Tribunale di Bologna: tortura nello screening e garanzie procedurali particolari

Tribunale di Bologna: tortura nello screening e garanzie procedurali particolari

Il Tribunale di Bologna, con decreto del 10 settembre 2026 nel procedimento R.G. 13748-1/2026, ha affrontato una procedura di frontiera nella quale il verbale di screening segnalava un bisogno di supporto psicologico e precedenti torture o gravi violenze.

Nello stesso modulo risultavano però barrate caselle che escludevano esigenze procedurali particolari. È proprio questa contraddizione ad avere assunto rilievo nella valutazione del giudice.

Il Tribunale distingue infatti accertamenti diversi. Un operatore sanitario o di polizia può rilevare una condizione clinica o una generale capacità della persona; altra cosa è stabilire se quella condizione richieda, nel procedimento di asilo, garanzie procedurali particolari affinché il richiedente possa raccontare in modo completo e genuino la propria esperienza.

La presenza di indicatori di tortura o grave violenza non può quindi essere neutralizzata da una mera casella formale barrata nel modulo. Occorre una valutazione sostanziale e coerente della vulnerabilità e delle esigenze procedurali che ne derivano.

Il decreto richiama gli artt. 20, 21 e 53 del Regolamento procedure e sottolinea che la procedura di frontiera non può essere applicata quando la persona necessita di un sostegno incompatibile con tempi e modalità accelerati.

Per la difesa il principio ha una conseguenza immediata: nei fascicoli post-Patto conviene ottenere e leggere integralmente il verbale di screening, non limitandosi alla decisione finale o alla sola pagina sanitaria. Un dettaglio presente nelle prime fasi del procedimento può incidere sulla stessa legittimità della procedura accelerata.

La lezione è chiara: vulnerabilità sanitaria, vulnerabilità procedurale e necessità di garanzie particolari non sono sinonimi, ma neppure compartimenti stagni. Quando gli atti amministrativi contengono elementi tra loro incoerenti, il giudice deve ricostruire la situazione reale della persona e verificare se la procedura scelta sia effettivamente compatibile con le sue esigenze.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.