Il nuovo articolo 4 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, come introdotto dal decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 (G.U. n. 134 del 12 giugno 2026): i documenti forniti al richiedente protezione internazionale
Il nuovo articolo 4 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, come introdotto dal decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 (G.U. n. 134 del 12 giugno 2026): i documenti forniti al richiedente protezione internazionale
L'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dedicato ai documenti forniti al richiedente protezione internazionale, è stato integralmente sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante disposizioni urgenti per il primo adeguamento dell'ordinamento nazionale al Patto europeo sulla migrazione e l'asilo.
La riforma introduce una profonda revisione del sistema documentale applicabile ai richiedenti protezione internazionale e rappresenta una delle innovazioni più significative del nuovo quadro normativo. La disciplina previgente era infatti costruita attorno ad un modello relativamente semplice, nel quale la formalizzazione della domanda conduceva al rilascio di un'attestazione recante l'indicazione che la stessa costituiva permesso di soggiorno provvisorio ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 142/2015.
Il nuovo testo normativo abbandona tale impostazione e introduce un sistema articolato su più documenti, collegati alle diverse fasi procedimentali previste dalla nuova disciplina europea.
La prima novità riguarda la fase della registrazione della domanda di protezione internazionale.
Ai sensi del nuovo comma 1 dell'articolo 4, la Questura o l'ufficio di polizia di frontiera che procede alla registrazione della domanda rilascia al richiedente un documento nominativo contenente il codice unico di identità assegnato alla procedura, la fotografia del richiedente, le generalità dichiarate e la data di registrazione della domanda. La norma precisa inoltre che tale documento consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Si tratta di una previsione particolarmente rilevante. Il legislatore non si limita infatti a prevedere il rilascio di una semplice ricevuta amministrativa, ma attribuisce al documento una funzione identificativa espressamente riconosciuta dall'ordinamento. Il richiedente viene quindi posto nella condizione di dimostrare la propria identità e la propria posizione giuridica già a partire dalla fase iniziale della procedura.
Il secondo comma disciplina invece la situazione dei richiedenti trattenuti presso i centri di permanenza per il rimpatrio, nelle procedure di frontiera o negli istituti penitenziari. In tali ipotesi viene rilasciato un attestato nominativo contenente la fotografia, il codice unico di identità e le generalità dichiarate dal richiedente. Anche tale documento assume valore identificativo ai sensi del DPR n. 445/2000.
La riforma introduce poi un ulteriore documento destinato ad essere rilasciato successivamente alla formalizzazione della domanda.
Il nuovo comma 4 prevede infatti che il richiedente riceva un documento conforme alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2024/1348, validato dalla Prefettura territorialmente competente e destinato ad attestare la qualità di richiedente protezione internazionale nell'ambito del nuovo sistema europeo comune di asilo.
L'elemento di maggiore interesse interpretativo riguarda tuttavia il rapporto tra il documento rilasciato in fase di registrazione e l'attuale attestazione di richiesta asilo utilizzata nel sistema previgente.
Il nuovo articolo 4 non contiene più alcun riferimento al «permesso di soggiorno provvisorio». Tale espressione, presente nella disciplina precedente, scompare integralmente dal testo normativo.
Una prima lettura potrebbe indurre a ritenere che il legislatore abbia inteso ridimensionare il valore giuridico del documento rilasciato al richiedente nella fase iniziale della procedura. Un esame complessivo della riforma conduce tuttavia a conclusioni differenti.
Occorre infatti ricordare che il diritto del richiedente a permanere nel territorio dello Stato non deriva dal documento materiale rilasciato dall'amministrazione, ma dalla presentazione della domanda di protezione internazionale e dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 25/2008, oltre che nel nuovo quadro normativo europeo.
Sotto questo profilo il documento svolge principalmente una funzione probatoria e certificativa della posizione giuridica già acquisita dal richiedente.
Particolarmente significativa appare inoltre la disciplina transitoria introdotta dall'articolo 17 del decreto-legge n. 100/2026.
La disposizione stabilisce che, fino all'adeguamento dei sistemi informatici e delle procedure operative, la domanda di protezione internazionale si considera formalizzata personalmente dal richiedente al momento della registrazione effettuata dalla Questura o dall'ufficio di polizia di frontiera.
La norma assume un rilievo decisivo poiché elimina, almeno nella fase transitoria, la distinzione tra registrazione e formalizzazione della domanda.
Se la domanda deve considerarsi formalizzata già al momento della registrazione, risulta difficile sostenere che il documento rilasciato in tale fase abbia un valore inferiore rispetto all'attestazione oggi utilizzata dalle Questure.
Una diversa interpretazione determinerebbe infatti l'insorgere di un vuoto documentale incompatibile con l'esercizio dei diritti riconosciuti al richiedente, tra cui l'accesso al sistema di accoglienza, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, il rilascio del codice fiscale, l'identificazione presso le pubbliche amministrazioni e la dimostrazione della regolarità del soggiorno sul territorio nazionale.
Sembra pertanto possibile sostenere che il nuovo documento nominativo rilasciato al momento della registrazione sia destinato, almeno nella fase transitoria prevista dal legislatore, a svolgere una funzione sostanzialmente equivalente a quella dell'attuale attestazione di richiesta asilo.
La differenza principale appare riconducibile non tanto alla sostanza giuridica del documento quanto alla diversa architettura procedimentale introdotta dal Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, che distingue nettamente tra registrazione e formalizzazione della domanda e prevede una pluralità di documenti collegati alle varie fasi della procedura.
Le future indicazioni operative del Ministero dell'Interno, nonché le prassi che verranno adottate dalle Questure e dalle Prefetture, consentiranno di verificare se tale interpretazione troverà conferma nella concreta applicazione amministrativa della riforma o se emergeranno questioni suscettibili di alimentare nuovo contenzioso in materia di identificazione, documentazione e diritti dei richiedenti protezione internazionale.
Dichiarazione sulle fonti: il presente contributo è redatto sulla base del testo del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2026, e del testo vigente del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Eventuali aspetti applicativi saranno suscettibili di ulteriori approfondimenti alla luce delle future circolari ministeriali e delle prassi amministrative.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428