Tribunale di Trieste: violenza di genere e soglia del 20%, la statistica non cancella la vulnerabilità

Tribunale di Trieste: violenza di genere e soglia del 20%, la statistica non cancella la vulnerabilità

Con decreto del 14 settembre 2026, il Tribunale di Trieste ha affrontato il caso di una richiedente sottoposta a procedura accelerata sulla base del tasso medio di riconoscimento pari o inferiore al 20% previsto dal nuovo quadro europeo.

La donna aveva però riferito episodi di violenza domestica e altri elementi potenzialmente rilevanti ai fini delle garanzie procedurali particolari. Il Tribunale ha quindi ritenuto necessario verificare concretamente se la richiedente necessitasse di forme di sostegno e tutela incompatibili con i tempi e le modalità della procedura accelerata.

Il principio è importante: il dato statistico riferito alla nazionalità non può sostituire la valutazione individuale. Una media generale può descrivere l’andamento delle decisioni relative a un determinato Paese, ma non è necessariamente rappresentativa del rischio di una specifica categoria o di una singola persona.

Questo vale in modo particolare nei casi di violenza di genere, persecuzioni familiari, tratta, orientamento sessuale, appartenenza a minoranze o altre condizioni che possono incidere in modo significativo sul bisogno di protezione e sulla capacità stessa del richiedente di esporre correttamente la propria vicenda.

Il Tribunale ha quindi autorizzato la richiedente a rimanere fino alla decisione sul ricorso, sottolineando la necessità di un esame individualizzato delle vulnerabilità e delle garanzie procedurali richieste.

Per la pratica professionale la conseguenza è molto concreta: nei ricorsi contro procedure accelerate fondate sulla soglia del 20% non basta discutere la statistica generale. Occorre verificare se esistano caratteristiche personali che rendano quel dato non rappresentativo della posizione del richiedente e documentare puntualmente la necessità di garanzie particolari.

Il nuovo Patto accelera le procedure, ma non elimina il principio fondamentale secondo cui la domanda di protezione deve essere valutata sulla persona concreta e non soltanto sulla media statistica del suo Paese di origine.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.