Una segnalazione SIS troppo generica non basta: motivazione, identificazione e diritto di difesa

Sapere che una persona “risulta segnalata nel SIS” non equivale ancora a sapere perché sia segnalata, da quale Stato, sulla base di quale provvedimento e con quali effetti. La giurisprudenza amministrativa più recente mostra che questa distinzione è decisiva.

Il Sistema d’informazione Schengen è uno strumento di cooperazione europea. Proprio perché la segnalazione può provenire da un’autorità diversa da quella che adotta il provvedimento italiano, lo straniero può trovarsi davanti a un diniego senza conoscere né l’origine né le ragioni dell’iscrizione.

Il TAR Bologna, sezione I, con sentenza n. 561 del 2025, ha affrontato il problema rilevando l’eccessiva genericità della segnalazione utilizzata nel caso esaminato. Un’indicazione priva degli elementi necessari a comprendere provenienza ed evento concreto rende estremamente difficile contestarne persino la riferibilità.

Non è una questione meramente formale. L’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea tutela il diritto a un ricorso effettivo. Per esercitarlo occorre conoscere, nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile, gli elementi essenziali sui quali si fonda la decisione lesiva.

Un secondo problema riguarda l’identificazione. La coincidenza delle generalità non sempre risolve la questione. I procedimenti esaminati dai TAR mostrano casi nei quali verifiche attraverso generalità, codici identificativi o dati biometrici hanno prodotto risultati non coincidenti.

Il TAR Lazio, sezione V-quater, con sentenza n. 10350 del 2026, ha affrontato una situazione nella quale erano emersi elementi idonei a mettere in discussione la riferibilità della segnalazione. Quando lo Stato apparentemente segnalante esclude che l’iscrizione riguardi il richiedente, l’amministrazione italiana non può ragionevolmente limitarsi a ripetere che “il sistema segnala” la persona: si impone un approfondimento istruttorio.

Analogo rilievo assumono i casi nei quali il Servizio SIS nazionale non rinviene iscrizioni mentre un’altra amministrazione continua a richiamarne l’esistenza. Il problema non è stabilire astrattamente se il SIS sia affidabile, ma individuare quale dato riguardi effettivamente quella persona.

Occorre quindi distinguere almeno quattro verifiche: esistenza attuale della segnalazione; riferibilità personale; Stato e provvedimento da cui trae origine; effetti che, secondo la specifica disciplina applicabile, essa può produrre nel procedimento italiano.

La difesa efficace comincia perciò prima del ricorso: chiedere quale segnalazione sia stata rilevata, verificarne attualità e origine, utilizzare gli strumenti di accesso consentiti e documentare immediatamente eventuali incongruenze.

La potenza della cooperazione informatica europea rende ancora più importante una regola tradizionale del diritto amministrativo: un provvedimento che incide sulla posizione individuale deve poggiare su un presupposto di fatto correttamente accertato e consentire, nei limiti di legge, una difesa effettiva.

Riferimenti: TAR Bologna n. 561/2025; TAR Lazio nn. 10350, 6885 e 6886/2026; TAR Milano n. 2020/2025; Consiglio di Stato n. 442/2025.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

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