Il nuovo articolo 5-sexies del d.lgs. 142/2015: il rischio di fuga del richiedente asilo nel sistema del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo
Il nuovo articolo 5-sexies del d.lgs. 142/2015: il rischio di fuga del richiedente asilo nel sistema del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo
Abstract
Tra le innovazioni più significative introdotte dal decreto-legge n. 100 del 12 giugno 2026 vi è il nuovo articolo 5-sexies del d.lgs. 142/2015, dedicato alla definizione del concetto di rischio di fuga del richiedente protezione internazionale.
La disposizione assume una funzione centrale nell'architettura del nuovo sistema, poiché individua i presupposti che consentono l'applicazione delle misure previste dagli articoli 5-quater e 5-septies e costituisce il fondamento giuridico per una serie di limitazioni alla libertà di circolazione del richiedente.
Il legislatore italiano recepisce in tal modo la logica sottesa al nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, orientata a rafforzare gli strumenti di controllo delle procedure e a prevenire fenomeni di irreperibilità durante l'esame delle domande di protezione internazionale.
La nozione di rischio di fuga
L'articolo 5-sexies stabilisce che il rischio di fuga sussiste quando il richiedente abbia posto in essere comportamenti tali da far ritenere probabile la sottrazione alla procedura amministrativa o all'esecuzione di eventuali provvedimenti conseguenti.
La norma tenta quindi di oggettivizzare una valutazione che, per sua natura, presenta inevitabili margini di discrezionalità.
L'obiettivo dichiarato è evitare che il concetto di rischio di fuga venga applicato in modo arbitrario o sulla base di mere presunzioni generiche.
Per tale ragione il legislatore individua una serie di indicatori specifici che devono essere valutati dall'autorità competente.
L'assenza di documenti di identità
Uno dei primi elementi considerati dalla norma riguarda la mancata consegna del passaporto o di altro documento equipollente.
Tale circostanza viene frequentemente utilizzata nella prassi amministrativa quale indice di possibile sottrazione ai controlli.
La previsione normativa, tuttavia, non può essere interpretata in termini automatici.
Una parte significativa dei richiedenti asilo fugge infatti da situazioni di conflitto, persecuzione o grave instabilità e può realisticamente non essere in possesso della documentazione personale.
L'amministrazione dovrà quindi distinguere tra la mancanza involontaria dei documenti e il loro occultamento intenzionale.
Le dichiarazioni false o contraddittorie
La norma attribuisce rilevanza alle informazioni inesatte fornite dal richiedente in merito alla propria identità, nazionalità o percorso migratorio.
Anche questo indicatore deve essere interpretato con cautela.
Le procedure di protezione internazionale coinvolgono spesso soggetti vulnerabili, persone traumatizzate o individui che provengono da contesti caratterizzati da scarsa alfabetizzazione.
Non ogni incongruenza dichiarativa può quindi essere automaticamente equiparata a una volontà di sottrarsi alla procedura.
La valutazione dovrà necessariamente tenere conto del contesto individuale e della complessiva credibilità della persona interessata.
La violazione delle misure imposte
Particolarmente rilevante appare la previsione relativa all'inosservanza delle misure eventualmente già adottate dall'autorità.
Il mancato rispetto degli obblighi di presentazione, delle prescrizioni relative al luogo di residenza o di altre misure di controllo costituisce infatti uno degli elementi più significativi nella valutazione del rischio di fuga.
In tali ipotesi il comportamento dell'interessato assume un valore sintomatico particolarmente elevato, poiché dimostra una concreta indisponibilità a collaborare con l'amministrazione.
È prevedibile che questo criterio assuma un ruolo centrale nella futura applicazione della norma.
L'allontanamento ingiustificato dalle strutture
Tra gli indici espressamente considerati compare anche l'abbandono non autorizzato delle strutture di accoglienza o dei luoghi individuati dall'autorità competente.
La disposizione si collega direttamente alla nuova disciplina introdotta dagli articoli 5-quater e 5-septies.
Il legislatore considera infatti l'allontanamento come un elemento idoneo a dimostrare la volontà di sottrarsi alla procedura.
Anche in questo caso sarà necessario verificare le ragioni concrete dell'assenza e la durata dell'allontanamento.
Non ogni violazione formale potrà infatti giustificare automaticamente l'applicazione delle misure più restrittive previste dal sistema.
Il principio della valutazione individuale
Uno degli aspetti più importanti dell'articolo 5-sexies è rappresentato dall'obbligo di procedere a una valutazione individuale.
Il rischio di fuga non può essere presunto in via generale sulla base dell'appartenenza a una determinata nazionalità, del paese di provenienza o della semplice condizione di richiedente asilo.
L'autorità amministrativa è tenuta a motivare specificamente le ragioni per cui ritiene che, nel caso concreto, sussista il pericolo di sottrazione alla procedura.
Tale obbligo discende non soltanto dalla normativa nazionale ma anche dai principi elaborati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.
I rapporti con il diritto dell'Unione europea
La nozione di rischio di fuga costituisce uno degli elementi centrali del nuovo sistema europeo di gestione dell'asilo.
I regolamenti del Patto europeo richiedono agli Stati membri di individuare criteri oggettivi e predeterminati per valutare il pericolo di irreperibilità del richiedente.
Il nuovo articolo 5-sexies rappresenta il tentativo del legislatore italiano di dare attuazione a tale obbligo.
La compatibilità della disciplina con il diritto europeo dipenderà tuttavia dall'effettivo rispetto del principio di proporzionalità e dal carattere individualizzato delle valutazioni amministrative.
I possibili profili di contenzioso
È prevedibile che il concetto di rischio di fuga divenga uno dei principali terreni di contenzioso nei prossimi anni.
Le controversie potrebbero riguardare:
l'insufficienza della motivazione prefettizia;
l'utilizzo di presunzioni automatiche;
la mancata valutazione della vulnerabilità del richiedente;
l'assenza di un adeguato accertamento individuale;
l'applicazione sproporzionata delle misure conseguenti.
In particolare, i giudici saranno chiamati a verificare se gli elementi indicati dall'amministrazione siano realmente idonei a dimostrare un concreto rischio di sottrazione alla procedura e non rappresentino invece mere ipotesi astratte.
Considerazioni conclusive
L'articolo 5-sexies costituisce una delle disposizioni più strategiche dell'intera riforma.
Attraverso la definizione del rischio di fuga il legislatore individua infatti il presupposto applicativo di una serie di misure che incidono significativamente sulla posizione giuridica del richiedente protezione internazionale.
La disposizione risponde all'esigenza, fortemente avvertita a livello europeo, di garantire l'effettività delle procedure di asilo e dei successivi provvedimenti amministrativi.
Resta tuttavia aperta la questione del corretto equilibrio tra esigenze di controllo e tutela dei diritti fondamentali.
La concreta applicazione della norma da parte delle Prefetture e il successivo controllo esercitato dai Tribunali costituiranno il vero banco di prova della compatibilità del nuovo sistema con i principi costituzionali, convenzionali ed europei che governano la materia dell'asilo.
Avv. Fabio Loscerbo