Dalla custodia del passaporto al nuovo Eurodac: l’identificazione forte rende possibile la ReImmigrazione senza duplicazioni consolari
Il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, adottato per adeguare l’ordinamento italiano al nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, non deve essere letto soltanto come un intervento sulle procedure di protezione internazionale, sul trattenimento o sulla distribuzione delle competenze tra gli Stati membri. La riforma si colloca all’interno di una trasformazione più profonda, nella quale l’identificazione della persona straniera diventa l’infrastruttura essenziale dell’intero sistema europeo di gestione dell’immigrazione.
Il nuovo Eurodac, disciplinato dal Regolamento (UE) 2024/1358, supera infatti la propria funzione originaria. Non è più soltanto la banca dati delle impronte digitali utilizzata per stabilire quale Stato membro sia competente a esaminare una domanda di protezione internazionale. Diventa un sistema europeo integrato nel quale vengono raccolti e collegati dati biometrici, immagini del volto, dati anagrafici, informazioni sulle procedure migratorie e, quando disponibile, una copia a colori scansionata del documento di identità o di viaggio, accompagnata dall’indicazione della sua autenticità.
La finalità non è esclusivamente quella di impedire la reiterazione delle domande di asilo o di individuare i movimenti secondari. Il regolamento europeo afferma espressamente che il rafforzamento della banca dati deve contribuire all’identificazione dei cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare, al rilascio dei documenti necessari per il viaggio, alla riammissione e all’esecuzione dei rimpatri. Il legislatore europeo riconosce che le autorità nazionali incontrano difficoltà nell’identificare le persone destinatarie delle procedure di allontanamento e ritiene, pertanto, necessario raccogliere e confrontare dati biometrici, anagrafici e documentali in modo più sistematico.
Questo passaggio conferma una tesi che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” aveva già formulato prima dell’entrata in vigore del nuovo quadro europeo: una politica migratoria seria non può limitarsi a disciplinare l’ingresso e la permanenza, lasciando priva di strumenti concreti la fase dell’eventuale uscita. Se lo Stato vuole subordinare la stabilizzazione a un percorso individuale di integrazione, deve contemporaneamente predisporre, sin dall’inizio, le condizioni tecniche e giuridiche necessarie per rendere effettiva una futura decisione di ritorno.
Nel settembre 2025, sulle pagine di www.reimmigrazione.com, avevo indicato nella custodia del passaporto presso la Questura una delle garanzie operative del nuovo paradigma. Il documento di viaggio non veniva concepito come un mero allegato amministrativo, ma come il punto di collegamento tra il percorso di integrazione e l’effettività dell’eventuale ReImmigrazione. Finché lo straniero costruisce un percorso fondato sul lavoro, sulla conoscenza della lingua e sul rispetto delle regole, la sua permanenza deve essere tutelata. Se, invece, vengono meno i presupposti giuridici per restare, lo Stato deve disporre degli strumenti necessari per dare esecuzione alle proprie decisioni.
Quella prima elaborazione conteneva già un’intuizione essenziale: il passaporto custodito non costituisce soltanto uno strumento materiale per il viaggio, ma rappresenta una garanzia di continuità tra ingresso, permanenza e uscita. Il sistema italiano, al contrario, è storicamente caratterizzato da una forte frammentazione. L’identità viene accertata in una fase, il documento viene acquisito in un’altra, la posizione amministrativa viene valutata da uffici differenti e, quando occorre procedere al rimpatrio, l’intero percorso identificativo sembra spesso dover ricominciare da capo.
Nel febbraio 2026 la proposta è stata sviluppata con specifico riferimento alla protezione complementare. Il riconoscimento di una tutela fondata sulla vita privata e familiare ai sensi dell’articolo 8 CEDU non rende la permanenza necessariamente irreversibile. La protezione nasce da un bilanciamento individuale e dinamico, che deve tenere conto del radicamento, dei legami familiari, del lavoro, della condotta e delle conseguenze che l’allontanamento produrrebbe sulla persona. Proprio perché la valutazione è destinata a evolvere nel tempo, il sistema deve garantire tanto l’effettività della tutela quanto la possibilità di rendere concreta la cessazione del titolo, qualora ne ricorrano legittimamente i presupposti.
