Accompagnamento alla frontiera: le 48 ore sono rispettate solo se l’udienza comincia davvero entro il termine
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21381/2026, depositata il 23 giugno 2026, torna sul termine previsto per la convalida dell’accompagnamento coattivo alla frontiera, incidendo su una materia direttamente collegata alle garanzie dell’art. 13 della Costituzione.
La Corte precisa che il termine di 48 ore può ritenersi rispettato quando, entro tale limite, l’udienza non soltanto sia stata fissata, ma abbia avuto concretamente inizio. La decisione può anche essere materialmente adottata dopo lo spirare delle 48 ore, purché intervenga a conclusione della medesima udienza e senza soluzione di continuità.
La distinzione è decisiva. Non basta un’attività formale di cancelleria né la mera programmazione dell’udienza: ciò che conta è che il controllo giurisdizionale sulla misura incidente sulla libertà personale prenda effettivamente avvio entro il termine costituzionalmente rilevante.
La pronuncia ribadisce così che, in materia di espulsione coattiva, la scansione temporale non è un dettaglio procedurale ma una garanzia sostanziale, applicabile anche allo straniero irregolare.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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