Decreto di espulsione in inglese a un cittadino urdufono: firmare la procura non dimostra di conoscere l’italiano
Con Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16627/2026, depositata il 27 maggio 2026, la Suprema Corte ha affrontato ancora una volta il tema della traduzione del decreto di espulsione e dell’effettiva comprensione dell’atto da parte dello straniero.
Il caso riguardava un cittadino pakistano, urdufono, al quale il provvedimento era stato tradotto in inglese per asserita indisponibilità di un traduttore nella lingua effettivamente conosciuta. Il Giudice di pace aveva inoltre ritenuto significativa, ai fini della conoscenza dell’italiano, la sottoscrizione di una procura alle liti redatta in lingua italiana.
La Cassazione esclude che tale elemento sia sufficiente. Firmare una procura non dimostra, di per sé, una conoscenza linguistica tale da consentire la piena comprensione di un decreto di espulsione. La Corte richiama inoltre la necessità di verificare concretamente le attività svolte dall’amministrazione per reperire un traduttore, soprattutto quando si tratta di una lingua tutt’altro che eccezionale rispetto alla consistenza dei flussi migratori e della comunità presente sul territorio.
Per la difesa, la contestazione non può quindi arrestarsi alla formula della “mancata traduzione”. Occorre verificare quale lingua lo straniero conoscesse realmente, come tale conoscenza sia stata accertata e quali iniziative l’amministrazione abbia posto in essere per garantire una traduzione effettiva e tempestiva.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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