Senza la disponibilità del documento di viaggio, il rapporto tra diritti e responsabilità resta incompleto. Lo Stato riconosce il diritto alla permanenza, ma non struttura adeguatamente gli strumenti necessari per dare esecuzione a una successiva decisione di allontanamento. Il risultato è un sistema nel quale l’adozione formale del provvedimento non coincide con la sua concreta eseguibilità.
La proposta della consegna del passaporto non può tuttavia essere formulata come una misura indiscriminata, né può essere affidata alle prassi differenti delle singole Questure. Nel contributo del maggio 2026 avevo quindi precisato che la custodia del documento deve essere trasformata da semplice pratica amministrativa in una misura legalmente tipizzata, proporzionata e garantita.
Ciò significa, innanzitutto, che la consegna deve trovare fondamento in una norma primaria, capace di indicarne con precisione i presupposti, la finalità e la durata. Non può essere disposta automaticamente nei confronti di qualsiasi cittadino straniero né essere mantenuta per un tempo indefinito. Deve essere collegata a una specifica fase procedimentale e funzionale alla tracciabilità del percorso individuale.
La persona deve ricevere un documento sostitutivo idoneo alla propria identificazione sul territorio nazionale, deve poter chiedere temporaneamente la restituzione del passaporto in presenza di esigenze comprovate e deve poter contestare davanti a un’autorità giurisdizionale l’eventuale protrazione illegittima della misura. La custodia, inoltre, deve essere sottoposta a verifiche periodiche e cessare quando non sia più necessaria o proporzionata.
Solo attraverso tali garanzie la consegna del passaporto può essere distinta da una forma occulta di coercizione. La misura non deve servire a limitare arbitrariamente la libertà di movimento dello straniero, ma a conservare in modo sicuro e verificabile il collegamento tra persona, cittadinanza, documento e posizione amministrativa.
Il nuovo Eurodac aggiunge oggi il tassello tecnologico che mancava a questa costruzione.
Il passaporto custodito dalla Questura non rimane più isolato all’interno di un fascicolo cartaceo o di una banca dati nazionale. Può essere collegato alle impronte digitali, all’immagine del volto, ai dati anagrafici, alla cittadinanza dichiarata, ai precedenti identificativi e all’intera storia amministrativa della persona nello spazio europeo. Il Regolamento (UE) 2024/1358 prevede espressamente che, quando disponibile, venga conservata una copia a colori del documento di identità o di viaggio, insieme alle informazioni relative al tipo di documento, al numero, al Paese di rilascio, alla data di scadenza e alla sua autenticità.
L’identificazione diventa così più forte perché non dipende da un unico elemento. Il nome può essere dichiarato in modo inesatto, il documento può presentare dubbi, le informazioni anagrafiche possono essere discordanti. L’associazione tra documento, impronte digitali, immagine del volto e storia amministrativa riduce invece il rischio di identità multiple, sostituzioni di persona, errori e frodi documentali.
Questa infrastruttura non serve soltanto allo Stato. Costituisce anche una garanzia per la persona straniera, che non può essere confusa con altri soggetti, attribuita a una cittadinanza diversa o destinataria di decisioni fondate su dati appartenenti a terzi. L’identificazione forte è compatibile con lo Stato di diritto proprio perché rende l’azione amministrativa più individuale, controllabile e verificabile.
È su questa base che deve essere affrontato il tema delle duplicazioni consolari.
La cooperazione con il consolato del Paese di origine resta indispensabile quando la cittadinanza è incerta, il passaporto manca, è scaduto, risulta contraffatto o non viene riconosciuto. L’intervento consolare può essere necessario anche quando occorre ottenere un lasciapassare o un titolo di viaggio provvisorio senza il quale il rimpatrio non potrebbe essere materialmente eseguito.
