Cittadinanza iure sanguinis: la riforma italiana arriva davanti alla Corte di giustizia UE

La nuova disciplina italiana sulla cittadinanza iure sanguinis entra in una fase decisiva. Con l’ordinanza n. 147 del 2026, depositata il 23 luglio, la Corte costituzionale ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea una questione pregiudiziale sulla compatibilità dell’art. 3-bis della legge n. 91/1992 con gli artt. 9 TUE e 20 TFUE.

La disposizione contestata è stata introdotta dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 74. Il nuovo art. 3-bis limita l’acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis per i soggetti nati all’estero e in possesso di altra cittadinanza, salvo il ricorrere delle condizioni espressamente previste dalla legge.

La questione è particolarmente delicata perché la preclusione riguarda anche persone nate all’estero prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina. Proprio questo profilo ha alimentato il contenzioso davanti ai giudici ordinari e, successivamente, davanti alla Corte costituzionale.

Con l’ordinanza n. 147/2026, la Consulta non ha ancora deciso definitivamente sulla legittimità costituzionale della riforma. Ha invece ritenuto necessario interrogare preventivamente la Corte di giustizia sul rapporto tra la nuova disciplina italiana e la cittadinanza dell’Unione.

Il quesito sottoposto a Lussemburgo riguarda, in particolare, la possibilità che gli artt. 9 TUE e 20 TFUE ostino a una normativa nazionale che configuri una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza per discendenza nei confronti di chi sia nato all’estero, anche anteriormente alla riforma, e possieda un’altra cittadinanza.

Il punto è giuridicamente rilevante perché la cittadinanza italiana comporta automaticamente anche lo status di cittadino dell’Unione europea. Pur rimanendo la determinazione dei modi di acquisto e perdita della cittadinanza una competenza degli Stati membri, l’esercizio di tale competenza può incontrare i limiti derivanti dal diritto dell’Unione quando incide sullo status europeo e sui diritti ad esso collegati.

La Corte costituzionale ha quindi sospeso i giudizi pendenti in attesa della risposta della CGUE.

Per le pratiche di riconoscimento iure sanguinis, questo significa che il quadro normativo introdotto nel 2025 non può ancora considerarsi definitivamente stabilizzato sul piano giurisprudenziale. La normativa resta vigente, ma sulla sua compatibilità con il diritto dell’Unione pende ora una questione pregiudiziale destinata ad avere effetti importanti sui procedimenti amministrativi e giudiziari.

Particolare attenzione deve essere riservata alle situazioni anteriori al 28 marzo 2025, alle domande già avviate e ai casi nei quali la presentazione dell’istanza sia stata impedita o ritardata da disfunzioni amministrative. Anche la precedente giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha infatti evidenziato la rilevanza delle modalità attraverso le quali l’interessato abbia cercato di ottenere il riconoscimento dello status.

La decisione della Corte di giustizia non determinerà automaticamente l’esito di ogni controversia sulla cittadinanza iure sanguinis, ma fornirà alla Corte costituzionale il parametro europeo necessario per proseguire il giudizio.

La riforma del 2025, dunque, non rappresenta ancora l’ultimo capitolo della vicenda. La disciplina italiana della cittadinanza per discendenza è entrata a pieno titolo nel dialogo tra giudici nazionali, Corte costituzionale e Corte di giustizia dell’Unione europea.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428