Con Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21794/2026, depositata il 25 giugno 2026, la Suprema Corte è tornata sul rapporto fra precedenti penali, pericolosità sociale e tutela dei legami familiari nell’ambito dell’accompagnamento alla frontiera.
Il caso riguardava uno straniero nei cui confronti il Giudice di pace aveva ritenuto recessive le esigenze familiari sulla sola base di una precedente condanna per maltrattamenti in famiglia. La Cassazione ha cassato il decreto di convalida, chiarendo che la gravità del reato non può essere minimizzata, ma non può neppure trasformarsi in un automatismo capace di assorbire ogni ulteriore valutazione.
Occorre verificare in concreto l’attualità della pericolosità, l’epoca dei fatti, le persone offese, l’eventuale esistenza di misure cautelari, nonché l’effettività e la consistenza dei legami familiari. Il punto è essenziale: escludere un automatismo non significa neutralizzare il precedente penale, ma imporre all’amministrazione e al giudice di dimostrare perché, nella situazione attuale, le esigenze di sicurezza debbano prevalere sulla vita familiare.
La decisione si inserisce nel solco del principio di proporzionalità e della necessità di una valutazione individualizzata, particolarmente rilevante quando l’esecuzione dell’espulsione incide su diritti fondamentali.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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