Non è invece ragionevole trattare nello stesso modo la posizione di una persona il cui passaporto autentico e valido sia già custodito dalla Questura, sia stato digitalizzato e sia stato collegato in modo univoco ai dati biometrici del titolare.
In questo caso il consolato non viene chiamato a identificare una persona sconosciuta. Viene chiamato a confermare un’identità che lo Stato membro ha già documentalmente e biometricamente accertato. La procedura consolare dovrebbe pertanto essere ridotta a una verifica semplificata, a una comunicazione amministrativa o, quando il documento posseduto è pienamente idoneo al viaggio e alla riammissione, essere superata.
Il nuovo Eurodac non sostituisce i consolati e non si trasforma in un documento europeo di viaggio. La banca dati non può determinare autonomamente la cittadinanza, né imporre allo Stato terzo di riconoscere una persona come proprio cittadino. Il regolamento chiarisce, inoltre, che i Paesi terzi non dispongono di un accesso diretto al sistema. Prevede però che determinati dati possano essere trasferiti, nel rispetto delle condizioni stabilite dal diritto dell’Unione e della disciplina sulla protezione dei dati, allo scopo di identificare il cittadino in soggiorno irregolare e ottenere il rilascio di un documento di identità o di viaggio ai fini del rimpatrio.
La funzione del nuovo sistema è quindi quella di trasformare il rapporto con il consolato. Nel vecchio modello, l’autorità consolare veniva spesso chiamata a svolgere una vera e propria attività di ricostruzione dell’identità, partendo da dichiarazioni incomplete e documenti mancanti. Nel nuovo modello, lo Stato membro può trasmettere un fascicolo identificativo già consolidato, composto da dati biometrici, informazioni anagrafiche, copia del documento, indicazione della sua autenticità e precedenti riscontri amministrativi.
Quando il passaporto originale è già disponibile, il problema non dovrebbe essere più stabilire chi sia la persona, ma organizzare concretamente il viaggio e la riammissione.
È precisamente in questo passaggio che il rafforzamento di Eurodac conferma la funzione sistemica della custodia del passaporto proposta dal paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. La custodia garantita assicura la disponibilità materiale del documento; Eurodac garantisce la continuità dell’identificazione biometrica e documentale; il provvedimento amministrativo o giudiziario stabilisce se la persona abbia ancora diritto di permanere.
Questi tre elementi devono operare congiuntamente. Se manca il provvedimento legittimo, l’allontanamento non può essere eseguito. Se manca l’identificazione certa, il rischio di errore rende il rimpatrio incompatibile con le garanzie fondamentali. Se manca il documento necessario per il viaggio, la decisione resta ineffettiva.
La ReImmigrazione, nella sua corretta dimensione giuridica, non consiste nell’espulsione collettiva di categorie definite attraverso l’origine etnica, culturale o religiosa. Riguarda esclusivamente una persona determinata, identificata con certezza, valutata individualmente e destinataria di una decisione adottata nel rispetto delle garanzie procedimentali e giurisdizionali.
L’identificazione forte è dunque la condizione tecnica di una ReImmigrazione individuale e non identitaria.
Il collegamento tra custodia del passaporto ed Eurodac produce conseguenze anche sul trattenimento amministrativo. La privazione della libertà personale in funzione del rimpatrio può essere giustificata soltanto quando esista una prospettiva ragionevole di eseguire l’allontanamento e l’amministrazione agisca con la dovuta diligenza.
Il regolamento europeo riconosce che la raccolta e il confronto dei dati devono contribuire a ridurre la durata delle procedure amministrative necessarie per il rimpatrio e, conseguentemente, anche il periodo durante il quale la persona può essere trattenuta in attesa dell’allontanamento.
Quando il ritardo dipende dalla ripetizione di accertamenti già svolti, dalla mancata utilizzazione del passaporto custodito o dall’assenza di coordinamento tra le autorità nazionali e consolari, il trattenimento rischia di compensare un’inefficienza amministrativa non imputabile allo straniero.
