialmente ineseguibile. In tal caso la responsabilità finisce per ricadere sullo Stato nel quale si trova il richiedente, con un effetto di redistribuzione di fatto diverso da quello previsto sulla carta.
Il problema riguarda anche la funzione della Commissione europea. Con il Patto, il monitoraggio dell’attuazione non può limitarsi a verificare che gli Stati abbiano adottato norme interne, istituito uffici o predisposto piattaforme informatiche. Deve riguardare la capacità operativa effettiva: posti disponibili, tempi di registrazione, accesso alle autorità competenti, cooperazione sui trasferimenti e possibilità concreta di garantire condizioni materiali conformi alla Carta.
Le conseguenze per l’Italia
Le pronunce non vincolano automaticamente gli altri giudici europei e potranno essere oggetto di impugnazione davanti al Raad van State olandese. Tuttavia hanno un rilievo comparatistico evidente, perché si collocano immediatamente dopo l’avvio del nuovo sistema e affrontano una questione che può riproporsi in tutti gli Stati membri che intendano trasferire richiedenti verso l’Italia.
Se la valutazione della situazione italiana resterà la stessa, il rischio è che altri giudici nazionali considerino non ancora ristabilite le condizioni necessarie per il pieno funzionamento dei trasferimenti. Per evitare questa conseguenza non è sufficiente una manifestazione politica di disponibilità. Servono dati verificabili sulla capacità di accoglienza, procedure certe per i richiedenti trasferiti, cooperazione operativa con le amministrazioni degli altri Stati e una ripresa effettiva dei trasferimenti nel quadro previsto dal Regolamento 2024/1351.
Il primo vero stress test del nuovo Patto
Le decisioni olandesi rappresentano quindi uno dei primi autentici stress test giudiziari del Patto europeo dopo la sua entrata in applicazione. Mostrano che la nuova architettura non può essere valutata soltanto sul piano normativo. La sua efficacia dipenderà dalla capacità amministrativa degli Stati membri e dalla possibilità di tradurre le regole comuni in procedure concretamente funzionanti.
Il principio di fiducia reciproca resta la base del sistema europeo dell’asilo, ma la fiducia presuppone condizioni verificabili. Il nuovo Patto può accelerare i procedimenti e rafforzare la cooperazione; non può invece trasformare un problema materiale di accoglienza in una semplice presunzione giuridica di efficienza. Proprio qui si gioca, nei prossimi mesi, una parte decisiva della credibilità del sistema comune europeo di asilo.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.