Tribunale di Roma: la procedura accelerata deve essere provata punto per punto

Tribunale di Roma: la procedura accelerata deve essere provata punto per punto

Con decreto del 12 settembre 2026, R.G. 39909/2026, il Tribunale di Roma ha affrontato l’applicazione della procedura accelerata prevista dal Regolamento (UE) 2024/1348, offrendo una vera e propria griglia di controllo per il contenzioso successivo all’entrata in applicazione del nuovo Patto.

Il giudice ha verificato distintamente l’informazione sui diritti, l’orientamento legale gratuito, l’esistenza di eventuali esigenze procedurali particolari e i presupposti specifici utilizzati dall’Amministrazione per assoggettare il richiedente alla procedura accelerata.

Il provvedimento ha ritenuto insufficiente una motivazione che non documentava in modo adeguato l’informazione sulla procedura, l’accesso all’orientamento legale gratuito e la valutazione delle eventuali esigenze procedurali particolari. Anche il dato statistico eventualmente utilizzato per richiamare la soglia di riconoscimento deve essere provato e riferito correttamente al caso concreto.

Il punto metodologico è particolarmente importante: la procedura speciale non si presume semplicemente perché compare nel provvedimento finale. L’Amministrazione deve dimostrare perché quella procedura sia stata scelta e quali garanzie siano state effettivamente assicurate.

Nel caso esaminato, il Tribunale ha ricondotto la domanda alla procedura ordinaria, con le conseguenze previste anche sul diritto del richiedente a rimanere durante il ricorso.

Per la pratica professionale, la pronuncia suggerisce una checklist immediata: informativa consegnata; lingua utilizzata; orientamento legale; valutazione della vulnerabilità; determina procedurale; dato statistico; motivazione individuale; rispetto dei termini.

Il nuovo Patto accelera molte fasi della procedura, ma proprio per questo impone un controllo più rigoroso sulla correttezza del percorso amministrativo. Più breve è il rito, maggiore deve essere la tracciabilità delle garanzie che ne giustificano l’applicazione.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.