L’identificazione forte non è pertanto soltanto uno strumento per rendere più efficaci i rimpatri. È anche un limite all’inerzia dell’amministrazione. Quanto più lo Stato dispone di informazioni certe, complete e interoperabili, tanto meno può giustificare il protrarsi delle procedure sostenendo di non conoscere l’identità o la nazionalità della persona.
La tecnologia deve ridurre i tempi, non aggiungere nuovi passaggi burocratici.
L’Italia dovrebbe utilizzare l’attuazione del Patto europeo e l’operatività del nuovo Eurodac per disciplinare una procedura nazionale coerente. Quando una Questura acquisisce un passaporto, dovrebbe registrarne l’autenticità, la validità e il collegamento biometrico con il titolare. Il documento dovrebbe essere digitalizzato, custodito in condizioni di sicurezza e reso accessibile, nei limiti stabiliti dalla legge, alle autorità competenti per la gestione del procedimento e per l’eventuale esecuzione delle decisioni.
Quando sopravviene un provvedimento definitivo di allontanamento, l’amministrazione dovrebbe verificare preliminarmente se disponga già di un documento di viaggio autentico e valido. Soltanto quando il documento manchi o non sia concretamente utilizzabile dovrebbe essere avviata una nuova procedura consolare di identificazione o di rilascio del lasciapassare.
Questo modello ridurrebbe i costi, limiterebbe il trattenimento, renderebbe più rapida l’esecuzione e aumenterebbe la credibilità dell’intero sistema.
Una politica migratoria non si misura dal numero dei decreti di espulsione formalmente adottati, ma dalla capacità dello Stato di eseguire le decisioni legittimamente definitive. Un provvedimento destinato a rimanere sulla carta non rafforza l’autorità pubblica. Ne dimostra, al contrario, l’incapacità operativa.
La ReImmigrazione non richiede meno diritto, ma più diritto. Richiede norme precise, identificazioni affidabili, procedure proporzionate, garanzie giurisdizionali ed effettiva capacità esecutiva.
Il rafforzamento di Eurodac dimostra che l’Unione europea ha ormai compreso la centralità della continuità identificativa. Il sistema europeo vuole sapere chi entra, dove si sposta, quali procedure ha avviato, quali decisioni sono state adottate e quale documento possiede.
Sarebbe contraddittorio utilizzare questa capacità tecnologica soltanto per controllare l’ingresso e la permanenza, rinunciando a impiegarla quando occorre dare esecuzione a una decisione definitiva di ritorno.
La riforma europea non introduce dal nulla la proposta della custodia del passaporto. Le offre una conferma sistemica e una nuova infrastruttura tecnica.
Nel 2025 avevo sostenuto che il passaporto custodito dalla Questura potesse diventare la garanzia operativa del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Nel febbraio 2026 avevo indicato la necessità di collegare tale misura alla disciplina della protezione complementare. Nel maggio successivo avevo precisato che la consegna avrebbe dovuto essere tipizzata dalla legge, proporzionata, temporalmente delimitata, sostituibile con un documento di identificazione e sottoposta a controllo giurisdizionale.
Il nuovo Eurodac completa oggi questo percorso. La custodia documentale assicura il mezzo materiale; l’identificazione biometrica garantisce la certezza della persona; l’interoperabilità conserva la continuità delle informazioni; la decisione individuale stabilisce la conseguenza giuridica.
Il principio conclusivo deve essere chiaro: lo Stato che ha già identificato con certezza una persona, ne ha verificato il passaporto e ne ha registrato i dati biometrici non può comportarsi, al momento del rimpatrio, come se quella identità dovesse essere ricostruita da zero.
Dalla custodia del passaporto al nuovo Eurodac, la sfida è trasformare l’identificazione da adempimento iniziale a garanzia continua dell’intero percorso migratorio.
È su questa continuità tra ingresso, permanenza e uscita che può essere costruita una ReImmigrazione giuridicamente ordinata, individuale, proporzionata ed effettivamente eseguibile.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

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