Il nuovo articolo 5-quater del d.lgs. 142/2015: tra libertà di circolazione e trattenimento del richiedente asilo
Il nuovo articolo 5-quater del d.lgs. 142/2015: tra libertà di circolazione e trattenimento del richiedente asilo
La nuova disciplina
Il nuovo articolo 5-quater si inserisce nel sistema delineato dagli articoli 5-ter, 5-quater e 5-quinquies del d.lgs. 142/2015 e dà attuazione alle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2024/1348 sulle procedure di asilo.
La norma prevede che l’autorizzazione a risiedere in un luogo specifico e l’eventuale obbligo di segnalazione periodica siano disposti con provvedimento del Prefetto competente per territorio.
Il legislatore impone che il provvedimento sia adottato nel rispetto del principio di proporzionalità, previa valutazione individuale della posizione del richiedente e con adeguata motivazione in fatto e in diritto.
L’atto deve inoltre indicare:
- la durata della misura;
- il luogo di residenza autorizzato;
- le modalità di eventuale segnalazione periodica;
- le ragioni che giustificano l’adozione della misura.
La durata dell’autorizzazione non può eccedere quella delle procedure applicate al richiedente.
Una misura alternativa al trattenimento
La ratio della disposizione emerge chiaramente dal nuovo impianto normativo introdotto dal Patto europeo.
L’obiettivo è quello di creare un sistema progressivo di controllo della presenza del richiedente asilo sul territorio, fondato su strumenti gradualmente più incisivi.
In questa prospettiva il nuovo articolo 5-quater rappresenta una misura meno restrittiva rispetto al trattenimento, ma comunque idonea a garantire che il richiedente rimanga a disposizione delle autorità competenti durante l’esame della domanda.
Il legislatore sembra dunque collocare la residenza obbligatoria in un luogo specifico in una posizione intermedia tra la piena libertà di circolazione e il trattenimento amministrativo.
La rilevanza della violazione dell’obbligo
Particolarmente significativo è il comma 3 dell’articolo 5-quater.
La disposizione stabilisce infatti che la violazione del provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico può essere valutata ai fini dell’adozione delle misure alternative al trattenimento oppure del trattenimento stesso, qualora continui a sussistere il rischio di fuga.
La norma non introduce quindi un automatismo.
L’allontanamento dal luogo autorizzato non determina automaticamente il trattenimento del richiedente, ma costituisce un elemento che può essere utilizzato dall’autorità amministrativa per valutare la sussistenza del rischio di fuga.
Tale previsione assume particolare rilievo anche perché il decreto-legge modifica contestualmente la disciplina del rischio di fuga contenuta nel nuovo articolo 5-sexies del d.lgs. 142/2015.
Le garanzie procedimentali
Il nuovo articolo 5-quater contiene alcuni elementi di garanzia.
In primo luogo il provvedimento deve essere motivato e adottato sulla base di una valutazione individuale.
In secondo luogo devono essere considerate le esigenze particolari del richiedente.
Particolare attenzione è inoltre riservata ai minori stranieri non accompagnati, nei cui confronti il Prefetto deve comunicare immediatamente il provvedimento sia al minore sia al tutore o al rappresentante nominato ai sensi della normativa europea.
La disposizione si collega inoltre al successivo articolo 5-quinquies, che introduce uno specifico rimedio giurisdizionale avverso il provvedimento prefettizio.
Profili critici
La nuova disciplina pone numerosi interrogativi interpretativi.
Un primo profilo riguarda l’ampiezza della nozione di “luogo specifico”. La norma non chiarisce infatti se il luogo possa coincidere con un’intera struttura di accoglienza, con una porzione del territorio comunale oppure con altri ambiti territoriali.
Un secondo elemento riguarda l’assenza di una preventiva convalida giurisdizionale della misura.
Pur non configurando formalmente una privazione della libertà personale ai sensi dell’articolo 13 della Costituzione, il provvedimento limita comunque in modo significativo la libertà di movimento del richiedente e potrebbe pertanto essere oggetto di future questioni interpretative.
Ulteriore aspetto da monitorare sarà l’effettiva applicazione del principio di valutazione individuale. La previsione normativa sembra infatti escludere l’adozione di provvedimenti standardizzati o fondati esclusivamente sulla tipologia della procedura applicata al richiedente.
Considerazioni conclusive
Il nuovo articolo 5-quater rappresenta una delle innovazioni più rilevanti introdotte dal decreto-legge n. 100 del 2026 nell’ambito dell’attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo.
La disposizione introduce una forma di controllo territoriale del richiedente asilo che si colloca tra le tradizionali misure di accoglienza e il trattenimento amministrativo.
La concreta applicazione della norma consentirà di comprendere se tale istituto sarà effettivamente utilizzato come misura alternativa al trattenimento oppure se diventerà il primo gradino di un sistema progressivo destinato a condurre, in caso di violazione, all’adozione di misure sempre più restrittive.
Avv. Fabio Loscerbo