Protezione speciale dopo il Decreto Cutro e tutela della vita privata e familiare: i decreti del Tribunale di Bologna del 22 maggio 2026 alla luce della Cassazione n. 13309/2025

 

Protezione speciale dopo il Decreto Cutro e tutela della vita privata e familiare: i decreti del Tribunale di Bologna del 22 maggio 2026 alla luce della Cassazione n. 13309/2025

Abstract

I decreti del Tribunale di Bologna del 22 maggio 2026 rappresentano un'importante applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13309 dell'11 novembre 2025 in materia di protezione complementare. Le decisioni affrontano il tema della persistente rilevanza del diritto alla vita privata e familiare dopo le modifiche introdotte dal D.L. 20/2023, convertito nella L. 50/2023, confermando che la tutela derivante dagli obblighi costituzionali e internazionali continua a costituire un limite ai provvedimenti di allontanamento dello straniero. L'analisi delle pronunce consente di evidenziare il ruolo centrale attribuito al percorso di integrazione sociale, lavorativa e relazionale quale parametro per la valutazione della vulnerabilità derivante dal rimpatrio.

1. Premessa

L'intervento legislativo realizzato mediante il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito nella L. 5 maggio 2023, n. 50, ha profondamente inciso sul dibattito relativo all'ambito applicativo della protezione complementare disciplinata dall'art. 19 del d.lgs. 286/1998.

L'eliminazione dei riferimenti espressi alla vita privata e familiare contenuti nella formulazione introdotta dal D.L. 130/2020 aveva indotto parte della dottrina e della giurisprudenza a ritenere che il legislatore avesse inteso restringere significativamente la possibilità di riconoscere forme di tutela fondate sul radicamento dello straniero nel territorio nazionale.

La successiva elaborazione giurisprudenziale ha tuttavia progressivamente evidenziato come tale conclusione non fosse compatibile con il permanere, nel sistema normativo, del richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano contenuto nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione.

In tale contesto assumono particolare rilevanza due decreti emessi dal Tribunale di Bologna il 22 maggio 2026 nei procedimenti R.G. n. 12446/2024 e R.G. n. 12443/2024, con i quali è stato riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale a due cittadini marocchini precedentemente destinatari di provvedimenti di rigetto della protezione internazionale.

2. La ricostruzione del quadro normativo operata dal Tribunale di Bologna

I decreti in esame prendono posizione sul problema interpretativo più rilevante emerso dopo la riforma del 2023: stabilire se la soppressione dei riferimenti normativi alla vita privata e familiare abbia comportato l'abrogazione sostanziale della relativa tutela.

Il Collegio esclude tale conclusione, osservando come l'art. 19 del d.lgs. 286/1998 continui a richiamare gli obblighi previsti dall'art. 5, comma 6, dello stesso decreto legislativo e come quest'ultima disposizione mantenga espresso riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano.
Secondo il Tribunale, la permanenza di tale richiamo impedisce di ritenere eliminata la protezione derivante dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, norma che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare e che costituisce parametro interpretativo imprescindibile nell'applicazione della disciplina nazionale.

La motivazione evidenzia inoltre come il sistema della protezione complementare debba essere letto alla luce dell'art. 10, comma 3, della Costituzione, disposizione che attribuisce rilevanza costituzionale al diritto di asilo e che impone una lettura delle norme interne coerente con il principio di tutela effettiva dei diritti fondamentali della persona.

3. Il ruolo delle Sezioni Unite n. 24413/2021

La ricostruzione operata dal Tribunale si colloca nel solco dell'orientamento elaborato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24413 del 9 settembre 2021.

Tale pronuncia ha individuato nella valutazione comparativa tra il livello di integrazione raggiunto in Italia e la situazione esistente nel Paese di origine il criterio fondamentale per accertare la sussistenza di una condizione di vulnerabilità meritevole di tutela.

Le Sezioni Unite hanno affermato che il radicamento sociale e lavorativo non costituisce un elemento autonomamente sufficiente per il riconoscimento della protezione, ma rappresenta un fattore che assume crescente rilevanza quanto maggiore risulti il rischio di compromissione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio.

La comparazione richiesta dal giudice deve pertanto verificare se l'allontanamento determini un significativo deterioramento delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente, tale da integrare una violazione dei diritti garantiti dall'art. 8 CEDU.

4. La portata innovativa della Cassazione n. 13309/2025

L'aspetto più significativo dei decreti bolognesi consiste nel richiamo alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 13309 dell'11 novembre 2025, resa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. e destinata a svolgere una funzione nomofilattica di primaria importanza.
La Suprema Corte ha affermato che la riforma del 2023 non ha eliminato la tutela della vita privata e familiare dello straniero e che il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali continua a rappresentare il fondamento giuridico della protezione complementare fondata sul radicamento nel territorio nazionale.

Particolarmente rilevante appare l'affermazione secondo cui la protezione della vita privata e familiare non trova il proprio fondamento esclusivamente nell'art. 8 CEDU, ma anche negli artt. 2, 3 e 10 della Costituzione, che impongono il rispetto della dignità della persona e il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo.

La Corte evidenzia inoltre che il diritto di asilo costituzionale offre una tutela più ampia rispetto agli standard minimi derivanti dal diritto dell'Unione Europea, configurando un sistema di garanzie che non può essere ridotto alla sola applicazione del principio di non-refoulement.

5. Integrazione e radicamento nei casi esaminati

L'applicazione concreta di tali principi emerge chiaramente nei due procedimenti esaminati dal Tribunale di Bologna.

Nel primo caso il Collegio ha valorizzato la continuità dell'attività lavorativa nel settore edile, la disponibilità di un'abitazione autonoma, il conseguimento della patente di guida italiana e la progressiva stabilizzazione della posizione economica e sociale del ricorrente.

Nel secondo procedimento sono stati considerati particolarmente significativi la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato, la partecipazione a corsi di lingua italiana, la disponibilità di una sistemazione abitativa stabile e l'assenza di qualsiasi elemento negativo sotto il profilo dell'ordine pubblico.

In entrambe le decisioni il Tribunale sottolinea che l'integrazione non può essere valutata esclusivamente attraverso il parametro lavorativo, ma richiede una considerazione complessiva della vita privata sviluppata dal soggetto nel territorio nazionale, delle relazioni sociali instaurate e dell'effettivo inserimento nella comunità di riferimento.

6. Conclusioni

I decreti del Tribunale di Bologna del 22 maggio 2026 confermano l'emersione di un orientamento interpretativo che riconosce piena continuità alla tutela della vita privata e familiare anche nel sistema normativo successivo al Decreto Cutro.

L'importanza delle pronunce non risiede soltanto nell'accoglimento delle domande proposte dai ricorrenti, ma soprattutto nella ricostruzione sistematica del rapporto tra art. 19 del d.lgs. 286/1998, art. 8 CEDU e diritto di asilo costituzionale.

Le decisioni costituiscono una delle prime applicazioni organiche dei principi espressi dalla Cassazione n. 13309/2025 e confermano che il percorso di integrazione continua a rappresentare un elemento centrale nella valutazione della legittimità dell'allontanamento dello straniero.

Ne deriva una concezione della protezione complementare che, pur nel rispetto delle modifiche legislative introdotte nel 2023, continua a garantire una tutela effettiva dei diritti fondamentali della persona, in conformità ai principi costituzionali e convenzionali che caratterizzano l'ordinamento italiano.

Avv. Fabio Loscerbo

ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428