Con la sentenza n. 24045 del 26 luglio 2026, le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito un nodo importante della cittadinanza iure sanguinis, con particolare riferimento ai minori titolari di doppia cittadinanza.
La Corte ha anzitutto precisato il regime intertemporale della riforma: la nuova disciplina dell’art. 3-bis della legge n. 91/1992 non si applica alle azioni giudiziali introdotte prima del 27 marzo 2025. Per tali controversie continua quindi ad assumere rilievo la disciplina previgente.
Applicando la legge n. 555 del 1912, le Sezioni Unite hanno affermato che il minore nato all’estero, cittadino italiano iure sanguinis e contemporaneamente cittadino dello Stato di nascita iure soli, conserva la cittadinanza italiana anche se il genitore la perde.
La perdita della cittadinanza da parte del genitore non produce dunque automaticamente lo stesso effetto sul figlio minore già titolare di una propria posizione di cittadinanza. Resta ferma la possibilità di rinuncia secondo le condizioni previste dall’ordinamento una volta raggiunta la maggiore età.
La decisione è importante perché conferma che, in materia di cittadinanza, la successione delle leggi nel tempo deve essere ricostruita con grande precisione. La data di introduzione della causa può determinare l’applicazione di un regime profondamente diverso rispetto a quello oggi vigente.
Per il contenzioso pendente, ciò impone di verificare non soltanto la linea genealogica e la normativa storicamente applicabile, ma anche il momento esatto in cui l’azione è stata proposta. Nei giudizi anteriori al 27 marzo 2025, le vecchie regole continuano infatti a produrre effetti decisivi.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428