Il nuovo articolo 5-quinquies del d.lgs. 142/2015: il reclamo giurisdizionale contro la residenza obbligatoria del richiedente asilo

 

Il nuovo articolo 5-quinquies del d.lgs. 142/2015: il reclamo giurisdizionale contro la residenza obbligatoria del richiedente asilo

Abstract

Tra le novità introdotte dal decreto-legge n. 100 del 12 giugno 2026 assume particolare rilievo il nuovo articolo 5-quinquies del d.lgs. 142/2015, che disciplina il rimedio giurisdizionale avverso il provvedimento prefettizio di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico previsto dall'articolo 5-quater.

La disposizione introduce per la prima volta uno specifico meccanismo di controllo giudiziario su una misura che, pur non configurando formalmente una privazione della libertà personale, incide in maniera significativa sulla libertà di circolazione del richiedente protezione internazionale.

La struttura del rimedio

Il nuovo articolo 5-quinquies stabilisce che il richiedente può proporre reclamo avverso il provvedimento del Prefetto entro cinque giorni dalla comunicazione.

La competenza è attribuita al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui il richiedente risiede.

Il reclamo deve essere depositato presso la cancelleria del Tribunale competente.

Si tratta quindi di un rito speciale autonomo che si affianca agli ordinari strumenti di tutela previsti nell'ordinamento.

La scelta del legislatore appare coerente con la natura della misura impugnata, che non costituisce un provvedimento in materia di protezione internazionale ma una misura amministrativa incidente sulla posizione personale del richiedente.

Un termine estremamente breve

Il primo elemento che colpisce è il termine di cinque giorni.

Si tratta di un termine particolarmente ridotto, soprattutto se confrontato con i termini normalmente previsti nel contenzioso in materia di immigrazione.

La brevità del termine sembra riflettere l'esigenza di garantire una verifica giudiziale rapida, in considerazione dell'incidenza della misura sulla libertà di movimento dell'interessato.

Tuttavia non può escludersi che la ristrettezza del termine possa creare difficoltà concrete per i richiedenti asilo, specialmente nei casi in cui sussistano barriere linguistiche o difficoltà di accesso all'assistenza legale.

Il procedimento davanti al Tribunale

Particolarmente interessante è la scelta procedurale operata dal legislatore.

Il Tribunale decide infatti in camera di consiglio entro dieci giorni dal deposito del reclamo.

La decisione deve intervenire dopo avere sentito il reclamante e l'autorità che ha adottato il provvedimento.

La norma configura quindi un vero contraddittorio processuale tra il richiedente e l'amministrazione.

L'autorità giudiziaria è chiamata a verificare:

  • la legittimità del provvedimento;

  • la sussistenza dei presupposti normativi;

  • il rispetto del principio di proporzionalità;

  • l'adeguatezza della motivazione;

  • la correttezza della valutazione individuale effettuata dal Prefetto.

L'assenza di effetto sospensivo automatico

Uno degli aspetti più delicati della nuova disciplina è rappresentato dall'assenza di una sospensione automatica dell'efficacia del provvedimento impugnato.

La proposizione del reclamo non impedisce infatti l'immediata esecuzione della misura.

Ciò significa che il richiedente deve rispettare l'obbligo di permanenza nel luogo indicato anche durante lo svolgimento del procedimento giurisdizionale.

La scelta legislativa richiama modelli già conosciuti nel diritto dell'immigrazione, nei quali l'impugnazione non determina automaticamente la sospensione degli effetti dell'atto amministrativo.

Resta tuttavia da comprendere se il Tribunale possa adottare misure cautelari urgenti nelle ipotesi in cui emergano profili di manifesta illegittimità o situazioni di particolare vulnerabilità.

Sul punto la disposizione non fornisce indicazioni espresse.

La decisione del Tribunale

All'esito del procedimento il Tribunale può:

  • rigettare il reclamo;

  • annullare il provvedimento;

  • modificare il provvedimento.

Quest'ultima previsione merita particolare attenzione.

Il giudice non è infatti limitato a un sindacato meramente demolitorio, ma può intervenire direttamente sul contenuto della misura.

Potrebbe quindi ridurne la durata, modificarne le modalità applicative oppure individuare prescrizioni meno gravose.

Si tratta di un potere particolarmente ampio che conferisce al giudice una funzione di effettivo controllo di proporzionalità.

Rapporti con l'articolo 13 della Costituzione

La previsione di un rimedio giurisdizionale costituisce con ogni probabilità uno degli elementi utilizzati dal legislatore per sostenere la compatibilità costituzionale della nuova disciplina.

La Corte costituzionale ha più volte affermato che le limitazioni della libertà di circolazione di cui all'articolo 16 Cost. si distinguono dalle restrizioni della libertà personale disciplinate dall'articolo 13 Cost.

Il nuovo sistema sembra costruito proprio su tale distinzione.

Da un lato il Prefetto può adottare la misura senza preventiva autorizzazione giudiziaria.

Dall'altro lato viene garantito un controllo successivo da parte del Tribunale.

La tenuta costituzionale del sistema dipenderà tuttavia dall'intensità concreta delle restrizioni imposte al richiedente.

Quanto più il luogo specifico si tradurrà in una limitazione penetrante della libertà di movimento, tanto più potrebbe emergere la necessità di applicare le garanzie previste dall'articolo 13 della Costituzione.

Profili europei

La disciplina deve essere letta alla luce del Regolamento (UE) 2024/1348 e del complessivo sistema del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo.

Le norme europee richiedono che le misure limitative della libertà di movimento siano soggette a un controllo effettivo e a un rimedio giurisdizionale accessibile.

Il nuovo articolo 5-quinquies rappresenta lo strumento individuato dal legislatore italiano per soddisfare tale esigenza.

Sarà tuttavia la prassi applicativa a verificare se il termine di dieci giorni previsto per la decisione verrà effettivamente rispettato e se il controllo giudiziario sarà sostanziale oppure meramente formale.

Considerazioni conclusive

Il nuovo articolo 5-quinquies costituisce un tassello essenziale del sistema introdotto dall'articolo 5-quater.

Se quest'ultimo attribuisce al Prefetto il potere di imporre la residenza in un luogo specifico, il reclamo giurisdizionale rappresenta il principale strumento di garanzia a tutela del richiedente.

La disciplina appare costruita attorno a un delicato equilibrio tra esigenze di controllo amministrativo e tutela dei diritti fondamentali.

Proprio per questo motivo il contenzioso che si svilupperà nei prossimi mesi sarà particolarmente rilevante per comprendere la reale portata della nuova misura e per verificare se il controllo giurisdizionale previsto dal legislatore sarà effettivamente idoneo a garantire il rispetto dei principi di proporzionalità, individualizzazione e tutela effettiva dei diritti fondamentali del richiedente protezione internazionale.

Avv. Fabio Loscerbo

ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428