Il Tribunale di Napoli, con decreto del 3 agosto 2026, affronta uno dei primi problemi applicativi della fase transitoria del nuovo Regolamento (UE) 2024/1348: se la volontà di chiedere protezione internazionale è stata manifestata prima del 12 giugno 2026, ma il modello C3 viene formalizzato successivamente, quale disciplina deve essere applicata?
Nel caso esaminato, il richiedente aveva manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale il 20 maggio 2026, come risultava dall’attestato nominativo provvisorio rilasciato dalla Questura di Benevento. La formalizzazione mediante modello C3 era però avvenuta soltanto il 22 giugno 2026, quindi dopo l’entrata in applicazione del nuovo Regolamento europeo.
La Commissione territoriale aveva assunto come riferimento la data del C3 e applicato la nuova disciplina. Il Tribunale di Napoli ha invece valorizzato il momento precedente nel quale il richiedente aveva già manifestato la propria volontà di chiedere protezione.
Il punto è particolarmente importante perché il Regolamento distingue la manifestazione della volontà dalla successiva registrazione e formalizzazione della domanda. Secondo il Tribunale, il ritardo dell’Amministrazione nel procedere alla formalizzazione non può determinare l’applicazione di una disciplina sopravvenuta a una domanda già sorta.
Una soluzione diversa finirebbe infatti per far dipendere il regime giuridico applicabile non dalla condotta del richiedente, ma dai tempi organizzativi della Questura. Due persone che abbiano manifestato la volontà nello stesso giorno potrebbero così essere assoggettate a discipline differenti soltanto perché convocate per il C3 in date diverse.
Il principio affermato dal decreto ha conseguenze anche sul piano processuale. Nel caso concreto, l’applicazione della disciplina previgente comportava il superamento dei termini della procedura accelerata. La procedura doveva pertanto essere ricondotta a quella ordinaria, con conseguente sospensione automatica dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Il Tribunale ha quindi dichiarato la sospensione ex lege, senza procedere a una valutazione discrezionale del fumus e del periculum.
Per il difensore, la pronuncia suggerisce un accertamento preliminare particolarmente importante nei ricorsi proposti in questa fase di transizione: non bisogna fermarsi alla data indicata nel modello C3.
Occorre verificare se esistano documenti anteriori che attestino la manifestazione della volontà di chiedere protezione: attestati provvisori, PEC, verbali, comunicazioni della Questura o altra documentazione idonea a dimostrare quando la domanda sia effettivamente sorta.
La decisione del Tribunale di Napoli pone quindi un limite importante agli effetti dei ritardi amministrativi: il tempo impiegato dalla Questura per formalizzare il C3 non può modificare retroattivamente la disciplina applicabile al richiedente.
È un principio destinato ad avere particolare rilievo nei procedimenti nati a ridosso del 12 giugno 2026 e che potrebbe incidere tanto sulla qualificazione della procedura quanto sui termini e sugli effetti dell’impugnazione.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428